“Con la recente manovra finanziaria vengono lesi i diritti di migliaia di cittadini che hanno contratto, per negligenza dello Stato, gravissime malattie, come l’AIDS e l’epatite virale, a seguito di contagio con sangue infetto: a loro spetterà un terzo in meno della pensione”. Continua a leggere
Preavviso di fermo: nuovi profili di tutela in una recente pronuncia delle SSUU
La Cassazione, a sezioni unite, si pronuncia ancora una volta sul controverso istituto del preavviso di fermo, modificando, in parte, l’orientamento delle sezioni semplici.
Con la recente Sentenza n° 11087/2010 depositata il 7/5/2010 affronta due questioni: la giurisdizione e la impugnabilità del preavviso.
Quanto alla giurisdizione, la risposta è solo parziale.
Il quesito riguarda chi debba decidere in ordine alle questioni attinenti a preavvisi di fermo per debiti tributari e chi debba decidere, invece, a preavvisi di fermo per debiti non tributari.
La Cassazione, trincerandosi dietro la inammissibilità del quesito si limita ad osservare che “al giudice tributario appartiene la cognizione delle obbligazioni di natura fiscale, mentre il giudice ordinario giudica delle altre materie” e dunque, a suo tempo, bene fece il Giudice a quo a tenere distinte le due specie di obbligazioni.
Quanto alla impugnabilità del preavviso, invece, la Cassazione dice di più e, soprattutto, dice cose più interessanti.
La domanda è se il preavviso di fermo – che è atto diverso dal fermo vero e proprio in quanto si limita a preannunciarlo – sia impugnabile o no (ovviamente Equitalia, ricorrendo in Cassazione, sosteneva di no, peraltro sulla scorte di altri precedenti di legittimità e di merito).
La Cassazione ha innanzi tutto osservato che sul preavviso di fermo sottoposto alla sua attenzione (ma, per quanto è dato sapere, quasi tutti i preavvisi sono così) è scritto che, decorsi venti giorni dalla notifica senza che sia stato eseguito il pagamento “senza ulteriore preavviso” si provvederà al fermo.
Partendo da questo dato testuale la Cassazione letteralmente afferma che “l’atto impugnato vale come comunicazione ultima della iscrizione del fermo entro i successivi venti giorni. Di qui l’interesse ad impugnare“.
Con ciò il Collegio ha respinto la tesi di Equitalia secondo la quale il preavviso equivale, in pratica, ad una semplice raccomandata di messa in mora e, dunque, non c’è un interesse giuridicamente tutelabile.
Da apprezzare anche il fatto che le SSUU si dilunghino anche nel ragionamento a contrario osservando che a seguire la tesi opposta il contribuente dovrebbe attendere il decorso dei venti giorni per impugnare direttamente l’iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione. Ciò, osservano le SSUU è un aggravio di spese e perdita di tempo assolutamente priva di senso.
Polemicamente, ci si potrebbe domandare che senso avevano, allora, le Sentenze delle Commissioni Tributarie e dei Giudici ordinari che negavano che si potesse impugnare il semplice preavviso…
Con onestà intellettuale e precisione di giudizio le SSU danno atto che non ignora il collegio che taluni arresti, anche recenti (Cass. 20301/08 Cass 8890/09 – di cui peraltro si trova menzione anche su questo sito) hanno escluso la impugnabilità del provvedimento per carenza di interesse ma tale indirizzo deve ritenersi superato… a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19 Dlt. 549/62 in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo .. per ragioni di tutela del contribuente.
Le SSUU precisano altresì che “analoghe considerazioni valgono allorquando il preavviso di fermo riguardi obbligazioni extratributarie.
Ricapitolando, le SSUU, cambiando orientamento rispetto al passato, affermano che il preavviso di fermo è impugnabile.
Davanti a chi rimane ancora questione aperta e di cui, verosimilmente, si sentirà ancora parlare.
Importante ordinanza della Cassazione in materia di assegno una tantum ex lege 210/1992 per gli aventi diritto di soggetti thalassemici deceduti e già affetti da epatite post-trasfusionale
Finalmente dopo un “filotto” di sentenze negative, almeno a giudizio di chi scrive, più per ragioni di contenimento della spesa pubblica che non per reali motivi in diritto, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 10435 del 29 aprile 2010 qui di seguito pubblicata per gentile concessione della Wolters Kluver, ha accolto le tesi da noi sostenuta in punto di accertamento del nesso causale ai fini dell’ottenimento dell’assegno una tantum per gli aventi diritto di soggetti deceduti affetti, in vita, da epatite post-trasfusionale
Il caso è quello di una ragazza affetta da thalassemia major deceduta nel 1999 a soli trent’anni.
Nella fase amministrativa prima e nel doppio grado di giudizio poi giudici e consulenti si erano fossilizzati sulla causa principale del decesso della sfortunata (cardiomiopatia dilatativa, causa dell’exitus purtroppo frequente nei soggetti affetti da anemia mediterranea) senza tener conto del quadro complessivo di salute dell’interessata nè del fatto che, proprio l’epatite, aveva rappresentato, in vita, un ostacolo insuperabile al trapianto di cuore, sola terapia realmente risolutiva della grave patologia cardiaca.
La Cassazione, del tutto condivisibilmente, ha spiegato che, anche in materia d’indennizzo, “deve trovare applicazione il principio dell’equivalenza delle cause accolto dall’art. 41 cod. pen., secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, sebbene in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, salvo che si accerti la esclusiva efficienza causale di uno di essi”
Hanno osservato ancora i giudici di legittimità:
“Nella specie, il giudice del merito pur avendo accertato la sussistenza della “gravissima” epatite da cui era affetta B. C., ha escluso l’efficienza causale di tale patologia, limitandosi ad evidenziare che essa non era stata causa diretta dell’evento letale, attribuito invece ad uno “scompenso cardiaco in situazione di grave cardiomiopatia da emocromatosi”, senza spiegare se la prima malattia derivante dalle ripetute trasfusioni necessarie per la cura della talassemia da cui pure era affetta e che aveva provocato la cardiomiopatia, avesse avuto una qualsiasi incidenza, data la grave compromissione delle condizioni di salute dell’assistibile tanto da precluderle, secondo l’assunto dei ricorrenti la possibilità del trapianto di cuore, nel determinismo della morte.”
La causa è stata quindi rinviata nuovamente alla Corte d’Appello di Milano per la decisione nel merito.
Qual è l’insegnamento che si può trarre dalla vicenda?
Non fermarsi mai al giudizio approssimativo delle commissioni medico ospedaliere e/o di consulenti tecnici non esperti in materia e, soprattutto, ignoranti (nel senso etimologico del termine) dei peculiari criteri di accertamento del nesso causale in materia previdenziale-assistenziale, ma cercare sempre di avere un quadro complessivo delle condizioni di salute del danneggiato al momento del decesso, non tralasciando un attento esame della letteratura scientifica in materia.
Sarebbe poi anche ora – mi si perdoni il tono velatamente polemico – che i consulenti tecnici nominati dai giudici la smettessero di ignorare de plano il contenuto degli scritti difensivi degli avvocati dei danneggiati.
A presto
Avv. Simone LAZZARINI
Ancora qualche riflessione sull’incontro del 5 maggio
Senza nutrire alcuna presunzione di assolutezza, a specifica di quanto riferito “a caldo”, mi permetto di fornire una (fra le molte possibili) chiave di lettura della problematica relativa alla prescrizione, sperando di avere indicazioni più precise in occasione dei prossimi incontri e di avere nel frattempo soddisfatto almeno in parte le numerose richieste di chiarimenti pervenute.
Cercando di interpretare il senso delle parole pronunziate dal Dottor Palumbo in ordine alla ritenuta non drammaticità della questione e tenendo conto dell’intenzione dichiarata dal ministero di procedere speditamente nella procedura transattiva delle due l’una: Continua a leggere
Riunione di oggi a Roma, ecco un primo resoconto sintetico
Scusandomi per la forma (sono ancora in treno) fornisco un primo resoconto della riunione di oggi al Ministero. Buona lettura.
L’incontro tenutosi oggi presso l’Auditorium della nuova sede del Ministero non ha ancora fatto definitiva chiarezza su alcuni punti nodali della procedura transattiva anche se si ha la sensazione che, compatibilmente con la gran mole di domande presentate, l’Amministrazione stia finalmente operando con una certa sollecitudine (molto tempo è stato certamente perso negli anni passati
Dopo un breve “cappello” introduttivo del Ministro Fazio la parola è subito passata al Dottor Palumbo il quale ha preannunziato all’uditorio che era sua intenzione fornire alcune informazioni di carattere generale al fine di “intercettare” le problematiche di fondo sottese alla procedura transattiva.
Dunque il Dottor Palumbo ci ha comunicato che le domande di adesione alla procedura transattiva pervenute in tempo utile al Ministero erano pari a 7356 delle quali circa il settanta per cento in via telematica.
Il restante trenta per cento, pervenuto su supporto cartaceo, è stato oggetto del primo intervento ministeriale, in quanto occorreva – e la procedura ancora non si è conclusa – trasferire i dati contenuti nelle domande cartacee nello stesso sistema informatico ove erano già presenti le domande pervenute elettronicamente.
Per tutte le domande, ma in particolar modo per quelle pervenute su carta, è stata sovente riscontrata la carenza di documentazione
Per consentire una celere risoluzione di tali problemi e per accelerare tale istruttoria preliminare (a cominciare dal completamento del trasferimento delle domande cartacee) è stato potenziato l’organico ministeriale, attualmente composto da venti persone dedicate esclusivamente alla disamina della documentazione.
Ad oggi sono trattabili informaticamente 5520 delle 7356 domande pervenute. Continua a leggere
Transazioni: il 5 maggio nuovo incontro al Ministero della Salute
Ieri è pervenuto anche al sottoscritto l’invito (“strettamente personale”) a partecipare all’incontro che si terrà mercoledì 5 maggio alle ore 12:30 presso il Ministero della Salute alla presenza del Ministro Prof. Ferruccio FAZIO e del Sottosegretario di Stato On.le Francesca MARTINI.
Inutile dire che l’augurio è che l’incontro sia realmente utile, aiutando a chiarire con precisione quali saranno tempi e modalità per il completamento della procedura transattiva.
Buona festa del lavoro a tutti (io ahimè festeggio come al solito lavorando)
Avv. Simone LAZZARINI
Le SS.UU. “gelano” i non ascrivibili. Ma certamente non finisce qui.
La tanto attesa pronuncia delle Sezioni Unite (qui allegata in copia su gentile concessione della banca dati Leggiditalia, Gruppo Wolters Kluwer) è arrivata (insieme ad un’altra “gemella”), sostanzialmente “sconfessando” la prima delle due sentenze sulle quali era sorto il contrasto di giurisprudenza, quella che, ricordiamolo, aveva rilevato che negare il diritto all’indennizzo a chi sia “solo” HCV positivo – ma non con epatopatia attiva – contrasterebbe con gli obiettivi “solidaristici” che la stessa normativa si era prefissata e che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha precisato.
Con la sentenza n.10214/2007 si era affermato anche che “la lettura costituzionalmente orientata della normativa di tutela, nel senso che l’indennizzo, pur non comparabile con il risarcimento del danno, è dovuto in tutti i casi di lesione permanente dell’integrità psico-fisica, cioè della salute come tale, indipendentemente dall’incidenza sulla capacità di produzione di reddito, conduce a ritenere sussistente il diritto a percepirlo del soggetto affetto da contagio HCV (sicuramente danno permanente alla salute), pur senza sintomi e pregiudizi funzionali attuali, dovendosi intendere il richiamo alla tabella A annessa al D.P.R. n. 834 del 1981 quale prescrizione dei criteri di massima finalizzati alla liquidazione“.
E ancora: “la doverosa interpretazione in senso costituzionalmente orientato della normativa conduce a ritenere che il danno alla salute – e non già l’incapacità lavorativa generica – rappresenta l’unità di misura che deve potere essere applicata al fine del riconoscimento dell’indennizzo”.
Con la decione del 1° aprile u.s. le SS.UU. hanno invece affermato il seguente principio di diritto: Continua a leggere
Presentati i ricorsi alla CEDU contro il mancato riconoscimento della rivalutazione Istat secondo il t.i.p. anche sulla somma corrispondente all’indennità integrativa speciale
Vi informo che nella giornata di ieri, nell’interesse dei due sfortunati clienti vittime delle due sentenze di ottobre con le quali la Corte di Cassazione aveva sorprendentemente mutato il precedente orientamento favorevole sulla questione della rivalutazione Istat secondo il t.i.p. anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale, abbiamo presentato ricorso alla CEDU di Strasburgo.
Tale coppia di ricorsi è soltanto la prima di una serie di ulteriori azioni finalizzate, si spera, ad un recupero della tutela in favore dei danneggiati ai quali, almeno ritiene lo scrivente, non può unilateralmente addossarsi l’onere di contenimento della spesa pubblica.
Sembra quest’ultima, infatti, la chiave di lettura con cui interpretare alcune recenti prese di posizione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia previdenziale-assistenziale.
Va peraltro registrato con soddisfazione, sempre in tema di rivalutazione, il prevalente attestarsi, da parte della giurisprudenza di merito (Tribunali e Corti d’Appello) ai dicta delle precedenti pronunce di legittimità (nn. 15894/2005 e 18109/07)
A presto con altri aggiornamenti
Avv. Simone LAZZARINI
Transazioni: seppur con molta lentezza la procedura prosegue
Pubblichiamo il comunicato apparso sul sito del Ministero e, con l’occasione, formuliamo i nostri migliori auguri per le imminenti festività pasquali.
“Conclusa l’acquisizione delle oltre 7.000 domande di partecipazione all’operazione transattiva prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero della Salute sta provvedendo alla loro istruttoria.
Di ogni pratica si sta verificando la correttezza delle informazioni fornite dai legali nonché la completezza della documentazione allegata.
Non sono da ritenersi ammissibili le domande presentate dopo il 19 gennaio 2010, termine previsto dalla circolare 20 ottobre 2009, n. 28; le domande che si riferiscono ad un giudizio che non risulti pendente alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 1° gennaio 2008, e alla data della presentazione della domanda; le domande che si riferiscono ad un giudizio diverso da quello per il risarcimento danni instaurato da soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie; le domande presentate dagli operatori sanitari che per servizio abbiano riportato danni da contatto con sangue e derivati.
In tali casi verrà data comunicazione al legale del respingimento della domanda.
Nel frattempo proseguono i lavori della Commissione interministeriale che dovrà decidere circa i contenuti del decreto ministeriale che conterrà i “moduli”, ovvero le proposte economiche che l’Amministrazione intende avanzare per concludere gli accordi.
Sulla bozza di tale decreto è prevista una consultazione con i rappresentanti degli interessati.
Il decreto sarà approvato dopo l’espressione del parere dell’Avvocatura dello Stato, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e reso disponibile anche tramite il sito internet www.salute.gov.it
In base a tale D.M. , saranno predisposti i singoli atti transattivi per la loro sottoscrizione.
Le pratiche relative ai singoli atti transattivi verranno quindi inviate all’Avvocatura dello Stato che dovrà esprimere un parere sulla conclusione della singola transazione.
Vista l’estrema complessità di tutta l’operazione, si prevede che la stipula dei primi atti transattivi si potrà avere a partire dal mese di dicembre 2010”
Dopo la pausa pasquale proveremo a fare il punto della situazione.
A presto
Avv. Simone LAZZARINI
No all’iscrizione ipotecaria esattoriale per importi inferiori ad 8.000 euro.
Tutti sappiamo che, per cautelare la riscossione dei crediti da parte di Equitalia, il concessionario della riscossione, dopo la notifica della cartella ed il mancato pagamento, era solito iscrivere ipoteca sui beni del debitore (o presunto tale), a volte senza neanche avvisarlo.
Una doglianza ed frequente motivo di ricorso era rappresentato dalla sproporzione tra il credito riscosso ed il rimedio cautelare adottato.
Il debitore / contribuente si lamentava cioè del fatto che, per proteggere un credito magari irrisorio, Equitalia aveva iscritto ipoteca su un immobile di valore ben superiore, con tutte le conseguenze negative che ciò comporta.
Da ciò, sosteneva qualcuno, discende la illegittimità dell’iscrizione ipotecaria.
Sul punto c’era difformità di pronunce: alcuni sostenevano che l’iscrizione ipotecaria era legittima a prescindere dall’entità del debito cautelato, altri affermavano che, sotto una certa soglia, lo strumento dell’iscrizione ipotecaria era eccessivo.
La questione è finita alle Sezioni Unite della Cassazione che, tra l’altro, hanno il compito proprio di dirimere i contrasti giurisprudenziali. La loro decisione è dunque di notevole importanza poiché, almeno fino ad una nuova pronuncia contraria delle stesse Sezioni Unite (caso possibile, in teoria, ma rarissimo), quanto le SSUU affermano vincola, di fatto, tutti gli altri giudici.
Con la Sentenza 4077 del 22 febbraio 2019 le SSUU hanno così statuito: “rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche l’ipoteca esattoriale soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro“.
Prima di esaminare brevemente la decisione, è opportuno ricordare che il concessionario della riscossione iscrive ipoteca sempre per un importo pari al doppio dell’entrata pretesa, dunque, se il debito è di 8.000,00 euro, l’iscrizione ipotecaria è di 16.000, se il debito è di 4.000,00 euro, l’iscrizione ipotecaria è di 8.000. Dall’esame della Sentenza appare abbastanza chiaro che essa si applica se il debito non l’iscrizione è inferiore ad 8.000,00 euro.
Puntualizzato quanto sopra, è perfino superfluo rilevare come la pronuncia in commento abbia sollevato aspre critiche da parte dei concessionari della riscossione che ne hanno lamentato, soprattutto, la laconicità.
Invero, visto la portata applicativa del principio giurisprudenziale in commento, forse il Massimo Consesso poteva scrivere di più, ma, anche così, è possibile ricostruire il ragionamento delle Sezioni Unite.
Si parte dal concetto – ormai non più contestabile – che l’iscrizione ipotecaria sia uno strumento funzionale e preordinato all’esecuzione. Numerose sono le pronunce anche della Cassazione che depongono in tal senso.
Insomma: l’iscrizione ipotecaria serve a “bloccare” il bene (esattamente come le c.d. ganasce fiscali alias fermo amministrativo) onde impedire che il debitore se ne spogli, sottraendolo all’azione esecutiva del creditore ed onde attribuire al creditore il c.d. “diritto di sequela”, il quale consente di pignorare l’immobile ipotecato agendo esecutivamente non solo contro il debitore, ma anche cntro colui al quale il debitore stesso abbia venduto il bene.
Con un elevato grado di probabilità il ragionamento seguito dalla Suprema Corte (che forse davvero meglio avrebbe fatto ad esplicitarlo) è stato il seguente: siccome l’iscrizione serve in vista del futuro pignoramento, se non è possibile pignorare allora non è possibile ipotecare. Insomma: l’iscrizione, da sola, non ha senso alcuno. Deve essere possibile, in futuro, un pignoramento. Dato che, argomentando ex art. 76 e 77 DPR 602/73, non è possibile pignorare un bene immobile se il credito è inferiore ad 8.000,00 euro, allora non è possibile nemmeno ipotecarlo.
Tutto qui.
Poche parole, forse, magari anche troppo poche, ma, in fondo, abbastanza chiare.
Quali i mezzi di tutela? O, per meglio dire, come “sfruttare”, per così dire, questo principio?
Qui il problema è un po’ più complicato.
Sappiamo che, dopo la legge Visco – Bersani, l’iscrizione ipotecaria è (come il fermo amministrativo) un atto autonomamente impugnabile innanzi alle Commissioni Tributarie utilizzando il ricorso ex Dlt. 546/92 (è discutibile se sia possibile chiedere ex art. 47 la sospensione dell’atto impugnato, ma non vi è un esplicito divieto in tal senso).
Sappiamo però che successive e condivisibili interpretazioni giurisprudenziali anche di legittimità hanno precisato che è possibile ricorrere alle Commissioni Tributarie solo se la materia è di loro competenza (Cass. 6593 e 6594/2009). Semplificando: se si tratta di tributi. Dunque – e per tirare le fila – se Equitalia, per riscuotere un credito tributario d’importo inferiore ad 8000 euro, ha iscritto ipoteca, è possibile ricorrere in CTP entro i termini e con le modalità previste dal citato Dlt. 546/92 (si apre poi il problema della eventuale non comunicazione, da parte di Equitalia, dell’iscrizione, ma non è il caso di esaminare qui questo profilo).
E se Equitalia non ha agito per recuperare crediti tributari, ma altre entrate? Es. crediti INPS, sanzioni amministrative, entrate di diritto privato etc.?
Prima di rispondere è bene ricordare che quanto segue è la personale opinione dello scrivente.
In passato, si è visto ricorrere agli strumenti di cui all’art. 615 e ss. c.p.c., tuttavia, personalmente, dato che – come sopra visto – l’iscrizione ipotecaria non è un atto esecutivo, non mi appare corretto o, quantomeno, del tutto pertinente, un contenzioso con cui si contesta il diritto di controparte di procedere ad esecuzione forzata. Se si sostiene che un’iscrizione ipotecaria è illegittima, il petitum dell’iscrizione è la cancellazione, non – almeno a mio parere – accertare e dichiarare che controparte non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata immobiliare. Tale declaratoria, tutt’al più, è il presupposto logico / giuridico della cancellazione. Ritengo quindi possibile anche un’azione ex art. 2884 c.c.
Va da sé che, trattandosi di materia in continua evoluzione, tale personalissimo e sommesso parere ben può essere smentito dallo sviluppo della giurisprudenza – che si terrà comunque sotto costante controllo.
NOTA La sentenza in commento è gratuitamente scaricabile in formato PDF dal Sito della Cassazione.