La “resurrezione” della rivalutazione: sarà vera gloria?

Con sentenza n.293 del 9 novembre 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122.

Detto in parole povere, è stata eliminata la norma introdotta nel luglio 2010 con cui “qualcuno” si era illuso di risolvere d’imperio la questione se anche la somma corrispondente all’indennità integrativa speciale (la parte più cospicua dell’assegno bimestrale di cui alla legge n.210/1992) fosse da assoggettare alla rivalutazione Istat secondo il t.i.p.

Anzitutto desideriamo rinnovare i nostri complimenti a coloro i quali hanno brillantemente  discusso il caso in Corte.

Grazie di vero cuore!

Emotivamente e professionalmente siamo stati molto coinvolti dalla vicenda in quanto tutte le precedenti Cassazioni (tanto le due favorevoli del 2005 e del 2007, quanto le due sfavorevoli del 2009, per le quali – per inciso – siamo tempestivamente e provvidenzialmente andati allla CEDU, dalla quale attendiamo con curiosità le decisioni) riguardavano clienti assistiti dal nostro studio (e la ragazza alla quale “dobbiamo” la primissima sentenza, la n.15894 del 2005, purtroppo non c’è più).

Giustizia sembra essere stata fatta!

Ad ogni buon conto, rimandando ad altro momento ogni commento tecnico più approfondito su quanto affermato dallla Corte crediamo che, pragmaticamente, sia doveroso cercare di far immediatamente capire a chi già percepisce l’indennizzo cosa potrà accadere e come eventualmente sia opportuno muoversi senza attendere i proverbiali tempi biblici della PA.

Cerchiamo di ipotizzare i vari scenari e le possibili soluzioni, utilizzando per quanto possibile un linguaggio comprensibile anche ai non addetti ai lavori: Continua a leggere

Edilizia residenziale pubblica: secondo il TAR Lombardia, prima di “cacciare” di casa l’occupante abusivo, l’Amministrazione deve accuratamente esaminare le sue condizioni soggettive

Con un’interessante ordinanza ottenuta dal nostro studio(la n.1502/2011 del 28 settembre 2011) il TAR Lombardia, Sezio Prima, occupandosi del caso di un soggetto gravemente disabile occupante abusivo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ha stabilito l’importante principio per il quale l’Amministrazione, prima di notificare il decreto di rilascio dell’immobile occupato, non può prescindere da un previo accurato esame delle sue condizioni soggettive (sanitarie ed economiche in particolare).
Dave in sostanza essere esclusa ogni forma di automatismo.
Nel caso in esame l’amministrazione aveva dichiarato di agire ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n.1.
Sennonché detta norma sembra autorizzare l’amministrazione all’esercizio di un potere vincolato senza che possano trovare alcun rilievo le condizioni personali, familiari ed abitative degli interessati e con l’ulteriore effetto distorsivo dell’apparente preclusione rispetto alla possibilità di accedere regolarmente ad un nuovo alloggio attraverso i bandi comunali.
Pertanto, qualora tale norma venisse interpretata, come in effetti fatto dal Comune, secondo un criterio squisitamente letterale, evidente sarebbe il suo contrasto con la Costituzione nonché con numerose norme del diritto internazionale pattizio e del diritto europeo (ormai fonti primarie del diritto dell’Unione europea o comunque vincolanti ex art. 117 comma 1 della Costituzione) che delineano l’esistenza di un vero e proprio diritto all’abitazione ovvero all’assistenza abitativa che si pone irrimediabilmente in contrasto con l’apparente “automatismo” della norma regolamentare regionale in tema di rilascio. Continua a leggere

Class action amministrativa sulle transazioni: ecco come intervenire

Si avvicina la data della discussione del ricorso per class action amministrativa promosso nei mesi scorsi avanti al TAR Lazio da alcune associazioni di danneggiati.
L’esame della più recente giurisprudenza conferma la possibilità di intervenire nella procedura non soltanto da parte di soggetti portatori di interessi diffusi di categoria, ma anche da parte dei singoli cittadini coinvolti.
Pertanto sia le associazioni a tutela dei danneggiati sia i singoli danneggiati che lo desiderino possono intervenire nel procedimento pendente sino a 20 giorni prima della data dell’udienza (e dunque sino al 14 novembre 2011 essendo stata fissata l’udienza di discussione al 5 dicembre p.v.).
Naturalmente, per correttezza e trasparenza, va segnalato che la mancata partecipazione all’iniziativa non sarà di per sè decisiva per l’eventuale buon esito della transazione, mentre per converso l’adesione di un numero significativo di danneggiati potrebbe – si spera – rappresentare un utile strumento di pressione per sbloccare un iter ormai fermo da tempo.
Detto in parole povere, non è affatto “obbligatorio” partecipare, ma potrebbe essere utile farlo…
Coloro i quali fossero comunque interessati ad intervenire avvalendosi delle prestazioni professionali del nostro studio potranno inviare una mail al seguente indirizzo: info@studiolegalelrs.it per conoscere le modalità di adesione.
Per comprensibili ragioni di carattere organizzativo non sarà invece possibile fornire informazioni telefoniche nè accettare eventuali adesioni che dovessero intervenire dopo il 4 novembre p.v..
Cordiali saluti

Avv. Simone LAZZARINI

Ed ecco a voi il primo caso di “rivalutazione postuma” o, se preferite, di “disapplicazione implicita” della norma taglia-rivalutazione (e, nel complesso un messaggio: non arrendersi MAI)

Con sentenza della Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, dello scorso 1° agosto, 2011, i giudici milanesi hanno accordato il diritto alla rivalutazione istat secondo il t.i.p. anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale (la componente notoriamente più sostanziosa dell’assegno bimestrale di cui alla legge 210/1992) indipendentemente dall’esistenza della norma asseritamente interpretativa, attualmente oggetto di esame in Corte Costituzionale, discutibilmente introdotta nel luglio 2010 con la manovrina estiva.
Un esempio da imitare, in attesa che la Corte Costituzionale e/o la CEDU risolvano, si spera favorevolmente, l’annosa questione della rivalutabilità della predetta componente (dal legislatore, almeno nel breve, è inutile aspettarsi miracoli).
La sentenza merita di essere segnalata anche perchè ribadisce la natura non perentoria dei termini di cui all’art.5 della legge 210/1992 per proporre ricorso gerarchico prima ed azione giudiziaria poi.
Attenzione quindi a chi, voglio sperare non in mala fede, dissuade i danneggiati dall’agire in giudizio facendo loro credere che è ormai troppo tardi!
Nel caso in esame la danneggiata, dopo anni in cui, per rassegnazione, non aveva contestato il giudizio negativo della CMO sull’ascrivibilità tabellare (ricorso gerarchico presentato otto anni dopo la notifica del giudizio della CMO), si è vista riconoscere il vitalizio oltre a quindici anni e più di arretrati…fate un po’ di conti…
A presto

Avv. Simone LAZZARINI

Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n.882/2011

Transazioni: il punto della situazione tra class action, Cedu ed ulteriori azioni in sede amministrativa, civile e penale

Quest’anno è mancato l’ormai consueto tavolo “tecnico” (l’aggettivo, nel corso degli anni, si è dimostrato essere puramente ornamentale) per ascoltare le “promesse” del Ministero della Salute sulla nota questione.
Forse è stato meglio così.
Almeno abbiamo risparmiato tempo e denaro.
Roma rimane una città splendida ed unica, ma certamente il turismo “amministrativo” (inteso come visite ai ministeri) non ha lo stesso appeal che una chiesa, un monumento o una piazza della città eterna possono offrire…
In assenza quindi di novità abbiamo deciso di rompere gli indugi con la class action amministrativa di cui abbiamo ampiamente parlato sul sito e per la quale attendiamo la fissazione dell’udienza di discussione nel merito.
Il 4 agosto, infatti, era stata erroneamente fissata un’udienza in camera di consiglio, come se il nostro ricorso recasse con sè anche una domanda cautelare in realtà non formulata e oltretutto neppure prevista dalla normativa di riferimento, col rischio che una sua celebrazione avrebbe potuto provocare nullià insanabili all’intera procedura.
A fronte delle nostre sollecitazioni il Presidente si è impegnato a fissare l’udienza di merito il prima possibile, considerato anche che l’art.1 comma 3 del D. Lgs. 198/2009 prevede che l’udienza di discussione del ricorso che viene fissata d’ufficio, in una data compresa tra il novantesimo ed il centoventesimo giorno dal deposito del ricorso.
L’Avvocatura dello Stato, invece, ha chiesto un rinvio a tempo indeterminato, con ciò una volta di più palesando l’intento deliberatamente dilatorio ed inconcludente (per usare un eufemismo) che anima l’amministrazione nell’ultimo periodo o, forse – volendo malignare – sin dall’inizio della vicenda.
Qualcuno, a fronte di quanto sopra, ci ha accusato di aver fatto una scelta avventata, ma onestamente – pur rispettando chi la pensa diversamente -, dopo diciotto mesi dall’inoltro delle domande per partecipare alle transazioni non si capisce cos’altro e quant’altro tempo avremmo dovuto attendere, in assenza oltretutto di elementi concreti e certi in ordine al raggiungimento in tempi rapidi di una soluzione, eventualmente anche politica, dell’annosa vicenda…
Non è tutto.
Proprio in questi giorni stiamo predisponendo ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, che già avevamo adito la scorsa primavera sulla questione della rivalutazione, per segnalare nuovamente all’europa il comportamento tutt’altro che corretto dell’Italia nella gestione dell’intera vicenda.
Stiamo altresì valutando ulteriori azioni in sede amministrativa, civile e penale i cui contenuti, almeno per il momento, riteniamo opportuno non divulgare ma dei quali saranno per tempo notiziati in prima battuta i nostri Assistiti.
C’è da scommettere che sarà un autunno caldo (e non certo dal punto di vista meteorologico).

Avv. Simone Lazzarini

Class action amministrativa per sbloccare le transazioni sul risarcimento del danno da trasfusioni di sangue infetto: il Ministero pubblica la notizia sul sito

In tardivo adempimento di quanto previsto dalla normativa (art. 3 c.2 D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198) il Ministero della Salute ha dato notizia sul proprio sito dell’iniziativa in epigrafe indicata.
Ecco il testo del comunicato:
29 luglio 2011 – Ricorso ex dlgs n. 198/2009 – Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del dlgs. n. 198/2009, si dà notizia che è stato notificato al Ministero un ricorso presentato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dall’Associazione Talassemici e Drepanocitici Lombardi Onlus, dall’Associazione Giovanile Thalassemici della Provincia di Lecce, dall’Unione Salentina Thalassemici e dall’Associazione per la lotta alla Talassemia finalizzato all’adozione degli atti prodromici alla definizione delle transazioni previste dalla legge 222/07 e dalla legge 244/07.
Ecco comunque il link diretto alla pagina web del Ministero.
http://www.salute.gov.it/speciali/piSpecialiNuova.jsp?id=88
Buona serata a tutti

Avv. Simone Lazzarini

Danno biologico. I criteri ambrosiani sono – quasi – legge.

 Nei casi in cui non è la legge a stabilire quanto liquidare ad un soggetto che ha subito un danno alla persona ci si deve affidare, si sa, al prudente apprezzamento del Giudice.

Tuttavia, onde evitare eccessive disparità tra Giudice e Giudice, con questa Sentenza, in un’ottica di certezza del diritto, la Cassazione ha affermato che lo stesso Giudice deve fare ricorso ai criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che sono i più diffusi.

Ne consegue che se in giudizio in corso una parte ha chiesto di applicare tali criteri, esposti in tabelle, e il Giudice ne ha adottato degli altri, allora la Sentenza che così decide la causa è impugnabile per violazione di legge.

Questo l’estratto della Sentenza.

Sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011

La Corte di cassazione ha stabilito che nella liquidazione del danno alla persona, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c. deve garantire non solo l’adeguata considerazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. E’ intollerabile ed iniquo, secondo il giudice di legittimità, che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché le relative controversie siano decise da differenti uffici giudiziari. “Equità”, ha affermato al riguardo la Corte, vuol dire non solo proporzione, ma anche uguaglianza. Dall’affermazione di questo generale principio la Corte ha tratto la conclusione che, nei suoi compiti di giudice della nomofilachia, deve rientrare anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, e tali criteri sono stati individuati nelle “Tabelle” di riferimento per la stima del danno alla persona elaborate dal tribunale di Milano, trattandosi del criterio più diffuso sul territorio nazionale. Da ciò consegue che, d’ora innanzi, sarà censurabile per violazione di legge la sentenza di merito che non dovesse applicare il suddetto criterio, ovviamente senza adeguatamente motivare lo scostamento da esso. La sentenza si segnala altresì per essersi la Corte preoccupata di indicare alcune direttive – per così dire – di “diritto intertemporale”, precisando che le decisioni di merito già depositate, e non passate in giudicato, le quali non abbiano liquidato il danno biologico in base alle tabelle del Tribunale di Milano, non saranno per ciò solo ricorribili per cassazione (per violazione di legge), se sia mancata in appello una specifica censura in tal senso, e se la parte interessata non abbia prodotto agli atti nel giudizio di appello copia delle suddette tabelle.

Depositato al TAR Lazio il ricorso per sbloccare la procedura transattiva: ora attendiamo di conoscere la data dell’udienza, ma il Ministero è già inadempiente

Come in precedenza comunicato, d’accordo con due colleghi e nell’interesse di quattro associazioni di danneggiati abbiamo notificato al Ministero della Salute ed al Ministero delle Finanze il ricorso ex D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 (la c.d. “class action amministrativa”)
Il ricorso con la prova dell’avvenuta notifica è stato depositato al TAR Lazio lo scorso 15 luglio.
Del ricorso notificato il Ministero avrebbe dovuto dare immediatamente notizia sul proprio sito istituzionale (art.1 comma 2 del decreto), ma ad oggi ciò non risulta ancora avvenuto, con ulteriore grave profilo d’inadempienza da parte dell’amministrazione.
Attendiamo ora di conoscere la data dell’udienza di discussione, prima della quale le associazioni rappresentative dei malati che vi avranno interesse potranno intervenire nel processo.
Ribadisco che, se il Tar dovesse accogliere la domanda, accertando l’eventuale scorrettezza del comportamento ministeriale, ordinerebbe alla pubblica amministrazione di porvi rimedio entro un congruo termine.
La decisione sarebbe poi trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di controllo preposti al settore interessato, alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergessero profili di responsabilità erariale, nonche’ agli organi preposti all’avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l’eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Inutile dire che, con i colleghi, confidiamo che l’iniziativa assunta possa finalmente sbloccare l’iter transattivo (senza attendere la decisione del Tar), essendosi anche nel frattempo apparentemente (e purtroppo) arenata la strada del c.d. “superindennizzo” alla quale si riferiva la bozza di decreto-legge presentata in Consiglio dei Ministri lo scorso 5 maggio.
A presto con aggiornamenti sul punto

Avv. Simone LAZZARINI

Diffida al Ministero: ecco la (non) risposta dell’Amministrazione. Parte la class action amministrativa

Mentre il decreto legge che avrebbe dovuto essere varato il 5 maggio u.s. sembra essere stato rimandato (e dalle ultime informazioni – ottenute a margine della manifestazione tenutasi lo scorso 21 giugno – parrebbe che il testo a suo tempo ipotizzato, con opportuni correttivi, possa essere incluso nella manovrina finanziaria che dovrebbe essere varata nel prossimo mese di luglio) il Ministero della Salute, alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla nostra diffida, ha fatto pervenire la qui allegata risposta che, ad onor del vero, si limita ad una cronistoria di quanto successo negli ultimi anni, con la “perla” finale di considerare la stipula degli atti transattivi sottoposta ad una valutazione di opportunità dell’Amministrazione qualificando comunque la transazione come atto di natura “privatistica” ancorché previsto per legge.
E’ appena il caso di osservare come tali pittoresche tesi ministeriali siano state clamorosamente sconfessate dalla giustizia amministrativa (v. TAR Puglia, Sezione distaccata di Lecce, sentenza n. 380/2011, confermata da Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, con ordinanza n.1707/2011), ma nonostante tutto l’Amministrazione si ostina pedissequamente a riproporle, quasi pensasse di avere a che fare con un’accozzaglia di professionisti incapaci di leggere e/o di sviluppare ragionamenti che abbiano un minimo di fondamento logico/giuridico.
Pertanto, impregiudicata ogni diversa determinazione da parte dei singoli danneggiati se e quando (e come) finalmente il preannunciato decreto sarà varato, riteniamo – come avevamo in precedenza anticipato – di dover coerentemente dar seguito all’iniziativa intrapresa nello scorso mese di marzo e pertanto, nei prossimi giorni provvederemo – nell’interesse di quattro associazioni di danneggiati – alla notifica del ricorso ex D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198.
Una volta depositato il ricorso e fissata l’udienza di discussione, le associazioni e gli enti che tutelano gli interessi dei danneggiati potranno, se lo vorranno, intervenire ad adiuvandum nella procedura sino a venti giorni prima della data fissata per l’udienza di discussione.
Ricordo che, se il giudice accogliesse la domanda, accertando l’eventuale scorrettezza del comportamento ministeriale, ordinerebbe alla pubblica amministrazione di porvi rimedio entro un congruo termine.
La decisione sarebbe poi trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di controllo preposti al settore interessato, alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergessero profili di responsabilità erariale, nonche’ agli organi preposti all’avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l’eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
A presto

Avv. Simone LAZZARINI

Risposta del Ministero alla nostra diffida

DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 2009 , n. 198