Deducibilità spese per l’acquisto di farmaci: novità introdotte dalla finanziaria 2006

La finanziaria contiene delle novità relative alla deducibilità delle spese mediche.

Questo il testo della legge (l 296/2006): Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario»;
b) all’articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario
». Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007. Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l’acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l’indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in materia di obbligo di rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista.

Che cosa vuol dire?

 Bisogna necessariamente leggere la norma modificata, cioè il testo unico delle imposte sui redditi nella parte in cui prescrive (art. 10) che “…Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente :…le spese mediche e quelle di assistenza specifica ….,”

Quindi, in parole povere, dal 1/7/2007 si potranno dedurre le spese medice per l’acquisto di farmaci se e solo se sullo scontrino sarà indicato il codice fiscale del dichiarante . Diversamente, si dovrà richiedere al farmacista la fattura.

Transitoriamente, e fino al 31/12/2007, il dichiarante potrà riportare il proprio codice fiscale a mani sullo scontrino. Sul farmacista incombe peraltro l’ onere di rilevare e trasmettere al ministero il codice fiscale del compratore con le modalità previste dala legge richiamata (a sua volta) dalla finanziaria.

Si tralasciano per ora commenti sulla attuabilità del provvedimento, sulla possibilità di proroghe e quant’altro.