Ampliati (con giudizio) i poteri dell’amministratore nelle controversie condominiali

Con la recente Sentenza 18311 del 6/8/2010 le Sezioni Unite della Cassazione intervengono su una questione spinosa ed in relazione alla quale esistevano, sia in dottrina, sia in giurisprudenza, due orientamenti contrapposti.

Questa la domanda: può l’amministratore, senza autorizzazione dell’assemblea, costituirsi in giudizio od impugnare decisioni sfavorevoli al condominio?

Le Sezioni Unite hanno risposto in senso affermativo, sposando l’orientamento maggioritario, ma hanno anche imposto all’amministratore di informare l’assemblea per far ratificare il suo operato. In difetto di tale ratifica, l’impugnazione o la costituzione in giudizio devono essere dichiarate inammissibili.

Ma non solo.

L’amministratore che violi tale dovere d’informativa è responsabile dei danni che il condominio dovesse subire.

Discorso diverso, invece, per il caso in cui è il condominio ad agire, cioè per il caso in cui non si limita a contrastare un’azione giudiziale altrui impugnando e costituendosi in giudizio, ma per così dire (la definizione è un po’ imprecisa, ma spero più comprensibile) “agisce per primo”.

In questo caso l’autorizzazione dell’assemblea è necessaria prima d’instaurare il giudizio.

Limitando la disamina ai punti più salienti della Sentenza.

Premesso che in materia di condominio negli edifici, l’organo principale, depositario del potere decisionale, è l’assemblea e che l’essenza delle funzioni dell’amministratore è imprescindibilmente legata al potere decisionale dell’assemblea, le SSU affermano a chiare lettere che anche in materia di azioni processuali il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente. Un tale potere decisionale non può competere all’amministratore. Tuttavia l’amministratore ha per legge una rappresentanza passiva … estesa a qualunque azione proposta contro i condomini, e pertanto anche alle azioni di carattere reale, purché si riferiscano alle parti comuni. Questa rappresentanza passiva ha carattere generale che gli viene attribuita dall’art. 1131 2°comma c.c. Secondo le SSUU, tale legittimazione rappresenta il mezzo procedimentale per il bilanciamento tra l’esigenza di agevolare i terzi e la necessità di tempestiva (urgente) difesa (onde evitare decadenze e preclusioni) dei diritti inerenti le parti comuni dell’edificio, che deve ritenersi immanente al complessivo assetto normativo condominiale. Pertanto L’amministratore di condominio, in base al disposto dell’art. 1131 c.c., comma 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione dall’assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione.

La Sentenza è palesemente ispirata, oltre che da ragioni logico – giuridiche, da un criterio di buon senso. È frequente che, dato che i termini processuali sono stretti, l’amministratore non abbia il tempo di indire l’assemblea oppure che non si raggiungano i quorum. In tali occasioni di “emergenza processuale” l’amministratore, per evitare pregiudizi può quindi agire subito.

Però deve avvisare i condomini appena possibile (le SSUU non dicono esplicitamente quando: è lecito dedurre che tale subito possa essere “la prima assemblea utile”, ma non è da escludere che si possa anche configurare il dovere, per l’amministratore, d’indire un’assemblea straordinaria. Soprattutto, deve limitare l’uso di questo potere eccezionale ai casi in cui, per così dire, il condominio è “attaccato” giudizialmente o da una causa promossa da qualcuno oppure da una Sentenza sfavorevole.

Dato che non erano questioni su cui dovevano decidere, le SSUU lasciano aperti almeno due problemi: che cosa succede agli atti compiuti se l’operato non viene ratificato e a quali conseguenze patrimoniali va incontro l’amministratore che viola il dovere di informativa.

Quanto alla prima domanda (efficacia degli atti) ritengo che essi, anche se perdono efficacia processuale, potrebbero mantenere una qualche forma di efficacia sostanziale perché l’oggetto dell’assemblea, se non diversamente precisato, riguarda l’azione, non il diritto.

 Quanto alla seconda domanda (conseguenze per l’amministratore che violi il dovere d’informativa), la Suprema Corte ha espressamente affermato che tale omissione è giusta causa per la revoca del mandato ad amministrare (l’amministratore “silenzioso” potrebbe quindi essere sfiduciato), mentre quanto ai “danni” reputo che essi vadano valutati tenendo presenti tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’instaurazione di un giudizio non autorizzato (che in teoria potrebbero però anche non esserci perché un contumace non è necessariamente perdente in giudizio).        

Transazioni: anche i danneggiati “scendono in campo” con un presidio permanente nella capitale

Ricevo e volentieri pubblico la notizia secondo cui sarebbe imminente (il 15 settembre p.v.) l’inizio di un’azione “forte” – ma naturalmente “pacifica” – di sensibilizzazione delle istituzioni da parte di un gruppo via via crescente di danneggiati in relazione all’ormai tristemente nota vicenda delle trasfusioni di sangue infetto.
L’iniziativa dovrebbe consistere in un presidio permanente a Roma, verosimilmente avanti Palazzo Chigi.
Mi auguro che tale iniziativa, affiancandosi all’incessante pluriennale opera dei legali e delle associazioni, possa contribuire ad un decisivo passo in avanti della procedura per il risarcimento dei danni, con un complessivo ulteriore miglioramento delle condizioni di accesso alla transazioni rispetto a quanto da ultimo emerso nell’incontro del 27 luglio u.s..
Per parte mia, compatibilmente con i numerosissimi impegni e le incalzanti scadenze, non mancherò di dare il mio appoggio alla buona riuscita dell’iniziativa.
Maggiori dettagli nei prossimi giorni.
Sin d’ora metto a completa disposizione degli organizzatori dell’iniziativa il blog sottostante per una migliore circolazione delle informazioni, aggiuntiva rispetto agli altri canali da loro già utilizzati.
A presto

Avv. Simone LAZZARINI

Lettera del comitato organizzatore

Aggiornamento del 28 settembre 2010
Ricevo e pubblico, per opportuna conoscenza di tutti i frequentatori del sito, la sotto allegata lettera a firma degli organizzatori del presidio.
Per parte mia non posso che ribadire tutto il mio appoggio ad una iniziativa, oltretutto assolutamente pacifica, la quale – nonostante le diffidenze iniziali – mi pare stia riuscendo da un lato a compattare il fronte dei danneggiati alla ricerca di una definizione dignitosa per tutti e, dall’altro, a “smuovere le coscienze” di chi di dovere.
Se il mare di scadenze di queste settimane me lo consentirà, non mancherò di fornire, anche fisicamente, il mio modestissimo contributo alla causa comune recandomi per qualche ora al presidio, qualora fosse ancora in essere.
Buona serata

Avv. Simone LAZZARINI

Lettera agli avvocati ed alle associazioni

Aggiornamento del 6 ottobre 2010
Ricevo e pubblico l’allegata comunicazione con la quale si preannuncia per dopodomani 8 ottobre una nuova giornata di mobilitazione sulla nota questione dei risarcimenti
Scusandomi per la sinteticità vi invito alla lettura e nel frattempo porgo i miei più cordiali saluti

Avv. Simone LAZZARINI

Invito alla giornata di mobilitazione dell’8 ottobre

Buone vacanze!

Cari amici,
da domani e sino alla fine di agosto mi assento per un periodo di riposo, quanto mai necessario visto quanto accaduto negli ultimi mesi e, soprattutto, alla luce dei prossimi mesi autunnali, che si profilano davvero impegnativi.
Per eventuali improrogabili urgenze potrete comunque contattarmi al 347.5454518.
Anche a tutti Voi i miei migliori auguri di tanto riposo e serenità.

Avv. Simone LAZZARINI

Rivalutazione ISTAT: la conversione in legge della manovrina non cancella affatto il diritto di chiederla e percepirla

Nonostante le proteste e gli emendamenti presentati, l’art. 11 commi 13 e 14 del Decreto legge n.78/2010 non è stato nè cancellato nè, almeno, modificato in sede di conversione nella legge n. 122 del 30 luglio 2010 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.176 del 30 luglio u.s.
Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe essere indotti a ritenere, la “partita” non è affatto chiusa.
Va anzitutto segnalato il comportamento gravemente scorretto – per usare un eufemismo – tenuto da numerose Aziende Sanitarie Locali le quali, nell’affrettarsi a comunicare la riduzione dell’importo bimestrale, si sono ben guardate dall’informare lo studio legale che aveva assistito il danneggiato nel contenzioso sfociato nel riconoscimento della maggiorazione, preferendo inoltrare la comunicazione solo ed esclusivamente all’interessato.
Altre Aziende sanitarie e lo stesso Ministero hanno fatto ancora peggio riducendo l’importo bimestrale senza nulla comunicare, neppure all’interessato.
Già cominciamo ad assistere al consueto teatrino di impiegati amministrativi che, non paghi del disastro compiuto anni addietro allorchè scoraggiarono danneggiati dal presentare domande d’indennizzo sull’erroneo presupposto dell’intempestività della domanda, alle richieste di chiarimenti formulate da parte dei soggetti che abbiano subito la decurtazione si avventurano in considerazioni del tutto erronee dal punto di vista giuridico in ordine ad una pretesa insuperabilità del dettato legislativo.
Ciò premesso è importante che chi si è visto decurtare gli importi dell’assegno bimestrale per effetto dell’eliminazione del diritto alla rivalutazione in precedenza percepita non si fermi a quanto lapidariamente comunicatogli dall’ente erogatore della prestazione, ma informi tempestivamente lo studio dal quale è assistito al fine di consentire la tempestiva adozione delle necessarie contromisure.
Ricordiamo ad abundantiam che già sono pendenti avanti alla CEDU due ricorsi da noi presentati nell’interesse dei soggetti che, con motivazioni risibili, si erano visti negare dalla Corte di Cassazione il diritto alla rivalutazione nello scorso autunno.
Per quanto riguarda lo scrivente studio, nel mese di settembre, dopo la pausa feriale, saranno poste in essere tutte le iniziative più opportune per il ripristino del beneficio agli aventi diritto, a cominciare da quei soggetti muniti di sentenza favorevole che riconosca esplicitamente il diritto alla rivalutazione per i ratei maturandi e che abbia autorità di cosa giudicata.
A seconda dei casi verrà predisposto precetto ed eventuale pignoramento, diffida, ricorso per ottemperanza o nuovo ricorso al giudice del lavoro ovvero ancora altre azioni che saranno studiate caso per caso in funzione della specificità del caso singolo.

La documentazione relativa all’avvenuta decurtazione (comunicazioni dell’ente erogatore, avvisi di pagamento, estratti conto bancari ecc. ecc.) potrà essere inoltrata allo studio con una delle seguenti modalità alternative:
a mezzo mail, trasmettendola in formato .pdf o .tif all’indirizzo mail info@studiolegalelrs.it
a mezzo telefax, precedendola da una nota accompagnatoria all’attenzione dell’Avv. Simone LAZZARINI, al numero 02.89078925
a mezzo posta ordinaria, scrivendo all’Avv. Simone LAZZARINI, Via Ippolito Rosellini, 12, Milano

Coloro i quali avranno trasmesso la sopra indicata documentazione saranno contattati singolarmente per ulteriori approfondimenti.
Cordiali saluti

Avv. Simone LAZZARINI

In cauda venenum. La spada di Damocle della prescrizione su tutti gli aspiranti alla transazione. E per chi non è talassemico od emofilico potrebbe comunque convenire proseguire nella causa

Riunione molto lunga ed affollata quella di ieri al Ministero, con tantissime facce nuove, mai viste negli anni precedenti.
Il Dottor Palumbo ha esordito ammettendo che la procedura in corso presenta grandi difficoltà rispetto alla precedente transazione e che, presumibilmente, alcune cose che saranno dette non saranno condivise da tutti.
Ha proseguito auspicando – cosa che sinceramente mi ha lasciato perplesso – che per il prosieguo della procedura, analogamente alla precedente transazione, gli avvocati individuino un unico loro rappresentante che interloquisca con il Ministero.
Nell’osservare come, trattandosi di procedura transattiva, fosse necessaria un’attività di consultazione – speriamo non puramente simbolica, mi sento di aggiungere io -, il Dottor Palumbo ha precisato di voler interloquire esclusivamente con gli avvocati (sono loro che hanno la delega per rappresentare i danneggiati) pur ritenendo legittimo ascoltare anche le associazioni dei danneggiati nell’ultima sessione.
È stato preliminarmente chiarito il criterio con il quale sono stati convocati gli avvocati (svelato l’arcano), distribuiti in più giorni per ragioni di sicurezza collegate alla ridotta capienza della sala.
In sintesi:
oggi (ieri per chi legge) e domani (oggi per chi legge) convocati gli avvocati degli emotrasfusi
Dopodomani i danneggiati da vaccinazione
Oggi gli avvocati che hanno almeno 3 assistiti
Domani gli avvocati che seguono meno di 3 assistiti
Ecco il primo colpo di scena: oggi non parleremo di prescrizione (ma alla scorsa riunione del 5 maggio non si era detto che sarebbero stati calendarizzati due incontri tra giugno e luglio, il primo dei quali esclusivamente riservato alla vexata quaestio della prescrizione?).
Il Dottor Palumbo ha spiegato che l’intendimento sarebbe stato quello di rispettare l’indicazione politica data dall’Onorevole Martini in occasione del precedente incontro e cioè farsi carico delle posizioni di tutti i danneggiati che abbiano presentato domanda di accesso alla transazione.
Per alcuni ci sarà un percorso transattivo, per altri vi sarà una soluzione politica.
È stata comunque ipotizzata una programmazione finanziaria basata sull’intera coorte dei danneggiati
Concentrandosi finalmente sui criteri per la transazione il Dottor Palumbo ha precisato che il gruppo di lavoro interministeriale non ha ancora completato i lavori perché intende tener conto delle osservazioni che saranno formulate dai legali.
Le proposte di moduli transattivi, ci è stato assicurato, sono condivise dal Ministro Dell’Economia, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da tutte le amministrazioni nel loro complesso.
Dovrà comunque essere sentita anche l’Avvocatura generale dello Stato. Continua a leggere→

Ecco la convocazione al Ministero: l’Avv. Simone LAZZARINI sarà a Roma il 27 luglio, ore 10:30

Il D.M. 28 aprile 2009, n. 132, prevede all’art. 5, comma 1, che per la definizione dei moduli transattivi, secondo un piano pluriennale di rateizzazione degli importi da erogare, si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato sulla scorta di lavoro istruttorio della Commissione tecnica istituita con decreto del Ministro della salute 4 marzo 2008 e sentita l’Avvocatura generale dello Stato. Per illustrare le proposte di moduli transattivi che saranno oggetto del suddetto decreto ai legali che hanno avanzato istanza di adesione alla procedura transattiva sono previsti tre incontri da tenersi secondo il calendario di seguito riportato:
27 luglio 2010 – ore 10.30
28 luglio 2010 – ore 10.30
28 luglio 2010 – ore 15.00
29 luglio 2010 – ore 15.00
Il 29 luglio 2010 – ore 16.30, saranno convocate le Associazioni dei pazienti.
Ciascun legale riceverà per posta elettronica la convocazione per una delle date sopra indicate.
La S.V. è convocata per il giorno: 27 luglio 2010 – ore 10.30
Per motivi logistici, l’invito è da ritenersi strettamente personale.
Si prega di voler dare conferma della partecipazione entro e non oltre venerdì 23 luglio p.v.
Gli incontri si terranno presso la sede di questo Ministero di via Giorgio Ribotta 5, angolo Viale Oceano Pacifico, 00144 Roma EUR , sala “Auditorium”.

A tutti i clienti dello studio, beneficiari dell’indennizzo ex lege 210/1992 ed interessati alla questione della rivalutazione Istat secondo il t.i.p. anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale

Non potendolo fare singolarmente, invito coloro i quali non lo avessero ancora fatto a trasmettere allo studio copia delle comunicazioni che dovessero avere ricevuto in questi giorni da Ministero e/o Regione e/o Asl in merito alla nota questione della rivalutazione Istat secondo il tip.
Premesso che il modo di operare dell’Amministrazione, che neppure informa lo scrivente studio – presso il quale i danneggiati avevano eletto domicilio – delle decisioni assunte nel caso singolo appare gravemente scorretto, stiamo attentamente valutando se ed in quale modo procedere (tanto in sede stragiudiziale, quanto giudiziale) per la migliore tutela dei vostri interessi, in molti casi già garantiti da sentenze passate in giudicato, anche al fine di evitare che, come già in precedenza accaduto (vedi la questione della tempestività delle domande amministrative), interpretazioni fuorvianti fornite da dipendenti e/o funzionari amministrativi del tutto privi di adeguate competenze giuridiche possano compromettere il giusto godimento di diritti già acquisiti.
La documentazione potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità alternative:
a mezzo mail, trasmettendola in formato .pdf o .tif all’indirizzo mail info@studiolegalelrs.it
a mezzo telefax, precedendola da una nota accompagnatoria all’attenzione dell’Avv. Simone LAZZARINI, al numero 02.89078925
a mezzo posta ordinaria, scrivendo all’Avv. Simone LAZZARINI, Via Ippolito Rosellini, 12, Milano

Cordiali saluti e buon fine settimana

Avv. Simone LAZZARINI

Posta elettronica (e posta elettronica certificata): qual è il valore legale?

Tutti ormai scriviamo tramite mail. Tutti, anzi, ci scambiamo corrispondenza tramite posta elettronica… ma qual è il valore legale della posta elettronica?

La questione non è nuovissima, ma recenti sono gl’inviti, da parte del Governo, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata o PEC.

Allora, e senza pretesa di essere troppo approfonditi, è magari opportuno fare un breve “ripassino” della questione.

La posta elettronica semplice è quella che tutti conosciamo: Tizio invia a Caio una mail senza ulteriori specificazioni.

Qual è il valore legale di quella mail, cioè (in altre parole) una volta che si dovesse andare in Tribunale (o dal Giudice di Pace) che valore ha quella mail?

Prima di rispondere è bene precisare che l’intera materia si evolve con grande velocità.

Anzi, verrebbe da dire che si evolve alla velocità della luce.

Ne consegue che quanto si scrive oggi domani non potrebbe valere più.

Detto questo, vediamo di rispondere.

La posta elettronica ordinaria ha lo stesso valore della posta tradizionale ordinaria, ma attenzione: questo non significa che non valga niente.

In materia contrattuale, per esempio,  le mail fanno piena prova se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose riportate (Tribunale di Roma 11/1/10, Tribunale di Cassino 24/2/09, Tribunale di Verona 26/11/2005, Tribunale di Ancona 9/4/2005).

La posta elettronica certificata, o PEC, invece, equivale ad una raccomandata “tradizionale”, cartacea. Si ha la certezza che sia spedita dal mittente e che sia ricevuta dal destinatario ma (attenzione al ”ma”!) purché sia il mittente sia il destinatario siano dotati di PEC.

Detto in altre parole: una mail spedita tramite PEC ad un indirizzo di posta elettronica PEC equivale ad una raccomandata. Invece, una mail spedita tramite PEC ad un indirizzo di posta elettronica ordinario equivale ad una lettera ordinaria. Per fare un esempio è come se si spedisse una raccomandata ma, anziché farla firmare per ricevuta, la si infilasse, così com’è, nella casella della posta.

Forse ricorderete che, un po’ di tempo fa, il Governo regalò una PEC – cioè una casella di posta elettronica certificata – a tutti. Bastava andare in posta e compilare il modulo.

In realtà la PEC offerta dal Governo non serve a corrispondere con chiunque, ma solo con la pubblica amministrazione. Tecnicamente, non è proprio una PEC, ma una CEC PAC.

Verrebbe da dire: a caval donato…Forse però il proverbio giusto è un altro. Come disse Lacoonte quando vide il cavallo sulla spiaggia di Troia e seppe che i Troiani, considerandolo un regalo, lo volevano portare in città “Timeo Danaos et dona ferentes” [temo i Greci anche quando portano doni]. Sappiamo tutti che fine ha fatto la città di Troia…

Perché tanta diffidenza?

Perché nella finanziaria in discussione c’è questa norma: La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Una delle prime mail certificate che il cittadino si potrebbe veder recapitare potrebbe quindi essere una cartella esattoriale. Ad Equitalia basta andare a vedere gli elenchi di PEC presso le poste.

Alcuni commentatori hanno visto una limitazione della capacità di concorrenza perché uno, per avere una PEC, si dovrebbe affidare solo alle poste e non si potrebbe affidare ad altri.

Io ci vedo un altro rischio.

Pensiamo alla raccomandata tradizionale. Uno riceve una raccomandata, non c’è, vede nella casella della posta l’avviso di deposito e, se è diligente, la va a ritirare (se non lo è, peggio per lui).

Con la posta elettronica certificata, se il computer non funziona, se non si può aprire la posta ecc., questa possibilità non c’è. Il computer del destinatario ha ricevuto la mail? La mail è recapitata. Punto e basta. Non è prevista una seconda chanche.

Più tecnicamente, mi permetto di dubitare della legittimità costituzionale di una norma che non prevede, per il destinatario, lo stesso sistema di garanzie previste dall’art. 140 c.p.c. o dalla legge sulle notifiche a mezzo posta.  

La tutela assistenziale deve essere effettiva. Il Tribunale di Milano si discosta dalla Corte di Cassazione ed insiste sulla piena risarcibilità del danno non patrimoniale da ritardata corresponsione dell’indennizzo ex lege 210/1992

Negli scorsi anni si era consolidato, specie nella giurisprudenza milanese di merito, un orientamento che riteneva risarcibile il danno non patrimoniale causato ai danneggiati da sangue infetto per effetto del ritardo nel completamento del procedimento amministrativo.
Il leading case era stato deciso nel lontano 2002 dal recentemente scomparso Presidente del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Dottor Francesco Frattin, persona di straordinaria preparazione e sensibilità umana cui va il mio personale ed affettuoso ricordo. Continua a leggere→

L’interpretazione (autentica?) dell’interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 – Dopo il comunicato stampa, analisi e prospettive di tutela dei danneggiati se l’art.11 commi 13 e 14 del D. L. 78/2010 non fosse eliminato in sede di conversione

Dopo il comunicato stampa condiviso tra noi avvocati è giunto il momento di provare a ragionare sulle possibili vie d’uscita alle norme dichiaratamente taglia-rivalutazione nella non auspicata ipotesi in cui le stesse non fossero eliminate in sede di conversione in legge del D.L. n.78/2010.
Partiamo, un po’ provocatoriamente, dall’interpretazione delle norme recentemente varate, leggendo anzitutto l’art.11, comma 13. Continua a leggere→