Transazioni: il punto della situazione tra class action, Cedu ed ulteriori azioni in sede amministrativa, civile e penale

Quest’anno è mancato l’ormai consueto tavolo “tecnico” (l’aggettivo, nel corso degli anni, si è dimostrato essere puramente ornamentale) per ascoltare le “promesse” del Ministero della Salute sulla nota questione.
Forse è stato meglio così.
Almeno abbiamo risparmiato tempo e denaro.
Roma rimane una città splendida ed unica, ma certamente il turismo “amministrativo” (inteso come visite ai ministeri) non ha lo stesso appeal che una chiesa, un monumento o una piazza della città eterna possono offrire…
In assenza quindi di novità abbiamo deciso di rompere gli indugi con la class action amministrativa di cui abbiamo ampiamente parlato sul sito e per la quale attendiamo la fissazione dell’udienza di discussione nel merito.
Il 4 agosto, infatti, era stata erroneamente fissata un’udienza in camera di consiglio, come se il nostro ricorso recasse con sè anche una domanda cautelare in realtà non formulata e oltretutto neppure prevista dalla normativa di riferimento, col rischio che una sua celebrazione avrebbe potuto provocare nullià insanabili all’intera procedura.
A fronte delle nostre sollecitazioni il Presidente si è impegnato a fissare l’udienza di merito il prima possibile, considerato anche che l’art.1 comma 3 del D. Lgs. 198/2009 prevede che l’udienza di discussione del ricorso che viene fissata d’ufficio, in una data compresa tra il novantesimo ed il centoventesimo giorno dal deposito del ricorso.
L’Avvocatura dello Stato, invece, ha chiesto un rinvio a tempo indeterminato, con ciò una volta di più palesando l’intento deliberatamente dilatorio ed inconcludente (per usare un eufemismo) che anima l’amministrazione nell’ultimo periodo o, forse – volendo malignare – sin dall’inizio della vicenda.
Qualcuno, a fronte di quanto sopra, ci ha accusato di aver fatto una scelta avventata, ma onestamente – pur rispettando chi la pensa diversamente -, dopo diciotto mesi dall’inoltro delle domande per partecipare alle transazioni non si capisce cos’altro e quant’altro tempo avremmo dovuto attendere, in assenza oltretutto di elementi concreti e certi in ordine al raggiungimento in tempi rapidi di una soluzione, eventualmente anche politica, dell’annosa vicenda…
Non è tutto.
Proprio in questi giorni stiamo predisponendo ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, che già avevamo adito la scorsa primavera sulla questione della rivalutazione, per segnalare nuovamente all’europa il comportamento tutt’altro che corretto dell’Italia nella gestione dell’intera vicenda.
Stiamo altresì valutando ulteriori azioni in sede amministrativa, civile e penale i cui contenuti, almeno per il momento, riteniamo opportuno non divulgare ma dei quali saranno per tempo notiziati in prima battuta i nostri Assistiti.
C’è da scommettere che sarà un autunno caldo (e non certo dal punto di vista meteorologico).

Avv. Simone Lazzarini

Class action amministrativa per sbloccare le transazioni sul risarcimento del danno da trasfusioni di sangue infetto: il Ministero pubblica la notizia sul sito

In tardivo adempimento di quanto previsto dalla normativa (art. 3 c.2 D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198) il Ministero della Salute ha dato notizia sul proprio sito dell’iniziativa in epigrafe indicata.
Ecco il testo del comunicato:
29 luglio 2011 – Ricorso ex dlgs n. 198/2009 – Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del dlgs. n. 198/2009, si dà notizia che è stato notificato al Ministero un ricorso presentato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dall’Associazione Talassemici e Drepanocitici Lombardi Onlus, dall’Associazione Giovanile Thalassemici della Provincia di Lecce, dall’Unione Salentina Thalassemici e dall’Associazione per la lotta alla Talassemia finalizzato all’adozione degli atti prodromici alla definizione delle transazioni previste dalla legge 222/07 e dalla legge 244/07.
Ecco comunque il link diretto alla pagina web del Ministero.
http://www.salute.gov.it/speciali/piSpecialiNuova.jsp?id=88
Buona serata a tutti

Avv. Simone Lazzarini

Danno biologico. I criteri ambrosiani sono – quasi – legge.

 Nei casi in cui non è la legge a stabilire quanto liquidare ad un soggetto che ha subito un danno alla persona ci si deve affidare, si sa, al prudente apprezzamento del Giudice.

Tuttavia, onde evitare eccessive disparità tra Giudice e Giudice, con questa Sentenza, in un’ottica di certezza del diritto, la Cassazione ha affermato che lo stesso Giudice deve fare ricorso ai criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che sono i più diffusi.

Ne consegue che se in giudizio in corso una parte ha chiesto di applicare tali criteri, esposti in tabelle, e il Giudice ne ha adottato degli altri, allora la Sentenza che così decide la causa è impugnabile per violazione di legge.

Questo l’estratto della Sentenza.

Sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011

La Corte di cassazione ha stabilito che nella liquidazione del danno alla persona, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c. deve garantire non solo l’adeguata considerazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. E’ intollerabile ed iniquo, secondo il giudice di legittimità, che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché le relative controversie siano decise da differenti uffici giudiziari. “Equità”, ha affermato al riguardo la Corte, vuol dire non solo proporzione, ma anche uguaglianza. Dall’affermazione di questo generale principio la Corte ha tratto la conclusione che, nei suoi compiti di giudice della nomofilachia, deve rientrare anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, e tali criteri sono stati individuati nelle “Tabelle” di riferimento per la stima del danno alla persona elaborate dal tribunale di Milano, trattandosi del criterio più diffuso sul territorio nazionale. Da ciò consegue che, d’ora innanzi, sarà censurabile per violazione di legge la sentenza di merito che non dovesse applicare il suddetto criterio, ovviamente senza adeguatamente motivare lo scostamento da esso. La sentenza si segnala altresì per essersi la Corte preoccupata di indicare alcune direttive – per così dire – di “diritto intertemporale”, precisando che le decisioni di merito già depositate, e non passate in giudicato, le quali non abbiano liquidato il danno biologico in base alle tabelle del Tribunale di Milano, non saranno per ciò solo ricorribili per cassazione (per violazione di legge), se sia mancata in appello una specifica censura in tal senso, e se la parte interessata non abbia prodotto agli atti nel giudizio di appello copia delle suddette tabelle.

Depositato al TAR Lazio il ricorso per sbloccare la procedura transattiva: ora attendiamo di conoscere la data dell’udienza, ma il Ministero è già inadempiente

Come in precedenza comunicato, d’accordo con due colleghi e nell’interesse di quattro associazioni di danneggiati abbiamo notificato al Ministero della Salute ed al Ministero delle Finanze il ricorso ex D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 (la c.d. “class action amministrativa”)
Il ricorso con la prova dell’avvenuta notifica è stato depositato al TAR Lazio lo scorso 15 luglio.
Del ricorso notificato il Ministero avrebbe dovuto dare immediatamente notizia sul proprio sito istituzionale (art.1 comma 2 del decreto), ma ad oggi ciò non risulta ancora avvenuto, con ulteriore grave profilo d’inadempienza da parte dell’amministrazione.
Attendiamo ora di conoscere la data dell’udienza di discussione, prima della quale le associazioni rappresentative dei malati che vi avranno interesse potranno intervenire nel processo.
Ribadisco che, se il Tar dovesse accogliere la domanda, accertando l’eventuale scorrettezza del comportamento ministeriale, ordinerebbe alla pubblica amministrazione di porvi rimedio entro un congruo termine.
La decisione sarebbe poi trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di controllo preposti al settore interessato, alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergessero profili di responsabilità erariale, nonche’ agli organi preposti all’avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l’eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Inutile dire che, con i colleghi, confidiamo che l’iniziativa assunta possa finalmente sbloccare l’iter transattivo (senza attendere la decisione del Tar), essendosi anche nel frattempo apparentemente (e purtroppo) arenata la strada del c.d. “superindennizzo” alla quale si riferiva la bozza di decreto-legge presentata in Consiglio dei Ministri lo scorso 5 maggio.
A presto con aggiornamenti sul punto

Avv. Simone LAZZARINI

Diffida al Ministero: ecco la (non) risposta dell’Amministrazione. Parte la class action amministrativa

Mentre il decreto legge che avrebbe dovuto essere varato il 5 maggio u.s. sembra essere stato rimandato (e dalle ultime informazioni – ottenute a margine della manifestazione tenutasi lo scorso 21 giugno – parrebbe che il testo a suo tempo ipotizzato, con opportuni correttivi, possa essere incluso nella manovrina finanziaria che dovrebbe essere varata nel prossimo mese di luglio) il Ministero della Salute, alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla nostra diffida, ha fatto pervenire la qui allegata risposta che, ad onor del vero, si limita ad una cronistoria di quanto successo negli ultimi anni, con la “perla” finale di considerare la stipula degli atti transattivi sottoposta ad una valutazione di opportunità dell’Amministrazione qualificando comunque la transazione come atto di natura “privatistica” ancorché previsto per legge.
E’ appena il caso di osservare come tali pittoresche tesi ministeriali siano state clamorosamente sconfessate dalla giustizia amministrativa (v. TAR Puglia, Sezione distaccata di Lecce, sentenza n. 380/2011, confermata da Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, con ordinanza n.1707/2011), ma nonostante tutto l’Amministrazione si ostina pedissequamente a riproporle, quasi pensasse di avere a che fare con un’accozzaglia di professionisti incapaci di leggere e/o di sviluppare ragionamenti che abbiano un minimo di fondamento logico/giuridico.
Pertanto, impregiudicata ogni diversa determinazione da parte dei singoli danneggiati se e quando (e come) finalmente il preannunciato decreto sarà varato, riteniamo – come avevamo in precedenza anticipato – di dover coerentemente dar seguito all’iniziativa intrapresa nello scorso mese di marzo e pertanto, nei prossimi giorni provvederemo – nell’interesse di quattro associazioni di danneggiati – alla notifica del ricorso ex D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198.
Una volta depositato il ricorso e fissata l’udienza di discussione, le associazioni e gli enti che tutelano gli interessi dei danneggiati potranno, se lo vorranno, intervenire ad adiuvandum nella procedura sino a venti giorni prima della data fissata per l’udienza di discussione.
Ricordo che, se il giudice accogliesse la domanda, accertando l’eventuale scorrettezza del comportamento ministeriale, ordinerebbe alla pubblica amministrazione di porvi rimedio entro un congruo termine.
La decisione sarebbe poi trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di controllo preposti al settore interessato, alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergessero profili di responsabilità erariale, nonche’ agli organi preposti all’avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l’eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
A presto

Avv. Simone LAZZARINI

Risposta del Ministero alla nostra diffida

DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 2009 , n. 198

Multa annullata, spese compensate: è giusto?

Può capitare che una sanzione amministrativa venga annullata per vizi formali – l’esperienza insegna che ciò accade soprattutto quando il ricorso è proposto da un tecnico.

La prassi – mai abbastanza censurata – ci insegna anche, però, che il Giudice compensa le spese. Questo vuol dire che il Giudice stabilisce che ciascuno si paga la propria attività e, se il privato si è fatto assistere da un avvocato, che le spese di assistenza legale rimangono a carico di chi si è affidato al professionista.

Capita spesso, altresì, che il Giudice motivi la decisione di compensare le spese sostenendo che ciò è “equo” o “giusto” perché la sanzione è stata annullata per vizi formali e non sostanziali.

Con la Sentenza 8144/011 la Cassazione ha – non è la prima volta – censurato questa prassi.

Scendendo nel particolare ha affermato che “Il verbale di contestazione per violazione del codice della strada, infatti, può essere illegittimo tanto per vizi formali quanto per vizi sostanziali, e la prima categoria non è più lieve della seconda, non potendosi sostenere che nell’ordinamento vi sia un favor per gli errori meramente procedurali della pubblica amministrazione”.   

Può anche capitare che il Giudice compensi le spese perché la somma irrogata a seguito di sanzione poi annullata era modesta.

La Cassazione si pronuncia anche su questo punto ed afferma: “Il modesto valore della controversia non è di per sé giustificativo della compensazione, determinando questo la scelta dello scaglione di valore della controversia su cui parametrare la condanna alle spese”.

Infine la Cassazione impone che in caso di annullamento della sanzione vi deve essere condanna alle spese sia quando il cittadino si difende da solo sia quando il cittadino si avvale di un legale. Ciò perché “Non può essere imputato a colpa della parte che ha adito il giudice proponendo l’opposizione a verbale il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente, giacché il cittadino, con l’adire il giudice e con il farsi assistere innanzi ad esso da un professionista, esercita dei diritti espressamente attribuitigli dall’ordinamento e garantiti dalla Carta costituzionale (Cass., Sez. 2^, 19 novembre 2007, n. 23993)”.

 

Tre riflessioni:

a)      Il principio affermato dalla Cassazione, oltre che equo, appare conforme al dettato legislativo in tema di soccombenza e difficilmente contestabile.

b)      L’obbligo di condanna alle spese dovrebbe valere nei due sensi: chi perde dovrebbe pagare sempre le spese – sia che a perdere sia il cittadino, sia che a perdere sia l’ente che ha emesso la sanzione. In un’ottica di correttezza dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione dovrebbe essere perfettamente normale, anzi, una più estesa applicazione di questo principio porterebbe senz’altro ad una deflazione del contenzioso, evitando ricorsi francamente fantasiosi, diminuendo il numero di cause davanti al Giudice di Pace e velocizzando la durata di quelle rimanenti.

c)      Spesso il costo dell’opposizione – vinta – che rimane a carico del cittadino vittorioso è obbiettivamente esiguo, quindi, prima di impugnare la Sentenza che ha ingiustamente compensato le spese, bisogna anche tenere conto delle spese del giudizio di appello (che andrebbero comunque anticipate). Insomma: fra pratica e grammatica rimane ancora una certa differenza.  

 

Uno spunto: sarebbe interessante valutare se e come questo principio possa essere applicato – e, in verità, non si vede perché no – ad altri atti amministrativi annullati per vizi formali oppure (ancora una volta, perché no?) alle cartelle esattoriali.

 

 

Transazioni: svolta solo rimandata? (articolo in aggiornamento)

“il Consiglio ha avviato l’esame del decreto-legge che attribuisce un indennizzo straordinario per le persone danneggiate da trasfusioni, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. L’esame proseguirà in una prossima seduta“.
Questo, in sintesi, quanto si legge sul sito del governo.
In attesa di conoscere la data del prossimo Consiglio dei Ministri, sperando naturalmente che sia quello decisivo, alleghiamo qui di seguito la bozza del testo all’esame del Governo
Bozza decreto legge

Transazioni: siamo finalmente ad una svolta?

Cari frequentatori del sito,
finalmente,dopo un silenzio durato mesi, durante i quali il nostro studio ha comunque ritenuto di diffidare il Ministero alla conclusione del procedimento amministrativo, sembrerebbe profilarsi una svolta, anche se il condizionale è d’obbligo.
Dalla consultazione del sito del Governo si apprende infatti che il Consiglio dei Ministri sarebbe convocato domattina, 5 maggio, 2011, ore 09:00 per discutere, tra l’altro, di un decreto-legge avente ad oggetto misure urgenti in favore di soggetti emotrasfusi.
Il limk è http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=63428.
Non è tuttavia noto il contenuto di tale decreto, anche se – da indiscrezioni – è verosimile riguardi, in prima battuta, proprio l’ormai annosa questione dei risarcimenti.
Vi terremo informati sui successivi sviluppi.
Cordiali saluti

Avv. Simone LAZZARINI

Se il giudice di pace conferma la multa.


I giudici di pace possono sbagliare: non è una novità e neppure una grande scoperta.

A prescindere dalla correttezza della decisione, chi si è visto confermare una multa dal Giudice di Pace ha tutto il diritto di impugnare la Sentenza ed andare in Tribunale – magari per sentirsi dare torto un’altra volta… ma tant’è.

Ci si chiedeva però quale tipo di atto e quale tipo di procedura fosse soggetto il giudizio di impugnazione, cioè il Giudizio di secondo grado innanzi al Tribunale.

Più specificamente: si doveva ancora seguire il rito speciale di cui alla l. 689/1981 – cioè quella che prevede la compilazione di più copie, il deposito del ricorso e la fissazione dell’udienza secondo la procedura a tutti ben nota – oppure il rito ordinario? Citazione a comparire ad udienza fissa?.

Sul punto, seguendo l’orientamento del Tribunale di Roma, è intervenuta la Cassazione che, con Sentenza del 10 marzo 2011 n°5826 ha affermato che si deve seguire il rito ordinario.

Ciò perché il rito ordinario si applica anche ai giudizi svoltisi secondo la procedura della l. 689/81 là dove la stessa l. 689/81 nulla dispone e perché, in ogni caso, “Le regole speciali dettate per il giudizio di primo grado non possono ritenersi automaticamente estensibili a quello di appello in assenza di specifica disposizione in tal senso (SSUU 14520/09; 23285/10; 23594/10)”.

Ovviamente la proposizione del giudizio di impugnazione in appello, davanti al Tribunale, non sospende automaticamente l’esecuzione della Sentenza di primo grado.

 

Il balcone “aggettante” – ossia che non serve né come copertura né come sostengo dell’edificio – di chi è?

Con la recente Sentenza 5 gennaio 2011, n. 218 la Cassazione è tornata sulla titolarità del diritto di proprietà dei balconi aggettanti, cioè che non servono né come copertura né come sostengo dell’edificio.

La Suprema Corte ha affermato che essi sono di proprietà esclusiva dell’appartamento al quale ineriscono.

Ciò in quanto, come si legge dalla motivazione, “la c.d. presunzione di condominialità di cui all’art. 1117 cod. civ. si basa sul carattere strumentale ed accessorio dei beni ivi indicati rispetto alle unità di proprietà esclusiva dei condomini”.

Conseguentemente – prosegue sempre la motivazione – “I balconi “aggettanti”, i quali sporgono dalla facciata dell’edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio – come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio – non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; pertanto ad essi non può applicarsi il disposto dell’art. 1125 cod. civ.: i balconi “aggettanti”, pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono”.

Nello stesso senso si sono espresse Cass. 15913/2007; 14576/20046; 637/2000; 8159/1996.

 

Se invece, a contrario, il balcone serve come  sostegno o copertura dell’edificio allora è di proprietà comune e si applica il disposto dell’art. 1125 c.c. per cui “Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto”.