Ecco un altro significativo colpo al discutibile modus operandi dell’Amministrazione nella mala gestio delle pratiche d’indennizzo.
Infatti, dopo le numerose sentenze con le quali, sin dal 2002 (leading case: sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, n. 3358/2002), il Tribunale e la Corte d’Appello di Milano hanno reiteratamente affermato che il ritardo nel completamento del procedimento finalizzato all’erogazione dei benefici di cui alla legge 210/1992 attribuisce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (da ultimo apprendiamo che anche il TAR Lazio si è uniformato a tale consolidato orientamento giurisprudenziale riprendendo letteralmente il dictum delle sentenze nn.1237/2008 e 74/2009 pubblicate in altra parte del sito), la stessa Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, ha affermato che i danneggiati vanno risarciti anche del danno patrimoniale subito nelle more dello svolgimento della procedura, sub specie di spese per assistenza legale e di costi sostenuti per recarsi personalmente a Roma per esaminare l’andamento della pratica.
Così testualmente recita la sentenza n.591/2009, depositata in cancelleria lo scorso 16 luglio:
“Va accolto in parte anche l’appello incidentale, dovendosi in proposito porre in evidenza, con il primo giudice, la clamorosa violazione da parte del Ministero, che ha corrisposto l’indennizzo a distanza di oltre cinque anni e solo a seguito di provvedimento monitorio, del termine di settecentotrenta giorni previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dal d.m. n. 514 del 1998. L’inadempimento dell’obbligo legale da pare del Ministero, alla base della domanda risarcitoria, quindi sussiste.
Esso è stato altresì fonte di danno patrimoniale.
Per un verso, infatti, il riferimento alla vicenda inerente l’indennizzo in questione delle prestazioni legali rese all’attrice emerge dalla nota pro forma prodotta ( ibid., doc. 24), la quale, si badi bene, è stata emessa in una data (20 dicembre 1999) in linea con la vicenda stessa, ed il cui importo appare congruo rispetto alla medesima.
Per un altro verso, la prova testimoniale ha dimostrato che …… si sia recata nel maggio del 2000 a Roma, presso il Ministero della Salute, proprio per chiedere notizie della sua pratica d’indennizzo; notizie che non era riuscita ad ottenere nonostante numerose telefonate.
Le spese d’albergo vanno però contenute in quelle di un solo pernottamento, e quelle di vitto in quelle di un solo pasto ………….
…….condanna il Ministero a pagare all’attrice Euro 2.808,85, oltre gli interessi dalla notificazione del ricorso di primo grado.”
Archivi autore: Simone Lazzarini
Decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da trasfusioni di sangue infetto: per fortuna non tutti la pensano come le Sezioni Unite
Sul numero n.6 della rivista Danno e responsabilità di Ipsoa, che ringraziamo per l’autorizzazione concessaci, compare l’articolo “Debito di sangue”: danno da emotrasfusione e prescrizione.
Nella parte più interessante, quella relativa al commento della nota sentenza delle Sezioni Unite, n.581/2008, redatto a cura della Dr.ssa Sara Oliari, leggiamo testualmente quanto segue a proposito dell’abbandono, sancito dalle SS.UU., dell’orientamento giurisprudenziale più garantista che faceva decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno biologico dalla data di notifica dei giudizi delle CMO ex lege 210/1992: Continua a leggere
Risponde per dolo eventuale chi consapevolmente trasmette il virus dell’HIV al partner
Pubblichiamo una recente interessante sentenza, relativa ad un caso seguito dallo studio, che curava gli interessi della persona offesa, costituitasi parte civile.
Il caso – drammatico – riguarda l’ipotesi di contagio HIV – poi evoluto in AIDS, subito da partner che, benchè gravemente malato, ha continuato ad intrattenere rapporti sessuali non protetti con la vittima, alla quale ha per anni taciuto la propria condizione.
Da notare come il Collegio Giudicante, nella quantificazione della pena, sia addirittura andato oltre le richieste del PM.
Opportuna poi la decisione di concedere alla vittima una provvisionale.
Pochi giorni dopo la lettura del dispositivo, lo stesso Tribunale, su richiesta della parte civile, ha disposto sequestro conservativo sui beni dell’imputato.
Importanti novità per le cause relative ad interessi e rivalutazione ISTAT dell’indennizzo ex lege 210/92
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 – S. O. n. 95, è stata pubblicata la legge 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
La norma entrerà in vigore il 4 luglio 2009.
Ai fini d’interesse dei soggetti beneficiari delle provvidenze economiche di cui alla legge 210/1992 segnaliamo che la riforma, attraverso la modifica dell’art.7 c.p.c., introduce una nuova ipotesi di competenza funzionale esclusiva del giudice di pace che diventa competente, qualunque ne sia il valore, “Per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali“.
Pertanto, considerato che l’indennizzo ex lege 210/1992 costituisce indubbiamente una prestazione assistenziale, come più volte ci ha confermato la Corte di Cassazione, dopo il 4 luglio occorrerà rivolgersi al Giudice di Pace – e non più al Giudice del Lavoro – per il recupero degli interessi legali sulle ritardate prestazioni (sui ratei arretrati o sull’assegno una tantum tardivamente erogato).
Più problematico stabilire se si dovrà andare dal Giudice di Pace o ancora al Tribunale del Lavoro per la rivalutazione ISTAT anche sulla somma corrispondente all’indennità integrativa speciale.
Ad opinione di chi scrive la predetta rivalutazione non costituisce un accessorio da ritardato pagamento, bensì un elemento interno del capitale (con conseguente permanenza della competenza in capo al giudice del lavoro), tuttavia non escludo che, sulla questione potranno verificarsi “incidenti di percorso”, specie nel caso in cui le Amministrazioni resistenti – evidentemente a puro scopo dilatorio – dovessero iniziare a sollevare eccezioni sul punto.
Staremo a vedere.
Certamente nel dubbio sarebbe opportuno agire prima dell’entrata in vigore della riforma, anche in considerazione della maggiore aleatorietà dei giudizi davanti ai giudici di pace.
Il decreto sulle transazioni per il risarcimento del danno biologico da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni è stato firmato (articolo in continuo aggiornamento)
Come anticipato settimana scorsa parrebbe che il decreto sulle transazioni sia stato firmato dal Ministro Tremonti.
Una volta incassato il parere favorevole della Corte dei Conti il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Quanto ai contenuti del decreto, parrebbe che il testo sia quello che avevamo anticipato a suo tempo anche su questo sito.
Resterebbero quindi insoluti i problemi collegati alla rilevanza o meno della prescrizione ed alla possibilità o meno, per i soggetti non ascrivibili, di accedere alle transazioni.
Dalle informazioni in nostro possesso sembrerebbe che la portata del richiamo alla prescrizione potrebbe peraltro essere ridimensionata in fase di emissione della successiva circolare applicativa, nela quale – probabilmente grazie alle pressioni ricevute nell’ultimo periodo – si preciserebbe che il dies a quo decorrerebbe dalla data di notifica del giudizio della CMO e non dalla data di presentazione della domanda d’indennizzo come ipotizzato in un primo tempo sulla scorta della (aggiungo io superficiale) lettura delle ormai arcinote sentenze delle SS.UU. di inizio 2008.
Da parte mia due riflessioni formulate rebus sic stantibus e suscettibili di ampliamento.
Indipendentemente dalla questione della mobilità del dies a quo che potrebbe ampliare o ridurre la platea dei beneficiari, per i soggetti il cui diritto fosse astrattamente prescritto, poichè tra i principi generali in materia di prescrizione vi sono evidentemente quelli, processuali, della non rilevabilità d’ufficio, della sollevabilità entro un termine perentorio di decadenza e della completezza, si dovrà far presente al Ministero che l’astratta prescrizione del diritto non potrà essere di ostacolo al perfezionamento del singolo accordo transattivo qualora nella singola vicenda processuale il Ministero non abbia ritualmente e tempestivamente sollevato la relativa eccezione.
Del resto la transazione verrà fatta su cause pendenti e della realtà processuale maturata in ogni singola causa dovrà necessariamente tenersi conto.
Per la verità noi riteniamo che il discrimine dovrebbe essere ancora più radicale, escludendo la rilevanza della prescrizione fin tanto che non sia intervenuta almeno una sentenza che espressamente l’abbia dichiarata.
Per i soggetti non ascrivibili ai fini dell’indennizzo, al di là delle situazioni “in itinere” (ad esempio chi attende il pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione) occorre attivarsi con la massima urgenza nelle sedi più opportune per tentare di recuperare quello che potrebbe essere un presupposto indefettibile per accedere all transazioni
Ricordiamo a tutti che, contrariamente a quanto erroneamente affermato dall’Amministrazione, non è perentorio nè il termine di 30 giorni per fare ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione medica ospedaliera, nè il termine annuale per promuovere azione giudiziaria avverso il parere dell’Ufficio Medico-legale del Ministero
Certamente sarebbe opportuno il ricorso a procedure di urgenza (es: accertamento tecnico preventivo) che – nel dubbio sulla rilevanza di situazioni in via di definizione – eventualmente consentano di maturare con certezza il requisito prima della scadenza del termine ultimo per la presentazione della documentazione al Ministero.
Avremo modo di approfondire quanto sopra nei prossimi giorni.
Mi scuso anticipatamente se non riuscirò a rispondere a tutti immediatamente, ma il tempo è tiranno!
Buon pomeriggio a tutti!
Avv. Simone LAZZARINI
Il decreto è stato firmato? Si, no, forse..
Negli ultimi giorni abbiamo registrato notizie contraddittorie sull’avvenuta firma o meno del decreto da parte del Ministro Sacconi.
Da fonti attendibili parrebbe che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta, sarebbe intervenuto di fatto “bloccando” in extremis la firma al decreto e tutti i successivi passaggi onde consentire – almeno si spera – un ulteriore incontro con associazioni e legali di riferimento.
Indubbiamente – soprattutto alla luce di quanto accaduto nelle precedenti riunioni dei tavoli tecnici – è difficile pensare che il testo del decreto, già vagliato dal Consiglio di Stato, possa essere stravolto o anche solo modificato.
Quanto sopra se ragioniamo da professionisti del diritto.
Tuttavia credo sia doveroso, anche sotto il profilo deontologico, non lasciare nulla d’intentato onde consentire il realizzarsi di quanto il Dottor Palumbo aveva a suo tempo pubblicamente affermato e cioè la volontà di tagliar fuori dalla procedura transattiva il minor numero di danneggiati possibile.
In conclusione un ringraziamento particolare all’On. Antonio Tomassini, Presidente della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita’) che ha ricevuto i rappresentanti di alcune delle associazioni più rappresentative ed anche il sottoscritto lo scorso 21 aprile e che aveva promesso anch’egli di adoperarsi presso i soggetti competenti per garantire, almeno, un riesame in contraddittorio della nota questione nei suoi elementi più importanti (eliminazione dei riferimenti alla prescrizione, tutela anche ai non ascrivibili e parificazione tra le diverse categorie di danneggiati).
Ci auguriamo che la nuova settimana porti finalmente buone notizie.
Buon ponte a chi lo può fare
Avv. Simone Lazzarini
Il Tribunale di Roma si pronuncia sulla ripartizione dell’onere della prova in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da trasfusioni di sangue infetto
Ecco i passaggi più salienti della sentenza del Tribunale di Roma Sezione II, Dottor Cricenti, 13-01-2009:
Il Ministero eccepisce anche la prescrizione dell’azione di risarcimento, per via della non coincidenza tra il responsabile penale e quello civile. L’assunto è infondato in quanto il Ministero è, tra l’altro, tenuto alla responsabilità civile da reato, commesso dai suoi dipendenti.
Secondo le già citate Sezioni Unite,: “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c. comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma da! momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria aggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche“.
Non conta dunque quando ci si è accorti della malattia, conta il momento in cui il danneggiato ha avuto consapevolezza che quella malattia è dovuta ad un fatto ingiusto nei suoi confronti; e dunque non si può prescindere dalla conoscenza perlomeno del nesso causale. Di per sé la diagnosi che manifesta la presenza del virus non necessariamente comporta la conoscenza che quei virus è dovuto alla trasfusione. Solo quando c’è questa consapevolezza il danneggiato ha l’onere di agire, perché solo in quel momento può attribuire la responsabilità del contagio ad un certo autore.
Nel caso presente, si può dire che la percezione di aver subito un danno ingiusto a causa della trasfusione, l’attore l’ha avuta soltanto quando la Commissione medica ha ipotizzato un nesso tra la sua malattia e la trasfusione medesima, ossia nel 2003. La citazione in giudizio è solo di quattro anni successiva. La citazione è del 2004, e dunque in termini. Tra l’altro, che il dies a quo sia un altro, o meglio, che l’attrice abbia avuto contezza del danno prima di quella data, è un dato la cui prova compete a chi eccepisce la prescrizione, piuttosto che a chi agisce in giudizio. Il Ministero in pratica dovrebbe provare che, secondo il criterio enunciato dalle Sezioni Unite, l’attore ha percepito la malattia come danno ingiusto in un momento anteriore al responso della Commissione.
Non c’è che dire.
Era ora che i giudici di merito interpretassero correttamente quanto stabilito dalle SS.UU. in materia di dies a quo della prescrizione senza cadere nella tentazione di far operare l’automatismo domanda d’indennizzo=dies a quo ai fini della prescrizione.
Mi permetto di rimandare al commento che feci “a caldo” sulla sentenza n.581/2008 (http://www.studiolegalelrs.it/2008/01/15/alcuni-spunti-di-riflessione-sulla-sentenza-n58108-della-corte-di-cassazione-resta-irrisolto-il-nodo-dellexordium-praescriptionis/), sperando che l’esempio del Tribunale di Roma non resti un caso isolato.
Riunione del 17/03/2009 presso la Camera dei Deputati con l’onorevole Lucio Barani
In data 17/3/2009 si è tenuta con l’Onorevole L. Barani la riunione richiesta dalle Associazioni interessate alla problematica del risarcimento danni da trasfusioni/emoderivati.
La riunione si è tenuta a Roma, presso la Camera dei Deputati, con il Capo Gruppo della XII Commissione affari sociali, On. Barani, al fine di poter modificare i tre punti del Decreto Legge.
L’on. Barani ha ascoltato le valutazioni dei presenti e si è soffermato su questi specifici punti del Decreto, prendendo atto della ferma volontà di tutte le Associazioni di modificarli. A conclusione, concordando sostanzialmente con le critiche e le valutazioni esposte, ha preso l’impegno di convocare, a brevissimo termine, una nuova riunione con i rappresentanti del coordinamento nazionale di tutte le Associazioni nella quale siano presenti il Ministro Tremonti o il Ministro Sacconi e, se possibile anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Gianni Letta.
L’Onorevole Barani, segnalando che l’On. G. Letta è molto interessato alla vicenda e vicino alle posizioni delle Associazioni, ha concluso mostrando la lettera che il Presidente della Camera, On. G.F. Fini, gli ha inviato, lettera con la quale lo invita a farsi carico della problematica ed a mettere in atto tutte le iniziative possibili per una rapida e definitiva risoluzione della annosa controversia.
Il risarcimento del danno non patrimoniale da ritardata conclusione del procedimento amministrativo ex lege 210/1992 resiste anche alle SS.UU.
Come promesso in altro articolo, pubblichiamo le due ultime sentenze, in ordine di tempo, di un “corposo” filone giurisprudenziale che, almeno in Lombardia, da qualche anno giustamente punisce il comportamento della Pubblica Amministrazione nel trattare con eccessiva “calma” le pratiche d’indennizzo ex lege 210/1992 riguardanti soggetti affetti da talassemia major.
Precisiamo che il medesimo orientamento è stato seguito anche per i trasfusi occasionali e per gli eredi di soggetti deceduti.
Interessante, in particolare, è la seconda delle due pronunzie, con la quale la Corte di merito chiarisce che la recente sentenza della Corte di Cassazione sul danno esistenziale non impedisce di riconoscere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nel caso in esame.
Ecco i passaggi più significativi della decisione: Continua a leggere