I danni alla persona risarcibili

La Cassazione, dopo vari sbandamenti, pare aver preso un indirizzo univoco sulla nota questione del “danno esistenziale”.

Con la Sentenza 2546 del 6 febbraio 2007 così afferma “Il danno esistenziale, da intendere come ogni pre­giudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto, inducen­dolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno non costituisce una componente o voce né del danno biologico né del danno morale, ma un auto­nomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione nel ricorso introduttivo del giudizio sulla natura e sulle caratte­ristiche del pregiudizio medesimo.”

La stessa definizione si trova nella Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 6572/2006

Appare quindi palese che ormai le voci di danno alla persona risarcibili siano tre e cioè

– il danno biologico – che è “per natura ed essenza, lesione dell’integrità psicofica” (definizione costante ripresa da ultimo da Cass. civ., Sez. III, 12/07/2006, n.15760)

– il danno morale di più incerta e fluttuante definizione ” correlato a turbamenti di carattere psicologico” (Cass. civ., Sez. I, 29/03/2006, n.7145) che ha “ha natura emotiva e interiore” (Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n.6572)

– il danno esistenziale, che abbiamo visto definito sopra.

Va puntualizzato che

1) anche il danno esistenziale va provato e, ad avviso di chi scrive, tale prova dovrà consistere nela prova di un fatto diverso sia dai fatti che attribuiscono il diritto al risarcimento del danno morale, sia dai fatti che attribuiscono il diritto al risarcimento del danno biologico. Diversamente ci sarebbero due risarcimenti per la stessa voce di danno e un doppio risarcimento non è possibile.

2) il danno esistenziale è comunque un danno non patrimoniale. In questo senso v. Cass. civ., Sez. III, 12/06/2006, n.13546 per cui “il danno esistenziale va collocato unitamente al danno morale soggettivo ed al danno biologico all’interno della categoria generale del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c.”. Ciò comporta che si tratta di un danno oggettivo che esiste a prescindere dal suo inquadramento in una categoria medico legale ben definita, ma che, secondo l’interpretazione per ora più diffusa può essere risarcito solo se chi ha causato il danno ha commesso un reato. Tale reato però può esistere solo su un piano astratto (v. per es. Cass. 720/2006 che ritiene sufficiente, per il risarcimento, l’astratta previsione di una figura di reato)