Informazioni su Simone Lazzarini

l’Avv. Simone LAZZARINI si occupa prevalentemente di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla materia degli appalti e dell’ambiente), di diritto penale e di responsabilità civile, con particolare riguardo alla responsabilità medica e, ancor più nello specifico, alla nota questione del risarcimento e dell’indennizzo in favore dei soggetti irreversibilmente danneggiati in conseguenza di trasfusioni di sangue e/o somministrazione di emoderivati infetti.

Questa mattina si discute avanti alle SS.UU. la vexata quaestio dell’indennizzabilità della c.d. “epatite silente”

Proprio in questi minuti lo studio LRS è impegnato avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella discussione del caso relativo all’indennizzabilità della c.d. epatite silente.
Le Sezioni Unite sono state investite della questione in considerazione del contrasto giurisprudenziale formatosi in seno alla Sezione Lavoro.
Con una prima pronunzia (Cass. civ. Sez. lavoro, 04-05-2007, n. 10214) la Corte, nel respingere un ricorso proposto dal Ministero, condividendo le conclusioni rassegnate dal sostituto procuratore generale, ha del tutto correttamente affermato che negare il diritto all’indennizzo a chi sia “solo” HCV positivo – ma non con epatopatia attiva – contrasterebbe con gli obiettivi “solidaristici” che la stessa normativa si era prefissata e che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha precisato.
Ha concluso la Corte osservando che “la lettura costituzionalmente orientata della normativa di tutela, nel senso che l’indennizzo, pur non comparabile con il risarcimento del danno, è dovuto in tutti i casi di lesione permanente dell’integrità psico-fisica, cioè della salute come tale, indipendentemente dall’incidenza sulla capacità di produzione di reddito, conduce a ritenere sussistente il diritto a percepirlo del soggetto affetto da contagio HCV (sicuramente danno permanente alla salute), pur senza sintomi e pregiudizi funzionali attuali, dovendosi intendere il richiamo alla tabella A annessa al D.P.R. n. 834 del 1981 quale prescrizione dei criteri di massima finalizzati alla liquidazione“.
E ancora: “la doverosa interpretazione in senso costituzionalmente orientato della normativa conduce a ritenere che il danno alla salute – e non già l’incapacità lavorativa generica – rappresenta l’unità di misura che deve potere essere applicata al fine del riconoscimento dell’indennizzo”.
Con una seconda pronuncia (Cass. civ. Sez. lavoro, 24-06-2008, n. 17158) la stessa Corte – in composizione differente – è invece pervenuta ad un risultato diametralmente opposto, enunciando il seguente principio di diritto: “La normativa di tutela dettata dal combinato disposto della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 4, comma 4, riferita ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, che prevede l’indennizzo in favore dei suddetti soggetti non trova applicazione nei casi di lesioni pur permanenti dell’integrità psicofisica, che non hanno però, in ragione dello stato “quiescente” della infermità, incidenza alcuna sulla capacità di produzione di reddito, con la conseguenza che non può essere riconosciuto il diritto a percepire il suddetto indennizzo da parte del soggetto affetto da contagio HCV che, per non presentare sintomi e pregiudizi funzionali attuali stante l’assenza di citolisi epatica in atto, è portatore di una infermità non rientrante in alcuna delle categorie richiamate dalla tabella A annessa al D.P.R. n. 834 del 1981“.
Vi terremo aggiornati sull’importante vicenda, che avrà certamente significative ricadute anche sulla questione del risarcimento del danno biologico e delle transazioni.

Avv. Simone LAZZARINI

Il decreto sulle transazioni va impugnato?

Come previsto, la circolare non ha aggiunto nulla a quanto già contenuto nel decreto ministeriale.
Molti si chiedono se convenga o meno proporre ricorso al TAR avverso il D.M., entro quando ciò sia possibile, quale potrebbe essere l’utilità di un’eventuale impugnazione e quali i possibili epiloghi.
Cercherò di rispondere, sfruttando l’esperienza maturata in oltre dieci anni di attività svolta nel redigere ricorsi in matria di ambiente ed appalti.
Non prendete però quanto andrò a dire per “oro colato”, ma soltanto come un’opinione personale. Continua a leggere→

Pubblicata anche la circolare: finalmente al via la procedura per le transazioni delle cause aventi ad oggetto il risarcimento del danno biologico da somministrazione di sangue o emoderivati infetti

Dopo il decreto ministeriale, pubblicata in Gazzetta nel settembre scorso, sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre è stata pubblicata la Circolare 20 ottobre 2009, n. 28, recante “ Modalita’ di presentazione delle domande di adesione alle transazioni ai sensi del decreto 28 aprile 2009, n. 132“.
In realtà si tratta di un documento che spiega agli avvocati cosa e come trasmettere al Ministero per consentire l’avvio della procedura transattiva nell’interesse dei propri Assistiti.
La prima fase di tale procedura, concernente l’invio della documentazione al Ministero e disciplinata dalla circolare di cui sopra, avrà termine il prossimo 19 gennaio.
Ai Clienti dello Studio comunico che saranno a breve contattati per la verifica degli eventuali documenti mancanti e per la sottoscrizione della manifestazione d’interesse alla transazione, nonchè per chiarire ogni dubbio ulteriore.
Nell’attesa è opportuno che gli stessi si muniscano con la massima sollecitudine del certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.L. 31 marzo 1998, n. 109) relativo all’anno 2008.
Tale certificato può essere richiesto presso i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) dei sindacati, delle associazioni e dei Comuni, gli uffici degli enti che erogano le varie prestazioni richieste, o direttamente presso gli uffici dell’Inps della propria zona, oppure incaricando dell’incombente il proprio commercialista.
Preciso sin d’ora che, nel caso si tratti di eredi di soggetti deceduti occorrerà munirsi di un certificato per ciascun erede.
Nel raccomandare di provvedere con la massima urgenza a quanto sopra rinvio a presto per ulteriori aggiornamenti

A tutti i clienti dello studio interessati alle transazioni per il risarcimento del danno biologico da trasfusioni di sangue e/o somministrazione di emoderivati infetti

Ho il piacere di comunicare a tutti i clienti dello studio che hanno proposto a mezzo dello scrivente legale azioni per il risarcimento del danno biologico da trasfusioni di sangue e/o somministrazione di emoderivati infetti che, non appena verrà pubblicata – si pensa e spera entro la fine del mese di ottobre – la circolare che specificherà tempi e modalità per l’invio della documentazione al Ministero, saranno contattati per la tempestiva predisposizione di quanto necessario nonchè per fornire – con incontri individuali e/o collettivi – tutti i chiarimenti in ordine alla propria specifica situazione e, caso per caso, alle prospettive di effettivo e positivo accesso alle transazioni.
Appena mi sarà possibile, compatibilmente con il lavoro frenetico di questi giorni, pubblicherò sul sito alcune mie personali riflessioni.
Grazie

Avv. Simone LAZZARINI

Il Tribunale di Roma insiste: ai fini della corretta individuazione del dies a quo della prescrizione spetta al Ministero eccipiente fornire la prova che il danneggiato ha percepito la malattia come un danno ingiusto prima della notifica del giudizio della CMO

In attesa di esprimermi in modo costruttivo sul decreto appena pubblicato – ed a riprova del fatto che non bisogna “fasciarsi la testa prima di averla rotta” desidero segnalarvi che, con la sentenza n. 45821, depositata in cancelleria lo scorso 2 luglio 2009, il Tribunale di Roma, Sezione II^, ancora nella persona del Dott. Cricenti ha riaffermato il principio per il quale che il danneggiato abbia avuto contezza del danno prima che la CMO abbia ipotizzato un nesso tra la malattia e la trasfusione “è un dato la cui prova compete a chi eccepisce la prescrizione, piuttosto che a chi agisce in giudizio. Il Ministero, in pratica, sdovrebbe provare che l’attore ha percepito la malattia come danno ingiusto in un momento anteriore al responso della Commissione“.
Mi sembra comunque un buon segnale.
Poichè il sito è frequentato quotidianamente anche da molti Colleghi od operatori del diritto sarebbe estremamente utile alla causa comune che coloro i quali avessero altri precedenti favorevoli (soprattutto in tema di exordium praescriptionis) li conividessero con gli altri nell’interesse generale.
Buona serata

Avv. Simone LAZZARINI

Tribunale Roma, Sezione II^, sentenza n.45821 del 2 luglio 2009

A tutti i frequentatori del sito

Nei prossimi giorni, compatibilmente con lo svolgimento delle altre attività di studio, pubblicherò alcune mie personali riflessioni sul decreto relativi alle transazioni appena emanato, in attesa che – a breve – esca la tanto famigerata circolare relativa alle modalità di trasmissione dei documenti al Ministero.
Comprendo l’apprensione di tutti e lo sconforto di alcuni.
Invito però a non fasciarsi la testa prima di averla rotta.
Il blog di commento ai vari articoli rimangono liberamente accessibili ed a disposizione di tutti.
Poichè tuttavia il presente è un sito di uno studio legale mi sarei aspettato contributi un poco più educati, rispettosi e costruttivi, che vadano al di là degli insulti gratuiti, degli improperi e delle accuse, talora provenienti addirittura da colleghi che, con uno o più preudonimi, si mascherano da privati cittadini, non avendo evidentemente il coraggio di esporsi in prima persona (come accaduto nei giorni scorsi).
Per chi vuole sfogarsi in questo modo, sulla rete, ci sono spazi in abbondanza.
Detto in parole più semplici.
I commenti costruttivi – o comunque espressi in modo educato – sono assai graditi, così come le richieste di pareri, alle quali si cerca di rispondere nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le altre attività, lavorative e non.
Gli altri commenti, contenenti insinuazioni, insulti e parolacce, verranno d’ora in poi immediatamente cestinati con espressa riserva – in caso di offensività degli scritti – delle azioni più opportune, considerato anche che, chi gestisce il sito, rischia di essere corresponsabile dei contenuti che, sullo stesso, vengono pubblicati da terzi.
Grazie e scusate la franchezza

Avv. Simone LAZZARINI

Il decreto sulle transazioni è stato (finalmente) pubblicato

Sulla Gazzetta Ufficiale n.221 di oggi 23 settembre 2009 è stato pubblicato il DECRETO 28 aprile 2009, n. 132, recante “Regolamento di esecuzione dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell’articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti”
Pubblichiamo in allegato il testo ufficiale, estrapolato dal sito della Gazzetta Ufficiale.
A presto per i commenti

DECRETO 28 aprile 2009 , n. 132

L’Avv. Simone LAZZARINI convocato per la riunione del 29 luglio 2009, ore 13:00, presso il Ministero della Salute

Informo che il sottoscritto ha ricevuto convocazione ufficiale per la riunione che, come preannunciato, si terrà il giorno 29 luglio, 2009, alle ore 13:00 presso l’Auditorium del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – settore salute, sede di via Lungotevere Ripa, 1.
L’oggetto della convocazione è la “definizione dei criteri e del percorso ttuativo per la stipula di transazioni in materia di danni da sangue ed emoderivati infetti – art.2 comma 361 della Legge 24/12/2007“.
Mi riservo di pubblicare un rendiconto di quanto accadrà nel minor tempo possibile.
Buona serata a tutti

Avv. Simone LAZZARINI