Informazioni su Simone Lazzarini

l’Avv. Simone LAZZARINI si occupa prevalentemente di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla materia degli appalti e dell’ambiente), di diritto penale e di responsabilità civile, con particolare riguardo alla responsabilità medica e, ancor più nello specifico, alla nota questione del risarcimento e dell’indennizzo in favore dei soggetti irreversibilmente danneggiati in conseguenza di trasfusioni di sangue e/o somministrazione di emoderivati infetti.

L’incontro del 9 aprile al Ministero della Salute – II^ parte – Gli interventi dei partecipanti e le risposte del Dottor Filippo PALUMBO

Proseguiamo nell’analitico resoconto dell’incontro del 9 aprile al Ministero illustrando i vari interventi.
Terminata l’esposizione del Dottor PALUMBO è stato lasciato spazio agli interventi dei soggetti che erano stati invitati alla riunione. Continua a leggere→

L’incontro del 9 aprile al Ministero della Salute – I^ parte – L’intervento del Dottor Filippo PALUMBO

Cari amici, considerato che già su molti siti sono stati riportati resoconti sintetici della riunione tenutasi lo scorso 9 aprile, ho pensato di fare cosa gradita ai clienti dello studio e, più in generale, a tutti i frequentatori del sito pubblicando un resoconto il più possibile dettagliato ed oggettivo delle quasi cinque ore di riunione tenutasi al Ministero della Salute.
Mi scuso anticipatamente se verranno involontariamente omesse alcune parti e se vi saranno talune imperfezioni lessicali.
Ho appuntato quasi tutto, non vogliatemene se qualcosa è sfuggito.
Buona lettura a tutti, i commenti a dopo. Continua a leggere→

Transazioni per i danneggiati da sangue ed emoderivati infetti: finalmente si muove qualcosa?

È ieri pervenuto anche allo scrivente l’avviso di convocazione per una riunione congiunta, che si terrà il prossimo 9 aprile presso gli uffici del Ministero della Salute, avente ad oggetto, nelle intenzioni, la definizione dei criteri e del percorso attuativo per la stipula di transazioni in materia di danni da sangue ed emoderivati infetti ai sensi dell’art. 2 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Pur registrando con favore quello che sembra un primo segnale concreto verso il logico completamento del percorso iniziato tra il 2006 ed il 2007 con l’istituzione dei vari tavoli tecnici, nutro soltanto qualche perplessità sulla effettiva utilità pratica di un incontro fissato a soli quattro giorni dall’espressione del voto.
Staremo a vedere (e, soprattutto, a sentire).

La responsabilità del Ministero della Salute per trasfusioni infette è (anche) contrattuale

Risulta essere stata depositata il 25 marzo u.s. una interessante sentenza (la n.3873/2008) con la quale il Tribunale di Milano, Sezione V, in relazione ad un caso seguito dal nostro studio, accogliendo integralmente le tesi degli attori (e rigettando le argomentazioni delle controparti, che pure si erano costituite in giudizio), ha qualificato come anche contrattuale la responsabilità del Ministero della Salute per violazione degli obblighi di vigilanza sul sistema-sangue (più specificatamente, per inadempimento a specifiche obbligazioni con la diligenza prevista dall’art.1176 cod. civ.).
La natura contrattuale della responsabilità ministeriale trae origine, secondo il Tribunale di Milano, “dall’istituzione del SSN e dall’assunzione di un vincolo gerarchico nei confronti delle USL, facenti capo allo stesso”
La conseguenza – di non poco momento – è l’applicabilità del termine prescrizionale decennale in luogo di quello quinquennale
Altri passi significativi della sentenza, che pubblicheremo nei prossimi giorni e che si è pure in parte discostata dalle conclusioni della CTU, sono i seguenti:
la configurabilità di responsabilità omissive in capo al Ministero della Salute sin dal lontano 1969;
la natura solidale della responsabilità del Ministero della Salute con quella della struttura ospedaliera;
la perfetta cumulabilità tra indennizzo e risarcimento: “l’indennità già percepita per la patologia de qua non è in alcun modo preclusiva dell’azione civile presentando natura assistenziale e/o previdenziale“;
la configurabilità del risarcimento, in favore del coniuge, dei danni personali, alla vita di relazione coniugale, morali ed esistenziali anche per danno riflesso, danni equitativamente quantificati in € 100.000,00=.
A presto con altre news, seguite gli aggiornamenti.

L’Avv. Simone LAZZARINI intervistato da Carriere & Professioni, supplemento de “Il Giornale” in edicola dal 29.02.2008

In allegato al numero de “Il Giornale” del 29 febbraio 2008 viene distribuito – senza sovrapprezzo alcuno – il periodico Carriere & Professioni.
Alle pagg. 174 e seguenti è presente una mia intervista in materia di diritto dell’ambiente.
Cordiali saluti e buona giornata a tutti

Avv. Simone LAZZARINI

Il leading case in materia di responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione

Il giudizio di primo grado innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. III, Milano, sentenza n.5130/2000

L’esecuzione della sentenza di primo grado con cui fu fatta forse per la prima volta applicazione delle previsioni di cui all’art.10 della legge 205/2000, quantificando in tempi estremamente rapidi l’entità del risarcimento del danno procurato da una Pubblica Amministrazione per la rottura ingiustificata delle trattative finalizzate alla stipula di un contratto ad evidenza pubblica.

Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. III, Milano, sentenza n.2923/2001, interlocutoria
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. III, Milano, sentenza n.451/2002

Il giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, con cui, in integrale accoglimento delle nostre argomentazioni, fu confermata la responsabilità precontrattuale di un Comune che aveva tenuto aperte con un soggetto privato trattative che sicuramente non avrebbero potuto avere esito in quanto il contratto era già stato stipulato con altro soggetto.

Consiglio di Stato, Sez. V^, Sentenza 12 settembre 2001, n. 4776

Presentazione del volume “La tutela del danno da emotrasfusioni in giurisprudenza”

Questa mattina l’Avvocato Simone LAZZARINI è con piacere intervenuto a Firenze, presso la Sala Gonfalone della Regione Toscana, alla presentazione – riservata agli operatori ed alla stampa – del volume “La tutela del danno da emotrasfusioni in giurisprudenza”, redatto a cura dal Difensore Civico della Regione Toscana.
L’Avv. LAZZARINI coglie l’occasione per ringraziare il Dott. Morales ed il Signor Caponi per la calorosa accoglienza riservata, complimentandosi per l’impegno profuso nella realizzazione dell’importante iniziativa.
L’incontro è stata una delle prime occasioni di confronto qualificato tra operatori del settore sulle possibili ricadute delle recenti pronunzie della Cassazione sui giudizi promossi o ancora da promuovere, nonchè sulle (auspicabilmente) stipulande transazioni.

Le “altre” sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, SS.UU., sulla questione del risarcimento del danno da somministrazione di sangue o emoderivati infetti

Su gentile concessione dell’editore, che ringraziamo per la grande sensibilità dimostrataci, pubblichiamo qui di seguito le altre sentenze emesse dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, reperite nella Banca dati “Cassazione civile” del Sistema “Leggi d’Italia Professionale” – Gruppo Wolters Kluwer.
Buona lettura.

Avv. Simone LAZZARINI

Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 578/08
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.579/08
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 580/08
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 582/08
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 583/08
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 584/08
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 585/08

Alcuni spunti di riflessione sulla sentenza n.581/08 della Corte di Cassazione: resta irrisolto il nodo dell’exordium praescriptionis

Abbiamo dato una prima lettura alla tanto attesa sentenza delle Sezioni Unite e dobbiamo dire che, con riserva di completare l’analisi al termine della lettura delle altre sentenze, quanto stabilito dali giudici di legittimità sul teme della decorrenza della prescrizione (una delle questioni di maggiore interesse) non ci convince del tutto.
Dunque, i principi che vengono in considerazione sono quelli della “conoscibilità del danno” e della “rapportabilità causale“, da valutarsi secondo il duplice parametro della ordinaria diligenza e del livello di conoscenze scientifiche dell’epoca, con la conseguenza che “la prescrizione“, si legge a pagina 13, “inizia a decorrere dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche“.
Muovendo da queste premesse la Cassazione perviene tuttavia ad una conclusione che non ci sembra di poter condividere.
Afferma infatti il Collegio che, “tenuto conto che l’indennizzo è dovuto soltanto in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche“. Continua a leggere→

Le Sezioni Unite enunciano importanti principi in materia di responsabilità della struttura ospedaliera

Questa la sintesi della sentenza n.577/08 che compare sul sito della Cassazione:
“In una controversia in cui il danno da emotrasfusione veniva inquadrato come ipotesi di responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria, le Sezioni unite hanno dettato i seguenti principi di diritto:
a)in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia, o l’insorgenza di un’affezione, e allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante;
b)i verbali della Commissione medico ospedaliera di cui all’art. 4 della l. n. 210 del 1992 fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire loro il valore di un vero e proprio accertamento
“.

Ecco la sentenza per esteso:
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 577/08