Ott 12

Ed ecco a voi il primo caso di “rivalutazione postuma” o, se preferite, di “disapplicazione implicita” della norma taglia-rivalutazione (e, nel complesso un messaggio: non arrendersi MAI)

Con sentenza della Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, dello scorso 1° agosto, 2011, i giudici milanesi hanno accordato il diritto alla rivalutazione istat secondo il t.i.p. anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale (la componente notoriamente più sostanziosa dell’assegno bimestrale di cui alla legge 210/1992) indipendentemente dall’esistenza della norma asseritamente interpretativa, attualmente oggetto di esame in Corte Costituzionale, discutibilmente introdotta nel luglio 2010 con la manovrina estiva.
Un esempio da imitare, in attesa che la Corte Costituzionale e/o la CEDU risolvano, si spera favorevolmente, l’annosa questione della rivalutabilità della predetta componente (dal legislatore, almeno nel breve, è inutile aspettarsi miracoli).
La sentenza merita di essere segnalata anche perchè ribadisce la natura non perentoria dei termini di cui all’art.5 della legge 210/1992 per proporre ricorso gerarchico prima ed azione giudiziaria poi.
Attenzione quindi a chi, voglio sperare non in mala fede, dissuade i danneggiati dall’agire in giudizio facendo loro credere che è ormai troppo tardi!
Nel caso in esame la danneggiata, dopo anni in cui, per rassegnazione, non aveva contestato il giudizio negativo della CMO sull’ascrivibilità tabellare (ricorso gerarchico presentato otto anni dopo la notifica del giudizio della CMO), si è vista riconoscere il vitalizio oltre a quindici anni e più di arretrati…fate un po’ di conti…
A presto

Avv. Simone LAZZARINI

Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n.882/2011

Approfondimento pubblicato il 12 Ottobre 2011 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


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