Con sentenza n.293 del 9 novembre 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122.
Detto in parole povere, è stata eliminata la norma introdotta nel luglio 2010 con cui “qualcuno” si era illuso di risolvere d’imperio la questione se anche la somma corrispondente all’indennità integrativa speciale (la parte più cospicua dell’assegno bimestrale di cui alla legge n.210/1992) fosse da assoggettare alla rivalutazione Istat secondo il t.i.p.
Anzitutto desideriamo rinnovare i nostri complimenti a coloro i quali hanno brillantemente discusso il caso in Corte.
Grazie di vero cuore!
Emotivamente e professionalmente siamo stati molto coinvolti dalla vicenda in quanto tutte le precedenti Cassazioni (tanto le due favorevoli del 2005 e del 2007, quanto le due sfavorevoli del 2009, per le quali – per inciso – siamo tempestivamente e provvidenzialmente andati allla CEDU, dalla quale attendiamo con curiosità le decisioni) riguardavano clienti assistiti dal nostro studio (e la ragazza alla quale “dobbiamo” la primissima sentenza, la n.15894 del 2005, purtroppo non c’è più).
Giustizia sembra essere stata fatta!
Ad ogni buon conto, rimandando ad altro momento ogni commento tecnico più approfondito su quanto affermato dallla Corte crediamo che, pragmaticamente, sia doveroso cercare di far immediatamente capire a chi già percepisce l’indennizzo cosa potrà accadere e come eventualmente sia opportuno muoversi senza attendere i proverbiali tempi biblici della PA.
Cerchiamo di ipotizzare i vari scenari e le possibili soluzioni, utilizzando per quanto possibile un linguaggio comprensibile anche ai non addetti ai lavori: Continua a leggere