Ancora sulla deducibilità delle spese sanitarie

(Fonte: ANSA) – ROMA, 13 GIU – Una multa di 2 euro a ricetta nel caso di mancata o errata trasmissione alla Ragioneria dello Stato da parte degli operatori. La sanzione che riguarda farmacie, ambulatori e laboratori e’ valida per ora solo per Abruzzo e Umbria e sara’ estesa a tutte le regioni italiane dove,in forza della Finanziaria 2006,e’ stato avviato il progetto della Tessera Sanitaria. L’obiettivo e’ di monitorare la spesa sanitaria controllando le ricette e l’appropriatezza delle prescrizioni.

Come si vede, il legislatore sta preoccupandosi di dare effettività alle norme di cui alla precedente New. Quando si acquista un farmaco, appare quindi opportuno premunirsi, a decorrere dal 1° luglio, di adeguato documento fiscale.

Deducibilità spese per l’acquisto di farmaci: novità introdotte dalla finanziaria 2006

La finanziaria contiene delle novità relative alla deducibilità delle spese mediche.

Questo il testo della legge (l 296/2006): Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario»;
b) all’articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario
». Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007. Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l’acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l’indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in materia di obbligo di rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista.

Che cosa vuol dire?

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La trappola del semaforo giallo

 A chi non è capitato di essere bloccato all’incrocio mentre il semaforo (che era giallo) diventava rosso? Le ragioni possono essere tante, ma, spesso, la causa è la durata del giallo, non adeguata alle condizioni del traffico.Vale la pena riportare che cosa ha recentemente statuito la cassazione (Cassazione civile , sez. II, sentenza 18.04.2007 n° 9167 pubbl. ex mutils su ALTALEX) in proposito. La Sentenza è talmente breve che vale la pena riportarla per intero.M. P. ha impugnato, nei confronti del Comune di Roma, con ricorso notificato il 16 febbraio 2006, la sentenza del Giudice di Pace di Roma, depositata il 20 gennaio 2005, che gli aveva rigettato l’opposizione al verbale di contestazione della violazione di cui agli articoli 41/11 e 146 Cds, redatto dalla Polizia. Lamenta la falsa applicazione dell’articolo 2700 c.c. e la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. atteso che il Giudice di Pace nulla aveva rilevato in ordine all’eccepita inesistenza dell’elemento soggettivo, determinata dal fatto che era rimasto intrappolato dal traffico nell’area d’incrocio, si che non gli poteva essere imputata la circostanza che fosse scattato il segnale rosso. Il Comune non resiste. Il Procuratore Generale ha chiesto la trattazione del ricorso ex articolo 375 c.p.c., attesa la manifesta fondatezza della doglianza. Continua a leggere→

Bolli auto Regione Lombardia

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sent. 41/25/07) ha affermato che gli avvisi di accertamento per i bolli auto dovuti alla Regione Lombardia sono “privi di valida e specifica motivazione” e, poichè non chiariscono se la contestazione (e la relativa sanzione) si riferisce al tardivo e/o all’omesso versamento, devono essere annullati.

Resta ovviamente fermo l’obbligo di impugnarli nei termini di legge avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, altrimenti si decade dalla possibilità di far valere la predetta censura.

Vale la pena di segnalare che, nel caso specifico, la CommissioneTributaria Provinciale di Milano ha condannato la Regione al pagamento delle spese di giudizio. 

Qualche precisazione sull’assicurazione obbligatoria per le casalinghe

Da qualche tempo a questa parte è riapparsa sui mezzi di comunicazione una campagna che invita le casalinghe italiane ad assicurarsi presso l’INAIL onde garantirsi contro gli infortuni in ambito domestico.
Va dato atto che le informazioni date sono corrette, ma va anche dato atto che sono anche incomplete poiché non danno il dovuto risalto ad alcune importanti disposizioni della l. 493/1999 così come modificata dalla finanziaria 2007
(continua) Continua a leggere→

Esecuzione esattoriale dopo anni

Capita sovente che arrivino al contribuente atti esecutivi da parte dell’esattoria (o anche atti cautelari, come iscrizioni d’ipoteche o avvisi di fermo) relativi a cartelle mai arrivate e/o arrivate anni ed anni addietro (e magari smarrite).
Occorre ricordare, a tale proposito che
1) negli atti esecutivi o cautelari deve essere sempre indicata la data di notifica della cartella (per conoscerla si può chedere al concessionario per la riscossione un estratto del ruolo)
2) il contribuente ha diritto di avere una copia della cartella con relativa relazione di notifica (spesso basta recarsi nella casa comunale, soprattutto se le cartelle risultano notificate per irreperibilità)
3) se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni

I danni alla persona risarcibili

La Cassazione, dopo vari sbandamenti, pare aver preso un indirizzo univoco sulla nota questione del “danno esistenziale”.

Con la Sentenza 2546 del 6 febbraio 2007 così afferma “Il danno esistenziale, da intendere come ogni pre­giudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto, inducen­dolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno non costituisce una componente o voce né del danno biologico né del danno morale, ma un auto­nomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione nel ricorso introduttivo del giudizio sulla natura e sulle caratte­ristiche del pregiudizio medesimo.”

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Il risarcimento danni da infortunio va rivalutato

Le sezioni unite intervengono sul dissidio giurisprudenziale in tema di obbligo, da parte dell’assicurazione, di sottoporre a rivalutazione le somme erogate a titolo di risarcimento danni.

Con la Sentenza 395/2007 le Sezioni Unite della Cassazione fanno proprio l’orientamento maggioritario della giurisprudenza e stabiliscono che, indipendentemente dalla previsione, nel contratto di assicurazione, di un massimale, quanto corrisposto dall’assicurazione a titolo di risarcimento danni conseguenti ad un infortunio è un capitale che deve essere automaticamente (cioè a prescindere dalla specifica prova in proposito) sottoposto a rivalutazione onde compensare il deprezzamento della moneta.

La Sentenza, da invocare sopratutto nei casi in cui le somme erogate quale risarcimento per un infortunio vengono corrisposte a distanza di anni, avrà necessariamente un notevole impatto in tutti i casi in cui la rivalutazione, pur richiesta, è stata negata.

Punto fermo sul fermo amministrativo

La Cassazione interviene ancora, si spera in modo defintivo, sul problema del c.d. “fermo amministrativo” (le c.d. “ganasce fiscali”).

Spesso la malcapitata vittima non sapeva a chi rivolgersi per ottenere l’annullamento del provvedimento : chi diceva che bisognava ricorre al Giudice Ordinario, chi a quello amministrativo, chi a quello tributario. nell’incertezza, pagava.

Ora (Sentenza 875/2007) la Cassazione stabilsce, confermando un precedente orientamento, che competente è il Giudice Ordinario e che il rimedio è dato dalla opposizione all’esecuzione oppure agli atti esecutivi.

Due rimedi processuali che conferiscono al cittadino una maggiore tutela consentendogli, a certe condizioni di fatto e di diritto, un provvedimento cautelare anticipato che evita (o quanto meno riduce gli incomodi) dei lunghi tempi della giustizia ordinaria.

Si spera quindi di poter così porre un argine al ricorso indiscriminato (e verrebbe da dire speculativo) a questo strumento da parte del Fisco.

Ovviamente quanto sopra vale per i fermi disposti prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge 223/2006 del 4/7/2006.

vicini rumorosi (2)

Ovviamente, per avere le risposte giuste occorre porre le domande giuste.

La prima cosa da chiedersi è quando, davvero, le immissioni sono rumorose al punto di essere, come dice la legge, intollerabili.

La seconda cosa da chiedersi è davanti a quale giudice andare. Se si va dal giudice sbagliato si rischia di vedersi respinta la domanda.

La terza cosa da chiedersi è che cosa domandare al giudice. Sembra una domanda banale, ma non lo è perchè, se poi si ottiene ragione, bisognerà far eseguire la Sentenza, con le buone o con le cattive e, se la Sentenza non può essere eseguita per mille motivi, si rischia di conseguire la classica “Vittoria di Pirro”

La quarta cosa è contro chi agire: sembra una domanda stupida: contro chi fa rumore, viene da rispondere, senza pensarci troppo; ma se il vicino rumoroso è l’inquilino, si può agire contro il proprietario? e se io sono l’inquilino, posso chiedere che il vicino, per esempio, insonorizzi la sua stanza, oppure devo lasciare che sia il mio padrone di casa a muoversi?.

I casi della vita sono tanti e queste sono domande di metodo, più che merito.

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