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	<title>Studio Legale LRS (Lazzarini Rossi Simione)</title>
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	<description>Studio legale specializzato</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:11:15 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Il reclamo – o, per meglio dire, il prericorso tributario – e la mediazione tributaria</title>
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		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tributario]]></category>

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		<description><![CDATA[A partire dal 1° aprile 2012 è stata introdotta una nuova norma nel processo tributario. Si tratta dell’art. 17bis DLT 546/92. Questa norma prevede che “Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia &#8230; <a href="http://www.studiolegalelrs.it/2012/05/il-reclamo-o-per-meglio-dire-il-prericorso-tributario-e-la-mediazione-tributaria/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partire dal 1° aprile 2012 è stata introdotta una nuova norma nel processo tributario. Si tratta dell’art. 17bis DLT 546/92.</p>
<p>Questa norma prevede che “<em>Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio</em>”.</p>
<p>Il legislatore ha introdotto un “filtro” o, per meglio dire, un ulteriore adempimento processuale per una serie statisticamente abbastanza consistente di contenziosi.</p>
<p>Questo adempimento processuale, definito “reclamo” è obbligatorio quando ricorrono due condizioni:</p>
<p>a)      deve trattarsi di controversie che vedono come controparte l’Agenzia delle Entrate</p>
<p>b)      deve trattarsi di controversie di valore pari od inferiore a ventimila euro.</p>
<p>Se manca uno di queste due requisiti, il reclamo non è necessario, anzi, non è possibile.</p>
<p>È bene precisare che, dato che non si tratta di atti dell’Agenzia delle Entrate, non soggetti alla procedura di reclamo:</p>
<p>-         cartella di pagamento. Peraltro ove si contesti la cartella contestando attività propria dell’Agenzia delle Entrate la cartella, secondo quanto sostienela stessa Agenziacon la circolare n° 9 del 19/3/12, diventa soggetta a reclamo. In questi casi si ritiene opportuno avviare il reclamo sia contro l’Agenzia delle Entrate sia – allo scopo d’informarlo – contro l’Agente della Riscossione (Equitalia)</p>
<p>-         avviso di mora di cui alla lett. e) dell’articolo 19, comma 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (ipotesi di scuola, dato che è stato abolito da tempo)</p>
<p>-         avviso di intimazione di cui all’articolo 50, comma 2, DPR 29 settembre 1973, n. 602;</p>
<p>-         iscrizione di ipoteca sugli immobili;</p>
<p>-         fermo di beni mobili registrati</p>
<p>-         atti relativi alle operazioni catastali</p>
<p>Sul punto è pienamente condivisibile la tesi espressa dalla Agenzia delle Entrate con la circolare 19/3/12 n°9.</p>
<p>È bene precisare pure che questo nuovo istituto trova applicazione con riferimento alle fattispecie di rifiuto tacito per le quali, alla data del 1° aprile 2012, non siano decorsi novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso.</p>
<p>Per converso, il nuovo istituto non si applica alle controversie riguardanti i rifiuti taciti per i quali, alla data del 31 marzo 2012, sia già decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza. </p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Il reclamo</span> – e questo è forse l’aspetto più importante – <strong><span style="text-decoration:underline;">deve essere identico al ricorso</span></strong> (ecco perché forse sarebbe più corretto chiamarlo prericorso) <strong>perché</strong>, <strong>se non viene accolto, si trasforma automaticamente in ricorso</strong>.  </p>
<p>Non si tratta quindi di un ricorso gerarchico (o in autotuela), ma di qualcosa di ben diverso e di ben più complicato.</p>
<p>Infatti, se il reclamo non viene accolto, il contribuente deve presentare, come visto, un ricorso identico al reclamo e, se il ricorso non è identico, viene respinto per inammissibilità.</p>
<p>Come noto, se il ricorso viene respinto, l’atto impugnato viene confermato.</p>
<p>Il legislatore ha avuto cura di precisare che la inammissibilità deve e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo.</p>
<p>Il contribuente che debba proporre un reclamo, quindi, deve stare ben attento a non lasciarsi trarre in inganno dal nome: in realtà sta proponendo un ricorso e deve quindi valutare se è in grado o no di farlo (e, in questo secondo caso, se affidarsi ad un professionista).</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">La procedura per il reclamo</span> (a ulteriore conferma che si tratta, di fatto, di un prericorso) <span style="text-decoration:underline;">è la stessa prevista per il ricorso tributario</span>.</p>
<p>Si applicano, infatti, prescrive il legislatore, gli artt. 12, 18, 19, 20, 21, 22 comma 4° del Dlt 546/92, quindi con tutte le formalità prescritte dalla legge tranne il versamento del contributo unificato.</p>
<p>L’aspetto più importante è che, a pena di inammissibilità, <strong><span style="text-decoration:underline;">il reclamo deve essere proposto entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto da reclamare</span></strong> (a meno che non sia previsto un diverso termine da eventuali leggi speciali). Ricordiamo, ancora una volta, che l’inammissibilità del reclamo è causa di inammissibilità del ricorso.</p>
<p>Si pone il problema della sospensione feriale dei termini. Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la sospensione si applica.</p>
<p>Praticamente, ciò vuol dire che qualora il termine di novanta giorni previsto dal comma 9 dell’articolo 17-bis del DLT 546/1992 venga a cadere nel periodo tra il 1° agosto e il 15 settembre, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre a partire dal 16 settembre.</p>
<p>Operativamente, va rilevato che il contribuente deve depositare copia di tutti i documenti che, in caso di esito negativo del procedimento, il contribuente intenderebbe allegare al ricorso e depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale.</p>
<p>Dal punto di vista pratico possono sorgere non poche difficoltà, visto che a volte i documenti sono numerosi e quindi, in questi casi, è consigliabile notificare il reclamo mediante la procedura di notifica a mani.</p>
<p>Se la procedura di reclamo non si conclude entro novanta giorni, il reclamo produce gli effetti del ricorso.    </p>
<p>Questo significa, in pratica, che, <strong>in caso di rigetto del reclamo, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, il contribuente deve depositare l’atto e i documenti in commissione tributaria</strong>.</p>
<p>Il reclamo non sospende l’atto impugnato e, in particolare, non ne sospende l’efficacia esecutiva. La questione non è di poco conto solo che si consideri che tra gli atti soggetti a reclamo c’è l’avviso di accertamento. </p>
<p>Tuttavia – e dato che a tutti gli effetti il reclamo è un prericorso – il contribuente può, per interpretazione condivisa anche dalla Agenzia delle Entrate nella ormai pluricitata circolare, chiedere la sospensione dell’atto.</p>
<p>La norma in esame, inoltre, prevede che il contribuente possa proporre una mediazione volta a definire in modo non contenzioso la vertenza.</p>
<p>Si tratta di una facoltà e non di un obbligo e lo scopo della previsione è palesemente tentare di deflazionare il contenzioso.</p>
<p>Ad avviso dello scrivente si tratta di una pia illusione posto che si pone il problema, praticamente rilevantissimo, della responsabilità erariale del funzionario che, accordando la mediazione, rinunci ad una parte delle pretese.</p>
<p>Statisticamente, del resto, la conciliazione giudiziale prevista dall’art. 48 del Dlt. 546/92 (istituto analogo a quello in esame) si è rivelata negli anni un flop (diverso discorso deve farsi per l’accertamento con adesione, invece).</p>
<p>Ulteriore ragione perché il contribuente non proponga, nel reclamo, una mediazione tributaria, sta nell’ultimo comma della norma in esame (cioè l’art. 17 bis DLT 546 /92).</p>
<p>Tale comma così dispone: “<em>Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione</em>”.</p>
<p>Quindi, il contribuente che proponga una mediazione e se la veda respinta sarà condannato a pagare il 50% delle spese del procedimento di mediazione che lui stesso ha proposto (!).</p>
<p>L’art. 17 bis in discorso prevede, per il vero, che anche l’Ufficio possa formulare una proposta di mediazione.</p>
<p>Questa possibilità sarebbe senza dubbio da tenere in considerazione, ma, atteso che una proposta di questo genere, da parte dell’Ufficio, implica il riconoscimento di criticità nell’atto che l’Ufficio stesso ha emesso (il che sarebbe come dire non che l’agenzia delle entrate ha sbagliato, ma quasi…) e quindi, ancora una volta, possibili responsabilità erariali da parte del funzionario che ha emesso l’atto “mediato”, si reputa che, ancora una volta, il tentativo di mediazione rimarrà confinato nel Regno delle Idee.</p>
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		<item>
		<title>Class action: il TAR Lazio ordina al Ministero di chiudere la procedura transattiva per il risarcimento dei danni da sangue infetto entro 90 giorni (17 maggio)</title>
		<link>http://www.studiolegalelrs.it/2012/02/class-action-il-tar-lazio-ordina-al-ministero-di-chiudere-la-procedura-transattiva-per-il-risarcimento-dei-danni-da-sangue-infetto-entro-90-giorni-17-maggio/</link>
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		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Lazzarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risarcimento del danno biologico]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[Era ora, finalmente, dopo la discussione del 5 dicembre 2011 è arrivata la decisione che attendevamo. Con sentenza n.1682 del 17 febbraio 2012 il TAR Lazio, in riferimento all’azione promossa da varie associazioni e gruppi di danneggiati per sollecitare il &#8230; <a href="http://www.studiolegalelrs.it/2012/02/class-action-il-tar-lazio-ordina-al-ministero-di-chiudere-la-procedura-transattiva-per-il-risarcimento-dei-danni-da-sangue-infetto-entro-90-giorni-17-maggio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era ora, finalmente, dopo la discussione del 5 dicembre 2011 è arrivata la decisione che attendevamo.<br>
Con sentenza n.1682 del 17 febbraio 2012 il TAR Lazio, in riferimento all’azione promossa da varie associazioni e gruppi di danneggiati per sollecitare il Ministero a dare seguito alla procedura per la definizione transattiva delle cause aventi ad oggetto il risarcimento del danno biologico da somministrazione di sangue ed emoderivati infetti, ha così stabilito: “<em>….deve concludersi per la sussistenza di un <strong>obbligo dell’Amministrazione resistente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, in applicazione della previsione dell’art. 2, 10 comma della 1. 7 agosto 1990, n. 241 e del generale principio di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento del privato</strong>.<br>
Essendo ormai ampiamente decorso il termine per la conclusione del procedimento stesso (da individuarsi, in mancanza di specifica indicazione, nel termine sussidiario cli novanta giorni previsto dall’art. 2, 30 comma della 1. 7 agosto 1990 n. 241), deve quindi trovare accoglimento la pretesa dei ricorrenti ad un provvedimento espresso e motivato (art. 2, 1° comma 1. 7 agosto 1990 n. 241) che concluda il procedimento instaurato a seguito delle domande già a suo tempo presentate.<br>
Peraltro, siffatto obbligo non può venir meno in ragione della mancata emanazione del decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali cli concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’art. 5 del d.m. 28 aprile 2009 n. 132, trattandosi di un adempimento che doveva già essere effettuato dalla stessa Amministrazione resistente.<br><strong>Deve quindi essere annullato l’atto impugnato ed affermato l’obbligo per il Ministero della salute di pronunciarsi con provvedimento espresso sulle domande di adesione alla transazione presentate dai ricorrenti, anche previa emanazione del decreto di natura non regolamentare sopra citato, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza</strong></em>“.<br>
Siamo consapevoli che l’obiettivo raggiunto, che verosimilmente non verrà rispettato nei tempi dal Ministero della Salute, non esaurirà il percorso necessario al raggiungimento di un risultato positivo e soddisfacente per tutti, ma almeno cominciano ad esserci dei punti fermi e degli obblighi cui l’Amministrazione non può pensare di sottrarsi <em>ad libitum</em>, impregiudicata, non mi stancherò di ripeterlo, una soluzione legislativa alla questione degli emotrasfusi, la quale tuttavia presupporrebbe ben altra concretezza da parte dei nostri politicanti.<br>
Buona serata </p>
<p>Avv. Simone LAZZARINI</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Maxi-risarcimento a una famiglia di una giovane thalassemica deceduta a causa dell&#8217;HCV: il Tribunale di Milano condanna il Ministero della Salute a pagare oltre 1.350.000 euro agli eredi</title>
		<link>http://www.studiolegalelrs.it/2012/01/maxi-risarcimento-a-una-famiglia-di-una-giovane-thalassemica-deceduta-a-causa-dellhcv-il-tribunale-di-milano-condanna-il-ministero-della-salute-a-pagare-oltre-1-350-000-euro-agli-eredi/</link>
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		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Lazzarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risarcimento del danno biologico]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

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		<description><![CDATA[Con sentenza n. 139/2012 emessa il 10 gennaio u.s. dal Tribunale di Milano, Sezione decima civile, Dr.ssa Giovanna Gentile, in un caso seguito dal nostro studio, il Ministero della Salute è stato condannato a risarcire il complessivo importo di oltre &#8230; <a href="http://www.studiolegalelrs.it/2012/01/maxi-risarcimento-a-una-famiglia-di-una-giovane-thalassemica-deceduta-a-causa-dellhcv-il-tribunale-di-milano-condanna-il-ministero-della-salute-a-pagare-oltre-1-350-000-euro-agli-eredi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza n. 139/2012 emessa il 10 gennaio u.s. dal Tribunale di Milano, Sezione decima civile, Dr.ssa Giovanna Gentile, in un caso seguito dal nostro studio, il Ministero della Salute è stato condannato a risarcire il complessivo importo di oltre un milione e trecentocinquantamila euro ai genitori ed al fratello di una giovane thalassemica deceduta a causa dell’HCV.<br>
Naturalmente non si tratta nè della prima nè dell’ultima sentenza che un tribunale italiano emette in casi simili.<br>
Siamo a conoscenza di casi in cui le liquidazioni concesse sono state ancora superiori.<br>
Tuttavia due dati ci sembrano meritevoli di essere segnalati nel caso da noi seguito.<br>
Sotto un primo profilo va osservato che, se il Ministero della Salute avesse perfezionato a tempo debito la procedura transattiva cui anche gli eredi della sfortunata giovane avevano aderito (rinviando più volte l’udienza conclusiva), avrebbe risparmiato – e quindi fatto risparmiare anche ai contribuenti che in fin dei conti siamo sempre noi – oltre settecentomila euro.<br>
è vero che la sentenza è soltanto di primo grado, tuttavia non è affatto da escludere che l’esito di un eventuale appello possa addirittura peggiorare l’entità della condanna al risarcimento dovuto dal Ministero della Salute, considerato che nell’importo liquidato non si è tenuto conto nè del danno non patrimoniale subito dalla giovane quand’era in vita (e reclamato dagli attori <em>iure hereditario</em>), nè del danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) subito dagli eredi durante la malattia ed in conseguenza del decesso della congiunta.<br>
Non sembra pertanto fuori luogo ipotizzare, considerate anche le parallele iniziative della <em>class action</em> amministrativa e del ricorso alla CEDU, la configurabilità di un significativo danno all’erario conseguente ai ritardi nella chiusura dell’iter transattivo.<br>
Sotto un secondo profilo va sottolineato che, nel caso che occupa, il Tribunale – alla luce della particolarità del caso –  ha motivatamente ritenuto di discostarsi dalle tabelle in uso presso il tribunale di milano per il risarcimento del c.d. danno da perdita del rapporto parentale, liquidando nel caso del fratello della deceduta un importo addirittura quasi <strong>triplo</strong> rispetto ai massimi tabellari e comunque significativamente superiore ai massimi anche per quanto riguarda i genitori.<br>
Ecco il passaggio più significativo della sentenza:<br>
“<em>Nel caso di specie spetta ai congiunti, non essendo revocabile in dubbio il nesso causale tra la grave patologia della vittima e suo decesso il danno non patrimoniale inteso non solo come sofferenza patita per la morte ma anche come lesione del diritto costituzionalmente garantito all’integrità della famiglia …. …..considerate anche la lunga durata della malattia, le sofferenze dei suoi parenti, l’alternarsi di speranze e di terribili delusioni ed infine la morte in giovane età si stima equo liquidare, nello specifico caso, a ciascuno dei congiunti nella rispettiva qualità di genitori e fratelli la somma di euro 380.000,00 per ciascuno dei genitori e la somma di euro 360.000 per il fratello…..</em>“.<br>
E ancora:<br>
“<em><strong>condanna il Ministero della Salute a corrispondere agli attori la somma di euro 382.500,00 per ciascuno dei genitori e di euro 360.000 per il fratello …. .; dette somme devono essere maggiorate degli interessi compensativi del 2% dalla data dell’evento di morte alla data della sentenza oltre interessi legali dalla sentenza al saldo</strong></em>“.<br>
Per concludere un’ultima riflessione: in generale è tutt’altro che agevole ottenere l’esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, anche per importi ben più modesti come quelli ad esempio dovuti a titolo di differenze per rivalutazione della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale (la parte economicamente più sostanziosa dell’indennizzo ex lege 210/1992).<br>
Tuttavia, considerato che anche le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive, sembra sin d’ora doveroso ricordare, anche in questo caso, quanto affermato dalla CEDU in una nota decisione (CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, GRANDE CAMERA, Strasburgo, sentenza 29 marzo 2006), naturalmente pronunziata contro lo Stato italiano:<br>
“<strong><em>La Corte può ammettere che un’amministrazione possa aver bisogno di un lasso di tempo prima di procedere a un pagamento; …..comunque tale lasso di tempo non dovrebbe in genere superare sei mesi a partire dal momento in cui la statuizione ……. diviene esecutiva…….Come la Corte ha già abbondantemente ripetuto, un’autorità dello Stato non potrebbe addurre a pretesto la mancanza di risorse per onorare un debito fondato un una decisione di giustizia</em></strong>“.<br>
Che tali principi siano di monito a chi, anzichè fare applicazione dei principii di buona amministrazione, da anni, si perde in chiacchiere….<br>
Non vorremmo essere costretti a ricorrere alla Cedu anche per lamentare la mancata esecuzione delle singole sentenze….<br>
In ogni caso siamo pronti..</p>
<p>Avv. Simone LAZZARINI</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Class action: il tempo delle chiacchiere è finito</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Lazzarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risarcimento del danno biologico]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel primo pomeriggio di oggi, dopo un’attesa snervante, abbiamo finalmente discusso nel merito il ricorso per class action amministrativa che, a seguito della perdurante inerzia ministeriale, avevamo notificato ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze e poi depositato &#8230; <a href="http://www.studiolegalelrs.it/2011/12/class-action-il-tempo-delle-chiacchiere-e-finito/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel primo pomeriggio di oggi, dopo un’attesa snervante, abbiamo finalmente discusso nel merito il ricorso per class action amministrativa che, a seguito della perdurante inerzia ministeriale, avevamo notificato ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze e poi depositato al TAR Lazio ancora nello scorso mese di giugno.<br>
Preliminarmente desidero ringraziare i colleghi siciliani e romani che, intervenendo ad adiuvandum nel ricorso rispettivamente con alcune diecine e – addirittura – con alcune centinaia di assistiti, non ci hanno lasciato soli, ma hanno dimostrato nei fatti di aver pienamente condiviso la strategia adottata con i colleghi ricorrenti.<br>
Prima dell’udienza l’avvocatura – che mai si era sentita in dovere di contattarci nei giorni precedenti – ha timidamente cercato di “strapparci” una richiesta di rinvio motivata con l’asserita imminenza della firma sul decreto, ma francamente – dopo essere appositamente venuti da Milano, Cagliari e Lecce – ci sono sembrati poco serio l’approccio e non convincenti le argomentazioni utilizzate.<br>
Non è la prima volta che la controparte ministeriale, messa alle strette, tenta in modo assai bizzarro di stoppare le iniziative dei danneggiati in base a decisioni o fatti nuovi che, casualmente, si verificano sempre il giorno prima o stanno per accadere… è capitato diecine di volte anche in materia di indennizzo…<br>
In sede di discussione abbiamo replicato a quanto scritto dal Ministero nelle proprie difese (un condensato di argomentazioni oggettivamente insostenibili su di una fantomatica natura “privatistica” – ?! – della procedura transattiva) ed abbiamo tutti evidenziato il non più tollerabile ritardo accumulato dal Ministero nella procedura, ritardo che proprio pochi giorni fa il Consiglio Stato ha affermato essere contrario anche all’art. 41 della Carta Europea dei Diritti fondamentali.<br>
E ancora non abbiamo mancato di rimarcare il comportamento ondivago dell’Amministrazione che, con propria circolare, ha dapprima invitato le Avvocature distrettuali a sensibilizzare i legali dei danneggiati a chiedere rinvii nelle cause salvo poi, come dire (???!!!), “menare letteralmente il can per l’aia” per due anni limitandosi, dopo aver fatto correre tutti gli avvocati a completare la procedura telematica RIDAB entro il 19 gennaio 2010, a richiedere, all’evidente scopo di perdere tempo, il reinvio di atti e documenti già nella materiale disponibilità delle avvocature distrettuali e poi infine d’improvviso, cambiare strategia opponendosi alle richieste di rinvio… una farsa insomma…<br>
Per tutta risposta l’Avvocatura ha negato l’esistenza di un provvedimento che in vece avevamo potuto vedere con i nostri occhi (la circolare che invitava a richiedere i rinvii nella cause pendenti) ed ha tentato maldestramente di portare la discussione su un tema, quello della necessità, avvertita dall’Avvocatura, di evitare di transare con soggetti con sentenze negative per prescrizione (così si è espresso l’Avvocato dello Stato), del tutto estraneo all’iniziativa della class action, come pure acutamente rilevato dal Presidente e comunque non idoneo da solo a giustificare due anni di attesa prima di prendere una decisione, qualunque essa sia (“siamo ben oltre il silenzio” ha laconicamente, ma significativamente rilevato il Presidente).<br>
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.<br>
Naturalmente non mancheremo d’informarvi sugli ulteriori sviluppi.<br>
Per concludere un doveroso chiarimento.<br>
Personalmente, come ho più volte avuto modo di sottolineare a clienti e colleghi, sarei felicissimo se si realizzasse l’ipotesi del “superindennizzo” di cui allo schema di decreto legge del 5 maggio, ma se la volontà fosse stata e fosse reale la presente azione dovrebbe ed avrebbe dovuto rappresentare uno stimolo, non certo un ostacolo, considerato che la class action era stata preceduta dalla diffida ormai nove mesi or sono e che, nell’ambito di altra lodevole iniziativa giudiziaria, l’inerzia dell’amministrazione era stata censurata oltre un anno fa…<br>
Chiunque dell’amministrazione statale sostenga il contrario (e cioè che la class action impedirebbe l’attuazione del maxi-decreto del 5 maggio) è in evidente malafede e tenta strumentalmente di precostituirsi un alibi per continuare a non fare gli interessi dei danneggiati, che dal primo gennaio (esemplificativamente) saranno costretti a pagare quasi tremila euro di contributo unificato (e quindi non spese di avvocato, ma spese in favore di quello stesso Stato che quel danno ha cagionato) per proporre un ricorso per cassazione avverso una sentenza di corte d’appello e ciò solo per mantenere in vita il contenzioso in essere in attesa che, “con comodo”, qualcuno si decida a risolvere il problema….<br>
VERGOGNA.<br>
Il tempo delle chiacchiere e dell’aria fritta è finito, ora è tempo di agire in tutte le sedi (la CEDU, per inciso, è già investita di numerosissimi ricorsi anche in tema di transazioni).<br>
Buona serata</p>
<p>Avv. Simone LAZZARINI</p>
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		<title>La rivalutazione dopo la sentenza della Corte Costituzionale: positive le reazioni della giurisprudenza di merito, ecco la prima sentenza favorevole</title>
		<link>http://www.studiolegalelrs.it/2011/11/la-rivalutazione-dopo-la-sentenza-della-corte-costituzionale-positive-le-reazioni-della-giurisprudenza-di-merito-ecco-la-prima-sentenza-favorevole/</link>
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		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 19:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Lazzarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legge 210/92 e s.m.i.]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

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		<description><![CDATA[Cari amici frequentatori del sito, ho il piacere di comunicarvi che, all’esito di un’udienza tenutasi stamattina avanti al Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, il giudice, preso atto della recente sentenza della Corte Costituzionale, ha accertato il diritto alla integrale &#8230; <a href="http://www.studiolegalelrs.it/2011/11/la-rivalutazione-dopo-la-sentenza-della-corte-costituzionale-positive-le-reazioni-della-giurisprudenza-di-merito-ecco-la-prima-sentenza-favorevole/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cari amici frequentatori del sito,<br>
ho il piacere di comunicarvi che, all’esito di un’udienza tenutasi stamattina avanti al Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, il giudice, preso atto della recente sentenza della Corte Costituzionale, ha accertato il diritto alla integrale rivalutazione dell’assegno <em>ex lege</em> 210/92 in favore di un nostro assistito, condannando il Ministero convenuto al pagamento del dovuto.<br>
Non appena sarò in possesso del testo integrale della sentenza (la n.433/2011) non mancherò di postarla sul sito.<br>
A quanto mi risulta, anche altri colleghi sono in attesa di sentenze – si confida di segno favorevole – da parte di altri tribunali nei prossimi giorni.<br>
Insomma la situazione pare evolversi favorevolmente, ma naturalmente la prudenza è d’obbligo…..</p>
<p>Avv. Simone LAZZARINI</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Un film-documentario per promuovere la conoscenza del dramma &#8220;sangue infetto&#8221;, una strage di Stato ancora impunita</title>
		<link>http://www.studiolegalelrs.it/2011/11/un-film-documentario-per-promuovere-la-conoscenza-del-dramma-sangue-infetto-una-strage-di-stato-ancora-impunita/</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Lazzarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legge 210/92 e s.m.i.]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento del danno biologico]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

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		<description><![CDATA[Cari amici frequentatori del sito, ho il piacere di segnalarvi una importante iniziativa che ha preso l’avvio in questi giorni grazie all’intraprendenza di un comitato che si occupa della tutela dei soggetti danneggiati da trasfusioni di sangue ed emoderivati infetti. &#8230; <a href="http://www.studiolegalelrs.it/2011/11/un-film-documentario-per-promuovere-la-conoscenza-del-dramma-sangue-infetto-una-strage-di-stato-ancora-impunita/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cari amici frequentatori del sito,<br>
ho il piacere di segnalarvi una importante iniziativa che ha preso l’avvio in questi giorni grazie all’intraprendenza di un comitato che si occupa della tutela dei soggetti danneggiati da trasfusioni di sangue ed emoderivati infetti.<br>
Si tratta di un progetto ambizioso per la realizzazione di un film-documentario che racconti davvero la vita dei soggetti danneggiati da quella che è e rimane, nonostante certi giudici la pensino diversamente, una vera e propria strage di Stato, un’epidemia colposa, ma io direi anche dolosa ad oggi rimasta incomprensibilmente impunita.<br>
Chiaramente l’iniziativa comporta dei costi non indifferenti da sostenere.<br>
Pertanto, chi desideri contribuire alla buona riuscita del progetto può farlo semplicemente collegandosi alla pagina web <a href="http://www.iodono.com/progetto.asp?id=183&amp;action=preview">http://www.iodono.com/progetto.asp?id=183&amp;action=preview</a> dalla quale è direttamente possibile effettuare una donazione <em>on line</em><br>
Per maggiori dettagli potrete consultare il sito <a href="www.comitatovittimesangueinfetto.it">www.comitatovittimesangueinfetto.it</a>.<br>
Buona giornata</p>
<p>Avv. Simone Lazzarini</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>La &#8220;resurrezione&#8221; della rivalutazione: sarà vera gloria?</title>
		<link>http://www.studiolegalelrs.it/2011/11/la-resurrezione-della-rivalutazione-sara-vera-gloria-articolo-in-aggiornamento/</link>
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		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 18:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Lazzarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legge 210/92 e s.m.i.]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

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		<description><![CDATA[Con sentenza n.293 del 9 novembre 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, &#8230; <a href="http://www.studiolegalelrs.it/2011/11/la-resurrezione-della-rivalutazione-sara-vera-gloria-articolo-in-aggiornamento/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza n.293 del 9 novembre 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>
<p>Detto in parole povere, è stata eliminata la norma introdotta nel luglio 2010 con cui “qualcuno” si era illuso di risolvere d’imperio la questione se anche la somma corrispondente all’indennità integrativa speciale (la parte più cospicua dell’assegno bimestrale di cui alla legge n.210/1992) fosse da assoggettare alla rivalutazione Istat secondo il t.i.p.</p>
<p>Anzitutto desideriamo rinnovare i nostri complimenti a coloro i quali hanno brillantemente  discusso il caso in Corte.</p>
<p>Grazie di vero cuore!</p>
<p>Emotivamente e professionalmente siamo stati molto coinvolti dalla vicenda in quanto tutte le precedenti Cassazioni (tanto le due favorevoli del 2005 e del 2007, quanto le due sfavorevoli del 2009, per le quali – per inciso – siamo tempestivamente e provvidenzialmente andati allla CEDU, dalla quale attendiamo con curiosità le decisioni) riguardavano clienti assistiti dal nostro studio (e la ragazza alla quale “dobbiamo” la primissima sentenza, la n.15894 del 2005, purtroppo non c’è più).</p>
<p>Giustizia sembra essere stata fatta!</p>
<p>Ad ogni buon conto, rimandando ad altro momento ogni commento tecnico più approfondito su quanto affermato dallla Corte crediamo che, pragmaticamente, sia doveroso cercare di far immediatamente capire a chi già percepisce l’indennizzo cosa potrà accadere e come eventualmente sia opportuno muoversi senza attendere i proverbiali tempi biblici della PA.</p>
<p>Cerchiamo di ipotizzare i vari scenari e le possibili soluzioni, utilizzando per quanto possibile un linguaggio comprensibile anche ai non addetti ai lavori:<span></span></p>
<p><strong>a) soggetti che abbiano ottenuto una sentenza definitiva (cioè passata in giudicato) favorevole, con espressa declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di rivalutare i ratei anche per il futuro.</strong></p>
<p>In questo caso Iil buon senso vorrebbe uno spontaneo – o al più sollecitato da previa diffida – adeguamento da parte dell’Amministrazione.</p>
<p>Tuttavia, poichè sono ormai arcinote le lungaggini della PA (specie se parliamo del Ministero della Salute), l’esperienza suggerisce di notificare <strong>atto di precetto per le ulteriori differenze maturate</strong> (di norma non c’è neanche bisogno di conferire mandato <em>ad hoc</em> all’avvocato, abilitato a farlo già in forza della delega originariamente conferitagli) oppure (strada già percorsa con ampia soddisfazione da una carissima collega) promuovere <strong>ricorso per ottemperanza</strong> avanti al tar competente per territorio in funzione del luogo di residenza del danneggiato. Il giudice amministrativo, se l’Amministrazione non provvede, nomina un commissario <em>ad acta</em> che “fa le veci” dell’amministrazione inerte, risolvendo il problema una volta per tutte e senza bisogno di doversi nuovamente rivolgere all’autorità giudiziaria.</p>
<p><strong>b) soggetti che abbiano ottenuto una sentenza definitiva (cioè passata in giudicato) limitata ad uno specifico periodo di tempo.</strong></p>
<p>In questo caso c’è comunque il riconoscimento di un diritto, quindi anche in questo caso sarebbe certamente auspicabile che l’amministrazione si adeguasse spontaneamente con un provvedimento amministrativo <em>ad hoc</em>. Tuttavia, se così non fosse, o se comunque l’interessato non intendesse attendere i tempi dell’Amministrazione, non resterà che agire nuovamente per far accertare una volta per tutte da un tribunale il diritto a vedersi rivalutare annualmente l’indennizzo nella sua integrità.</p>
<p>Personalmente riterrei più opportuno un <strong>ricorso ordinario innanzi al giudice del lavoro</strong>, giusto per risolvere tombalmente la questione, mentre a mio parere il ricorso per decreto ingiuntivo, oltre a non essere risolutivo, poichè riguarderebbe necessariamente un determinato periodo, creerebbe un ingiustificato aggravio di spese per l’utente.</p>
<p><strong>c) soggetti che abbiano ottenuto una sentenza favorevole (con declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di rivalutare i ratei anche per il futuro oppure limitata ad uno specifico periodo di tempo), ma per i quali l’amministrazione abbia proposto impugnazione.</strong></p>
<p>Per questa ipotesi si può cercare di mettere in pagamento (bonariamente o con azioni di forza) quanto sinora maturato (le sentenze, ancorchè impugnate, sono provvisoriamente esecutive) e poi “resistere” alla proposta impugnazione, senza escludere la possibilità che l’amministrazione vi possa <em>propria sponte </em>rinunciare per non doversi accollare ulteriori spese legali.</p>
<p><strong>d) soggetti che non abbiano ancora ottenuto alcuna sentenza</strong></p>
<p>Spesso si tratta di cause congelate in attesa del responso della Corte Costituzionale, che però ora è arrivato.</p>
<p>Non resta quindi che attendere la- auspicabilmente – positiva conclusione dei singoli processi (per quanto riguarda il nostro studio, entro fine mese avremo già le prime sentenze, si spera favorevoli).</p>
<p><strong>e) soggetti che abbiano ottenuto una sentenza negativa:</strong></p>
<ol><li>se non sono ancora decorsi i termini per impugnare è opportuno affrettarsi a farlo tramite il proprio legale di fiducia;</li>
<li>se si è già proposta impugnazione non resta che attendere con fiducia l’epilogo, segnalando al giudice il mutato quadro normativo di riferimento</li>
<li>se sono scaduti i termini per per impugnare teoricamente non ci sarebbe purtroppo più nulla da fare, ma la questione è tuttavia meritevole di approfondimento. Si potrebbe infatti formulare al giudice competente un’istanza per essere rimessi in termini, sulla sorta del pronunciamento della Corte Costituzionale ovvero rivolgersi alla CEDU sostenendo che non si è impugnato perchè la legge negava il diritto.</li>
</ol><p><strong>f) soggetti che ancora non abbiano fatto causa. </strong>in attesa di un certamente auspicabile, ma obiettivamente poco probabile riconoscimento della rivalutazione in via amministrativa, il mio suggerimento è quello di interrompere subito la prescrizione con una richiesta stragiudiziale e poi agire avanti al giudice del lavoro per il riconoscimento di arretrati e adeguamento anche per il futuro.</p>
<p>Per quanto riguarda le persone assisitite dallo scrivente studio, a partire da lunedì p.v. avvieremo un <strong>controllo capillare di ogni singola posizione</strong> e, se necessario, contatteremo gli interessati per ii chiarimenti del caso e per eventuali confronti sulle modalità – stragiudiziali o giudiziali – più opportune attraverso cui procedere, a seconda dei casi, all’ottenimento, al recupero o al ripristino della rivalutazione Istat secondo il t.i.p. anche sulla somma corrispondente all’indennità integrativa speciale.</p>
<p>Per il momento <strong>manterremo in vita il ricorso collettivo alla CEDU</strong>, anche come garanzia che, dall’alto, non piova qualche altra novità che nuovamente affossi le legittime aspettative dei danneggiati.</p>
<p>Premesso infatti che, in ogni caso, la CEDU sarà quanto prima chiamata a pronunciarsi sui due ricorsi individuali da noi proposti avverso le due sentenze negative della Corte di Cassazione del 2009, non sarebbe male – anche come “monito” per il futuro, ottenere una pronunzia che affermasse che, a prescindere da qualsiasi valutazione relativa a comportamenti discriminatori posti in essere dal legislatore, <strong>è di per sè contrario alle carte internazionali non sottoporre al meccanismo rivalutativo anche la somma corrispondente all’indennità integrativa speciale.</strong></p>
<p>Sulla questione abbiamo comunque già avviato un serrato confronto con gli altri legali impegnati inelle note materie.</p>
<p>Naturalmente siamo a completa disposizione di tutti per ogni eventuale chiarimento, in calce al presente articolo oppure a mezzo mail all’indirizzo<strong> info@studiolegalelrs.it</strong></p>
<p>Cordialmente</p>
<p>Avv. Simone LAZZARINI</p>
<p><a href="http://www.studiolegalelrs.it/wp-content/uploads/2011/11/Corte-Costituzionale-sentenza-n.293-del-9-novembre-2011.pdf">Corte Costituzionale, sentenza n.293 del 9 novembre 2011</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Edilizia residenziale pubblica: secondo il TAR Lombardia, prima di “cacciare” di casa l’occupante abusivo, l’Amministrazione deve accuratamente esaminare le sue condizioni soggettive</title>
		<link>http://www.studiolegalelrs.it/2011/10/edilizia-residenziale-pubblica-secondo-il-tar-lombardia-prima-di-cacciare-di-casa-loccupante-abusivo-lamministrazione-deve-accuratamente-esaminare-le-sue-condizioni-soggettive/</link>
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		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 09:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Lazzarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Casa, Condominio e Locazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

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		<description><![CDATA[Con un’interessante ordinanza ottenuta dal nostro studio(la n.1502/2011 del 28 settembre 2011) il TAR Lombardia, Sezio Prima, occupandosi del caso di un soggetto gravemente disabile occupante abusivo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ha stabilito l’importante principio per il &#8230; <a href="http://www.studiolegalelrs.it/2011/10/edilizia-residenziale-pubblica-secondo-il-tar-lombardia-prima-di-cacciare-di-casa-loccupante-abusivo-lamministrazione-deve-accuratamente-esaminare-le-sue-condizioni-soggettive/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un’interessante ordinanza ottenuta dal nostro studio(la n.1502/2011 del 28 settembre 2011)  il TAR Lombardia, Sezio Prima, occupandosi del caso di un soggetto gravemente disabile occupante abusivo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ha stabilito l’importante principio per il quale l’Amministrazione, prima di notificare il decreto di rilascio dell’immobile occupato, non può prescindere da un previo accurato esame delle sue condizioni soggettive (sanitarie ed economiche in particolare).<br>
Dave in sostanza essere esclusa ogni forma di automatismo.<br>
Nel caso in esame l’amministrazione aveva dichiarato di agire ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n.1.<br>
Sennonché detta norma sembra autorizzare l’amministrazione all’esercizio di un potere vincolato senza che possano trovare alcun rilievo le condizioni personali, familiari ed abitative degli interessati e con l’ulteriore effetto distorsivo dell’apparente preclusione rispetto alla possibilità di accedere regolarmente ad un nuovo alloggio attraverso i bandi comunali.<br>
Pertanto, qualora tale norma venisse interpretata, come in effetti fatto dal Comune, secondo un criterio squisitamente letterale, evidente sarebbe il suo contrasto con la Costituzione nonché con numerose norme del diritto internazionale pattizio e del diritto europeo (ormai fonti primarie del diritto dell’Unione europea o comunque vincolanti ex art. 117 comma 1 della Costituzione) che delineano l’esistenza di un vero e proprio <strong>diritto all’abitazione ovvero all’assistenza abitativa</strong> che si pone irrimediabilmente in contrasto con l’apparente “automatismo” della norma regolamentare regionale in tema di rilascio.<span></span><br>
In particolare, anche volendo prescindere dal richiamo a fonti prive di efficacia vincolante sebbene di alto valore simbolico e storico (come ad esempio la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo) è di palmare evidenza, l’incompatibilità della previsione regolamentare regionale, qualora intesa in senso letterale, con:<br>
a)	l’art.11  del Patto internazionale diritti economici sociali e culturali, ratificato in Italia con legge ordinaria e fonte interposta secondo la logica del nuovo art. 117 Cost.;<br>
b)	l’art. 34  comma 3 della Carta europea dei diritti fondamentali, avente ormai lo stesso valore giuridico dei trattati europei;<br>
c)	gli artt. 23 , 30  e 31  della Carta sociale europea;<br>
d)	gli artt.2, 3, 97 e 117 della Costituzione<br>
con conseguente illegittimità derivata dell’atto applicativo costituito dal decreto di rilascio dell’alloggio.<br>
In ogni caso, nel caso in esame, l’amministrazione procedente avrebbe dovuto fornire, in fase applicativa, una interpretazione della norma regolamentare non tanto letterale quanto invece teleologica e sistematica.<br>
Tale differente lettura avrebbe certamente condotto ad escludere la configurabilità di una situazione di “occupazione senza titolo”, avendo l’occupante agito “per la necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona” non potendo certamente lo stesso, in considerazione dell’età avanzata e delle precarie condizioni di salute, vivere all’aria aperta.<br>
E invero costituisce fatto notorio che lo stato di necessità valga a scriminare l’illecito penale (art.54 cod. pen.), l’illecito civile (art.2054 cod. civ.) e quello amministrativo (art. 4 Legge 689/1981).<br>
Ma come detto, l’impugnato decreto di rilascio non aveva tenuto in considerazione le condizioni personali di bisogno del ricorrente e  l’assenza di cause di esclusione della responsabilità in ordine all’occupazione dell’alloggio.<br>
C’è soltanto da augurarsi che, nel decidere il merito, i giudici amministrativi confermino questo orientamento “illuminato”, se del caso annullando le disposizioni regionali non in linea con i principi internazionali in materia di tutela del diritto all’abitazione</p>
<p>Avv. Simone LAZZARINI</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Class action amministrativa sulle transazioni: ecco come intervenire</title>
		<link>http://www.studiolegalelrs.it/2011/10/class-action-amministrativa-sulle-transazioni-ecco-come-intervenire/</link>
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		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 10:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Lazzarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risarcimento del danno biologico]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

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		<description><![CDATA[Si avvicina la data della discussione del ricorso per class action amministrativa promosso nei mesi scorsi avanti al TAR Lazio da alcune associazioni di danneggiati. L’esame della più recente giurisprudenza conferma la possibilità di intervenire nella procedura non soltanto da &#8230; <a href="http://www.studiolegalelrs.it/2011/10/class-action-amministrativa-sulle-transazioni-ecco-come-intervenire/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si avvicina la data della discussione del ricorso per class action amministrativa promosso nei mesi scorsi avanti al TAR Lazio da alcune associazioni di danneggiati.<br>
L’esame della più recente giurisprudenza conferma la possibilità di intervenire nella procedura non soltanto da parte di soggetti portatori di interessi diffusi di categoria, ma anche da parte dei singoli cittadini coinvolti.<br>
Pertanto sia le associazioni a tutela dei danneggiati sia i singoli danneggiati che lo desiderino possono intervenire nel procedimento pendente sino a 20 giorni prima della data dell’udienza (e dunque sino al 14 novembre 2011 essendo stata fissata l’udienza di discussione al 5 dicembre p.v.).<br>
Naturalmente, per correttezza e trasparenza, va segnalato che la mancata partecipazione all’iniziativa non sarà di per sè decisiva per l’eventuale buon esito della transazione, mentre per converso l’adesione di un numero significativo di danneggiati potrebbe – si spera – rappresentare un utile strumento di pressione per sbloccare un <em>iter</em> ormai fermo da tempo.<br>
Detto in parole povere, non è affatto “obbligatorio” partecipare, ma potrebbe essere utile farlo…<br>
Coloro i quali fossero comunque interessati ad intervenire avvalendosi delle prestazioni professionali del nostro studio potranno inviare una mail al seguente indirizzo: <strong><a href="info@studiolegalelrs.it">info@studiolegalelrs.it</a></strong> per conoscere le modalità di adesione.<br>
Per comprensibili ragioni di carattere organizzativo non sarà invece possibile fornire informazioni telefoniche nè accettare eventuali adesioni che dovessero intervenire dopo il 4 novembre p.v..<br>
Cordiali saluti</p>
<p>Avv. Simone LAZZARINI</p>
]]></content:encoded>
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		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ed ecco a voi il primo caso di “rivalutazione postuma” o, se preferite, di “disapplicazione implicita” della norma taglia-rivalutazione (e, nel complesso un messaggio: non arrendersi MAI)</title>
		<link>http://www.studiolegalelrs.it/2011/10/ed-ecco-a-voi-il-primo-caso-di-rivalutazione-postuma-o-se-preferite-di-disapplicazione-implicita-della-norma-taglia-rivalutazione-e-nel-complesso-un-messaggio-non-arrendersi-mai/</link>
		<comments>http://www.studiolegalelrs.it/2011/10/ed-ecco-a-voi-il-primo-caso-di-rivalutazione-postuma-o-se-preferite-di-disapplicazione-implicita-della-norma-taglia-rivalutazione-e-nel-complesso-un-messaggio-non-arrendersi-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Lazzarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legge 210/92 e s.m.i.]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

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		<description><![CDATA[Con sentenza della Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, dello scorso 1° agosto, 2011, i giudici milanesi hanno accordato il diritto alla rivalutazione istat secondo il t.i.p. anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale (la componente notoriamente più sostanziosa dell’assegno &#8230; <a href="http://www.studiolegalelrs.it/2011/10/ed-ecco-a-voi-il-primo-caso-di-rivalutazione-postuma-o-se-preferite-di-disapplicazione-implicita-della-norma-taglia-rivalutazione-e-nel-complesso-un-messaggio-non-arrendersi-mai/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza della Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, dello scorso 1° agosto, 2011, i giudici milanesi hanno accordato il diritto alla rivalutazione istat secondo il t.i.p. anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale (la componente notoriamente più sostanziosa dell’assegno bimestrale di cui alla legge 210/1992) indipendentemente dall’esistenza della norma asseritamente interpretativa, attualmente oggetto di esame in Corte Costituzionale, discutibilmente introdotta nel luglio 2010 con la manovrina estiva.<br>
Un esempio da imitare, in attesa che la Corte Costituzionale e/o la CEDU risolvano, si spera favorevolmente, l’annosa questione della rivalutabilità della predetta componente (dal legislatore, almeno nel breve, è inutile aspettarsi miracoli).<br>
La sentenza merita di essere segnalata anche perchè ribadisce la natura <strong>non perentoria</strong> dei termini di cui all’art.5 della legge 210/1992 per proporre ricorso gerarchico prima ed azione giudiziaria poi.<br><strong>Attenzione quindi a chi, voglio sperare non in mala fede, dissuade i danneggiati dall’agire in giudizio facendo loro credere che è ormai troppo tardi!</strong><br>
Nel caso in esame la danneggiata, dopo anni in cui, per rassegnazione, non aveva contestato il giudizio negativo della CMO sull’ascrivibilità tabellare (<strong>ricorso gerarchico presentato otto anni dopo la notifica del giudizio della CMO</strong>),  si è vista riconoscere il vitalizio oltre a quindici anni e più di arretrati…fate un po’ di conti…<br>
A presto</p>
<p>Avv. Simone LAZZARINI</p>
<p><a href="http://www.studiolegalelrs.it/wp-content/uploads/2011/10/corte-dappello-di-milano-sezione-lavoro-sentenza-n8822011.pdf" title="Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n.882/2011">Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n.882/2011</a></p>
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