vicini rumorosi

È un evento frequente, nella vita dei condomini, che dall’appartamento del vicino, o dal bar sottostante o, in genere, dall’immobile accanto, provengano dei rumori molesti.

Se capita una volta, o comunque raramente, è senz’altro consigliabile sopportarsi a vicenda.

Se capita di frequente, è opportuno conoscere che cosa dice la legge e, soprattutto, come viene interpretata.

La norma fondamentale in materia è l’art. 844 c.c. che recita: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi [c.c. 890; c.p. 659, 674].

Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso (1).”

La regola generale impone pertanto di sopportare, salvo che si superi il limite … ma quale limite?

Ovviamente, non esiste un limite generale ed astratto: è ovvio che in una zona residenziale il rumore di fondo è più debole che in una zona industriale o artigianale e si riscontra, nelle pronunce una grande variabilità caso per caso.

Insomma: la fa da padrone il buon senso: bisogna verificare che tipo di rumore è, dove e quando si verifica, se la fonte del rumore c’era prima che il proprietario che si lamenta acquistasse l’appartamento , bisogna tenere conto delle esigenze di chi produce il rumore etc.