Il balcone “aggettante” – ossia che non serve né come copertura né come sostengo dell’edificio – di chi è?

Con la recente Sentenza 5 gennaio 2011, n. 218 la Cassazione è tornata sulla titolarità del diritto di proprietà dei balconi aggettanti, cioè che non servono né come copertura né come sostengo dell’edificio.

La Suprema Corte ha affermato che essi sono di proprietà esclusiva dell’appartamento al quale ineriscono.

Ciò in quanto, come si legge dalla motivazione, “la c.d. presunzione di condominialità di cui all’art. 1117 cod. civ. si basa sul carattere strumentale ed accessorio dei beni ivi indicati rispetto alle unità di proprietà esclusiva dei condomini”.

Conseguentemente – prosegue sempre la motivazione – “I balconi “aggettanti”, i quali sporgono dalla facciata dell’edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio – come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio – non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; pertanto ad essi non può applicarsi il disposto dell’art. 1125 cod. civ.: i balconi “aggettanti”, pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono”.

Nello stesso senso si sono espresse Cass. 15913/2007; 14576/20046; 637/2000; 8159/1996.

 

Se invece, a contrario, il balcone serve come  sostegno o copertura dell’edificio allora è di proprietà comune e si applica il disposto dell’art. 1125 c.c. per cui “Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto”.

Transazioni: il Ministero diffidato a concludere il procedimento

Cari frequentatori del sito,
interrompo il forzato silenzio, dovuto al super-lavoro che mi ha costretto, senza soluzione di continuità, a concentrare le energie nella stesura di atti, nel ricevere e riscontrare i clienti e nel partecipare alle udienze, per informarVi che, stante il decorso di oltre un anno dal termine utile per l’inoltro delle “istanze di transazione”, senza che il Ministero della Salute abbia assunto una posizione definitiva in ordine alle condizioni ed ai tempi delle transazioni stesse, ho ieri provveduto a far notificare al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a nome e nell’interesse dell’Associazione Thalassemici e Drepanocitici lombardi, un atto di invito e diffida ad assumere, entro novanta giorni, ogni attività diretta alla conclusione dell’iter amministrativo, prodromico alla definizione delle transazioni.
La diffida, il cui testo è stato lungamente meditato e condiviso con altri due carissimi colleghi ed amici e che pertanto ha visto il coinvolgimento di altre tre associazioni di pazienti thalassemici, è stata esplicitamente notificata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009 n. 198, ed è quindi funzionale all’eventuale avvio di una class action davanti al giudice amministrativo, azione che sarebbe aperta (ferma restando l’ovvia libertà di ciascun legale nell’individuazione delle strategie ritenute più adeguate alla tutela dei propri assistiti) agli interventi delle ulteriori associazioni dei danneggiati.
Con i colleghi e con le associazioni che hanno condiviso l’iniziativa abbiamo convenuto che, nell’imminenza dei festeggiamenti per i 150 anni dell’unità nazionale, fosse il momento di rompere gli indugi e di mettere una volta per tutte alla prova l’effettiva volontà del Ministero di chiudere dignitosamente una triste pagina della nostra Repubblica.
Cordiali saluti

Avv. Simone LAZZARINI

Privacy e condominio. No alla “gogna” per i condomini morosi.

 In un condominio l’amministratore affigge in bacheca i nomi dei condomini morosi.

Uno di costoro cita in giudizio il condominio chiedendo i danni e lamentando la violazione della privacy (Dlt. 196/2003).

Il Tribunale respinge la domanda del condomino e questi ricorre in Cassazione.

La Suprema Corte cassa la Sentenza dando ragione al condomino ed afferma che i dati dei condomini sono dati personali che possono essere trattati anche senza il consenso dell’interessato, ma il loro trattamento deve avvenire rispettando i principi di “proporzionalità pertinenza e non eccedenza rispetto ai fini per i quali sono raccolti“.

Insomma: non devono essere usati a sproposito.

Affiggerli in bacheca consente anche a soggetti estranei al condominio di sapere che uno dei condomini non paga le spese condominiali e i terzi non hanno questo diritto. Inoltre, rendere edotti gli estranei di tale morosità non giova in alcun modo né alla vita né al bilancio condominiale, finendo invece per ledere la riservatezza del moroso.

Esporre in bacheca i dati dei morosi, insomma, costituisce un’indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile.

In questo senso si esprime l’ordinanza 186 della Cassazione depositata il 4/1/2011.

Va peraltro ricordato che secondo una risoluzione del garante della privacy l’amministratore può segnalare i nominativi dei condomini morosi ai fornitori non pagati onde evitare che costoro aggrediscano esecutivamente i condomini che hanno già pagato la loro quota.

Coordinare i due principi in realtà appare semplice. Se diffondere i dati dei morosi è utile alla vita del condominio e la diffusione è fatta con criterio allora è lecita, diversamente no.

Una pronuncia di cui probabilmente si sentiva il bisogno onde evitare abusi.       

Rivalutazione Istat: facciamo il punto della situazione tra Corte Costituzionale e CEDU

Ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale per rilevanza e non manifesta infondatezza dell’eccezione d’illegittimità dell’art.11 commi 13 e 14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge n.122/2010

Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, ordinanza del 16.09.2010

Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, ordinanza del 30.10.2010

Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, ordinanza del 13.01.2011

Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro, ordinanza del 18.01.2011

Dopo le numerose ordinanze di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale quest’ultima ha fissato al 21 giugno p.v. l’udienza nella quale la questione dell’eventuale illegittimità costituzionale della norma taglia-rivalutazione sarà esaminata.
Nel frattempo, al pari di altri colleghi, ho provveduto cautelativamente ad agire, nell’interesse dei miei assistiti, avanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo senza attendere il previo esaurimento dei rimedi di diritto interno.
La regola generale, infatti, sarebbe quella di attendere il giudizio della Corte di Cassazione, ultimo grado di giurisdizione, prima di potersi rivolgere alla CEDU.
Tuttavia questa regola incontra un temperamento quando l’espletamento dei rimedi interni non garantisca l’effettività della tutela (e questo è il caso, con la norma taglia- rivalutazione introdotta lo scorso anno che, allo stato, renderebbe di fatto inutile un’azione avanti al tribunale italiano).
In tali circostanze è ben possibile ed anzi opportuno, come abbiamo fatto, andare subito – e comunque nei sei mesi dall’entrata in vigore della legge taglia-rivalutazione, risalente al 31 luglio u.s. – a Strasburgo per tutti i danneggiati (anche coloro i quali non abbiano mai avanzato alcuna domanda di rivalutazione), senza naturalmente lasciar passare in giudicato le eventuali sentenze negative ottenute in Italia.
Anche la Corte Europea ha ritenuto meritevole di attenzione la questione, tant’è che l’ha considerata di trattazione particolarmente urgente, pur non avendo ancora comunicato la data di una eventuale udienza.
In disparte restando le ulteriori iniziative in corso per tentare di salvaguardare il diritto alla rivalutazione dei soggetti che abbiano ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato, confidiamo che dalla Corte Costituzionale e/o dalla Corte Europea possano giungere finalmente segnali positivi per tutti i danneggiati

A presto (articolo in continuo aggiornamento)

Avv. Simone LAZZARINI

Legge 210 e dintorni: ecco le azioni in corso da parte del nostro studio

Dal rientro dopo la pausa estiva non abbiamo avuto un attimo di tregua ed è anche questo il motivo per il quale non abbiamo più avuto modo di aggiornare con continuità il sito.
D’altra parte, a fronte del perdurante silenzio ministeriale in merito alla definizione delle transazioni per il risarcimento del danno biologico e della consueta ridda di voci più o meno attendibili, abbiamo preferito privilegiare la concretezza della tutela giudiziaria dei nostri assistiti.
Per quanto attiene alle numerose azioni, promosse in forma individuale e/o collettiva, per il risarcimento del danno biologico da trasfusioni di sangue infetto tali cause, laddove non vi sia l’opposizione del giudice o dell’Avvocatura dello Stato, sono tutte in stand by, subendo continui rinvii in attesa di conoscere le definitive determinazioni del Ministero in relazione al completamento della procedura transattiva, alla quale naturalmente la quasi totalità dei danneggiati hanno chiesto di poter accedere.
È invece ormai prossima a partire la nuova causa collettiva (la “nostra” emo-ter) che coinvolge tutti coloro che, rivoltisi al nostro studio negli ultimi anni, non avevano per svariate ragioni preso parte alle precedenti azioni intraprese.
Crediamo si tratti forse dell’ultima opportunità di far collettivamente valere in sede giudiziaria i propri diritti in una materia tanto drammatica. Continue reading

Rivalutazione Istat e nuove cause per il risarcimento del danno biologico, si (ri)parte

Mentre sul fronte “transazioni” non vi sono, allo stato, novità di rilievo, comunico a tutti i clienti dello studio ed a tutti coloro i quali, nel corso degli ultimi mesi, mi hanno contattato per intraprendere eventuali nuove azioni che, essendo in fase di completamento il censimento di tutte le posizioni in carico, a partire da lunedì 25 ottobre p.v., saranno contattati singolarmente, telefonicamente o per iscritto, per essere informati dettagliatamente – relativamente alle problematiche indicate nel titolo – sulle possibilità e sulle modalità di azione (a seconda dei casi in forma individuale o collettiva), con successiva eventuale fissazione di un appuntamento in studio.
Ringraziando per la fiducia accordatami saluto molto cordialmente tutti i frequentatori del sito.

Avv. Simone LAZZARINI

Ampliati (con giudizio) i poteri dell’amministratore nelle controversie condominiali

Con la recente Sentenza 18311 del 6/8/2010 le Sezioni Unite della Cassazione intervengono su una questione spinosa ed in relazione alla quale esistevano, sia in dottrina, sia in giurisprudenza, due orientamenti contrapposti.

Questa la domanda: può l’amministratore, senza autorizzazione dell’assemblea, costituirsi in giudizio od impugnare decisioni sfavorevoli al condominio?

Le Sezioni Unite hanno risposto in senso affermativo, sposando l’orientamento maggioritario, ma hanno anche imposto all’amministratore di informare l’assemblea per far ratificare il suo operato. In difetto di tale ratifica, l’impugnazione o la costituzione in giudizio devono essere dichiarate inammissibili.

Ma non solo.

L’amministratore che violi tale dovere d’informativa è responsabile dei danni che il condominio dovesse subire.

Discorso diverso, invece, per il caso in cui è il condominio ad agire, cioè per il caso in cui non si limita a contrastare un’azione giudiziale altrui impugnando e costituendosi in giudizio, ma per così dire (la definizione è un po’ imprecisa, ma spero più comprensibile) “agisce per primo”.

In questo caso l’autorizzazione dell’assemblea è necessaria prima d’instaurare il giudizio.

Limitando la disamina ai punti più salienti della Sentenza.

Premesso che in materia di condominio negli edifici, l’organo principale, depositario del potere decisionale, è l’assemblea e che l’essenza delle funzioni dell’amministratore è imprescindibilmente legata al potere decisionale dell’assemblea, le SSU affermano a chiare lettere che anche in materia di azioni processuali il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente. Un tale potere decisionale non può competere all’amministratore. Tuttavia l’amministratore ha per legge una rappresentanza passiva … estesa a qualunque azione proposta contro i condomini, e pertanto anche alle azioni di carattere reale, purché si riferiscano alle parti comuni. Questa rappresentanza passiva ha carattere generale che gli viene attribuita dall’art. 1131 2°comma c.c. Secondo le SSUU, tale legittimazione rappresenta il mezzo procedimentale per il bilanciamento tra l’esigenza di agevolare i terzi e la necessità di tempestiva (urgente) difesa (onde evitare decadenze e preclusioni) dei diritti inerenti le parti comuni dell’edificio, che deve ritenersi immanente al complessivo assetto normativo condominiale. Pertanto L’amministratore di condominio, in base al disposto dell’art. 1131 c.c., comma 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione dall’assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione.

La Sentenza è palesemente ispirata, oltre che da ragioni logico – giuridiche, da un criterio di buon senso. È frequente che, dato che i termini processuali sono stretti, l’amministratore non abbia il tempo di indire l’assemblea oppure che non si raggiungano i quorum. In tali occasioni di “emergenza processuale” l’amministratore, per evitare pregiudizi può quindi agire subito.

Però deve avvisare i condomini appena possibile (le SSUU non dicono esplicitamente quando: è lecito dedurre che tale subito possa essere “la prima assemblea utile”, ma non è da escludere che si possa anche configurare il dovere, per l’amministratore, d’indire un’assemblea straordinaria. Soprattutto, deve limitare l’uso di questo potere eccezionale ai casi in cui, per così dire, il condominio è “attaccato” giudizialmente o da una causa promossa da qualcuno oppure da una Sentenza sfavorevole.

Dato che non erano questioni su cui dovevano decidere, le SSUU lasciano aperti almeno due problemi: che cosa succede agli atti compiuti se l’operato non viene ratificato e a quali conseguenze patrimoniali va incontro l’amministratore che viola il dovere di informativa.

Quanto alla prima domanda (efficacia degli atti) ritengo che essi, anche se perdono efficacia processuale, potrebbero mantenere una qualche forma di efficacia sostanziale perché l’oggetto dell’assemblea, se non diversamente precisato, riguarda l’azione, non il diritto.

 Quanto alla seconda domanda (conseguenze per l’amministratore che violi il dovere d’informativa), la Suprema Corte ha espressamente affermato che tale omissione è giusta causa per la revoca del mandato ad amministrare (l’amministratore “silenzioso” potrebbe quindi essere sfiduciato), mentre quanto ai “danni” reputo che essi vadano valutati tenendo presenti tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’instaurazione di un giudizio non autorizzato (che in teoria potrebbero però anche non esserci perché un contumace non è necessariamente perdente in giudizio).        

Transazioni: anche i danneggiati “scendono in campo” con un presidio permanente nella capitale

Ricevo e volentieri pubblico la notizia secondo cui sarebbe imminente (il 15 settembre p.v.) l’inizio di un’azione “forte” – ma naturalmente “pacifica” – di sensibilizzazione delle istituzioni da parte di un gruppo via via crescente di danneggiati in relazione all’ormai tristemente nota vicenda delle trasfusioni di sangue infetto.
L’iniziativa dovrebbe consistere in un presidio permanente a Roma, verosimilmente avanti Palazzo Chigi.
Mi auguro che tale iniziativa, affiancandosi all’incessante pluriennale opera dei legali e delle associazioni, possa contribuire ad un decisivo passo in avanti della procedura per il risarcimento dei danni, con un complessivo ulteriore miglioramento delle condizioni di accesso alla transazioni rispetto a quanto da ultimo emerso nell’incontro del 27 luglio u.s..
Per parte mia, compatibilmente con i numerosissimi impegni e le incalzanti scadenze, non mancherò di dare il mio appoggio alla buona riuscita dell’iniziativa.
Maggiori dettagli nei prossimi giorni.
Sin d’ora metto a completa disposizione degli organizzatori dell’iniziativa il blog sottostante per una migliore circolazione delle informazioni, aggiuntiva rispetto agli altri canali da loro già utilizzati.
A presto

Avv. Simone LAZZARINI

Lettera del comitato organizzatore

Aggiornamento del 28 settembre 2010
Ricevo e pubblico, per opportuna conoscenza di tutti i frequentatori del sito, la sotto allegata lettera a firma degli organizzatori del presidio.
Per parte mia non posso che ribadire tutto il mio appoggio ad una iniziativa, oltretutto assolutamente pacifica, la quale – nonostante le diffidenze iniziali – mi pare stia riuscendo da un lato a compattare il fronte dei danneggiati alla ricerca di una definizione dignitosa per tutti e, dall’altro, a “smuovere le coscienze” di chi di dovere.
Se il mare di scadenze di queste settimane me lo consentirà, non mancherò di fornire, anche fisicamente, il mio modestissimo contributo alla causa comune recandomi per qualche ora al presidio, qualora fosse ancora in essere.
Buona serata

Avv. Simone LAZZARINI

Lettera agli avvocati ed alle associazioni

Aggiornamento del 6 ottobre 2010
Ricevo e pubblico l’allegata comunicazione con la quale si preannuncia per dopodomani 8 ottobre una nuova giornata di mobilitazione sulla nota questione dei risarcimenti
Scusandomi per la sinteticità vi invito alla lettura e nel frattempo porgo i miei più cordiali saluti

Avv. Simone LAZZARINI

Invito alla giornata di mobilitazione dell’8 ottobre

Buone vacanze!

Cari amici,
da domani e sino alla fine di agosto mi assento per un periodo di riposo, quanto mai necessario visto quanto accaduto negli ultimi mesi e, soprattutto, alla luce dei prossimi mesi autunnali, che si profilano davvero impegnativi.
Per eventuali improrogabili urgenze potrete comunque contattarmi al 347.5454518.
Anche a tutti Voi i miei migliori auguri di tanto riposo e serenità.

Avv. Simone LAZZARINI

Rivalutazione ISTAT: la conversione in legge della manovrina non cancella affatto il diritto di chiederla e percepirla

Nonostante le proteste e gli emendamenti presentati, l’art. 11 commi 13 e 14 del Decreto legge n.78/2010 non è stato nè cancellato nè, almeno, modificato in sede di conversione nella legge n. 122 del 30 luglio 2010 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.176 del 30 luglio u.s.
Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe essere indotti a ritenere, la “partita” non è affatto chiusa.
Va anzitutto segnalato il comportamento gravemente scorretto – per usare un eufemismo – tenuto da numerose Aziende Sanitarie Locali le quali, nell’affrettarsi a comunicare la riduzione dell’importo bimestrale, si sono ben guardate dall’informare lo studio legale che aveva assistito il danneggiato nel contenzioso sfociato nel riconoscimento della maggiorazione, preferendo inoltrare la comunicazione solo ed esclusivamente all’interessato.
Altre Aziende sanitarie e lo stesso Ministero hanno fatto ancora peggio riducendo l’importo bimestrale senza nulla comunicare, neppure all’interessato.
Già cominciamo ad assistere al consueto teatrino di impiegati amministrativi che, non paghi del disastro compiuto anni addietro allorchè scoraggiarono danneggiati dal presentare domande d’indennizzo sull’erroneo presupposto dell’intempestività della domanda, alle richieste di chiarimenti formulate da parte dei soggetti che abbiano subito la decurtazione si avventurano in considerazioni del tutto erronee dal punto di vista giuridico in ordine ad una pretesa insuperabilità del dettato legislativo.
Ciò premesso è importante che chi si è visto decurtare gli importi dell’assegno bimestrale per effetto dell’eliminazione del diritto alla rivalutazione in precedenza percepita non si fermi a quanto lapidariamente comunicatogli dall’ente erogatore della prestazione, ma informi tempestivamente lo studio dal quale è assistito al fine di consentire la tempestiva adozione delle necessarie contromisure.
Ricordiamo ad abundantiam che già sono pendenti avanti alla CEDU due ricorsi da noi presentati nell’interesse dei soggetti che, con motivazioni risibili, si erano visti negare dalla Corte di Cassazione il diritto alla rivalutazione nello scorso autunno.
Per quanto riguarda lo scrivente studio, nel mese di settembre, dopo la pausa feriale, saranno poste in essere tutte le iniziative più opportune per il ripristino del beneficio agli aventi diritto, a cominciare da quei soggetti muniti di sentenza favorevole che riconosca esplicitamente il diritto alla rivalutazione per i ratei maturandi e che abbia autorità di cosa giudicata.
A seconda dei casi verrà predisposto precetto ed eventuale pignoramento, diffida, ricorso per ottemperanza o nuovo ricorso al giudice del lavoro ovvero ancora altre azioni che saranno studiate caso per caso in funzione della specificità del caso singolo.

La documentazione relativa all’avvenuta decurtazione (comunicazioni dell’ente erogatore, avvisi di pagamento, estratti conto bancari ecc. ecc.) potrà essere inoltrata allo studio con una delle seguenti modalità alternative:
a mezzo mail, trasmettendola in formato .pdf o .tif all’indirizzo mail info@studiolegalelrs.it
a mezzo telefax, precedendola da una nota accompagnatoria all’attenzione dell’Avv. Simone LAZZARINI, al numero 02.89078925
a mezzo posta ordinaria, scrivendo all’Avv. Simone LAZZARINI, Via Ippolito Rosellini, 12, Milano

Coloro i quali avranno trasmesso la sopra indicata documentazione saranno contattati singolarmente per ulteriori approfondimenti.
Cordiali saluti

Avv. Simone LAZZARINI