No all’iscrizione ipotecaria esattoriale per importi inferiori ad 8.000 euro.

Tutti sappiamo che, per cautelare la riscossione dei crediti da parte di Equitalia, il concessionario della riscossione, dopo la notifica della cartella ed il mancato pagamento, era solito iscrivere ipoteca sui beni del debitore (o presunto tale), a volte senza neanche avvisarlo.

Una doglianza ed frequente motivo di ricorso era rappresentato dalla sproporzione tra il credito riscosso ed il rimedio cautelare adottato.

Il debitore / contribuente si lamentava cioè del fatto che, per proteggere un credito magari irrisorio, Equitalia aveva iscritto ipoteca su un immobile di valore ben superiore, con tutte le conseguenze negative che ciò comporta.

Da ciò, sosteneva qualcuno, discende la illegittimità dell’iscrizione ipotecaria.

Sul punto c’era difformità di pronunce: alcuni sostenevano che l’iscrizione ipotecaria era legittima a prescindere dall’entità del debito cautelato, altri affermavano che, sotto una certa soglia, lo strumento dell’iscrizione ipotecaria era eccessivo.

La questione è finita alle Sezioni Unite della Cassazione che, tra l’altro, hanno il compito proprio di dirimere i contrasti giurisprudenziali. La loro decisione è dunque di notevole importanza poiché, almeno fino ad una nuova pronuncia contraria delle stesse Sezioni Unite (caso possibile, in teoria, ma rarissimo), quanto le SSUU affermano vincola, di fatto, tutti gli altri giudici.

Con la Sentenza 4077 del 22 febbraio 2019 le SSUU hanno così statuito: “rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche l’ipoteca esattoriale soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro“.

Prima di esaminare brevemente la decisione, è opportuno ricordare che il concessionario della riscossione iscrive ipoteca sempre per un importo pari al doppio dell’entrata pretesa, dunque, se il debito è di 8.000,00 euro, l’iscrizione ipotecaria è di 16.000, se il debito è di 4.000,00 euro, l’iscrizione ipotecaria è di 8.000. Dall’esame della Sentenza appare abbastanza chiaro che essa si applica se il debito non l’iscrizione è inferiore ad 8.000,00 euro.

Puntualizzato quanto sopra, è perfino superfluo rilevare come la pronuncia in commento abbia sollevato aspre critiche da parte dei concessionari della riscossione che ne hanno lamentato, soprattutto, la laconicità.

Invero, visto la portata applicativa del principio giurisprudenziale in commento, forse il Massimo Consesso poteva scrivere di più, ma, anche così, è possibile ricostruire il ragionamento delle Sezioni Unite.

Si parte dal concetto – ormai non più contestabile – che l’iscrizione ipotecaria sia uno strumento funzionale e preordinato all’esecuzione. Numerose sono le pronunce anche della Cassazione che depongono in tal senso.

Insomma: l’iscrizione ipotecaria serve a “bloccare” il bene (esattamente come le c.d. ganasce fiscali alias fermo amministrativo) onde impedire che il debitore se ne spogli, sottraendolo all’azione esecutiva del creditore ed onde attribuire al creditore il c.d. “diritto di sequela”, il quale consente di pignorare l’immobile ipotecato agendo esecutivamente non solo contro il debitore, ma anche cntro colui al quale il debitore stesso abbia venduto il bene.

Con un elevato grado di probabilità il ragionamento seguito dalla Suprema Corte (che forse davvero meglio avrebbe fatto ad esplicitarlo) è stato il seguente: siccome l’iscrizione serve in vista del futuro pignoramento, se non è possibile pignorare allora non è possibile ipotecare. Insomma: l’iscrizione, da sola, non ha senso alcuno. Deve essere possibile, in futuro, un pignoramento. Dato che, argomentando ex art. 76 e 77 DPR 602/73, non è possibile pignorare un bene immobile se il credito è inferiore ad 8.000,00 euro, allora non è possibile nemmeno ipotecarlo.

Tutto qui.

Poche parole, forse, magari anche troppo poche, ma, in fondo, abbastanza chiare.

Quali i mezzi di tutela? O, per meglio dire, come “sfruttare”, per così dire, questo principio?

Qui il problema è un po’ più complicato.

Sappiamo che, dopo la legge Visco – Bersani, l’iscrizione ipotecaria è (come il fermo amministrativo) un atto autonomamente impugnabile innanzi alle Commissioni Tributarie utilizzando il ricorso ex Dlt. 546/92 (è discutibile se sia possibile chiedere ex art. 47 la sospensione dell’atto impugnato, ma non vi è un esplicito divieto in tal senso).

Sappiamo però che successive e condivisibili interpretazioni giurisprudenziali anche di legittimità hanno precisato che è possibile ricorrere alle Commissioni Tributarie solo se la materia è di loro competenza (Cass. 6593 e 6594/2009). Semplificando: se si tratta di tributi. Dunque – e per tirare le fila – se Equitalia, per riscuotere un credito tributario d’importo inferiore ad 8000 euro, ha iscritto ipoteca, è possibile ricorrere in CTP entro i termini e con le modalità previste dal citato Dlt. 546/92 (si apre poi il problema della eventuale non comunicazione, da parte di Equitalia, dell’iscrizione, ma non è il caso di esaminare qui questo profilo).

E se Equitalia non ha agito per recuperare crediti tributari, ma altre entrate? Es. crediti INPS, sanzioni amministrative, entrate di diritto privato etc.?

Prima di rispondere è bene ricordare che quanto segue è la personale opinione dello scrivente.

In passato, si è visto ricorrere agli strumenti di cui all’art. 615 e ss. c.p.c., tuttavia, personalmente, dato che – come sopra visto – l’iscrizione ipotecaria non è un atto esecutivo, non mi appare corretto o, quantomeno, del tutto pertinente, un contenzioso con cui si contesta il diritto di controparte di procedere ad esecuzione forzata. Se si sostiene che un’iscrizione ipotecaria è illegittima, il petitum dell’iscrizione è la cancellazione, non – almeno a mio parere – accertare e dichiarare che controparte non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata immobiliare. Tale declaratoria, tutt’al più, è il presupposto logico / giuridico della cancellazione. Ritengo quindi possibile anche un’azione ex art. 2884 c.c.

Va da sé che, trattandosi di materia in continua evoluzione, tale personalissimo e sommesso parere ben può essere smentito dallo sviluppo della giurisprudenza – che si terrà comunque sotto costante controllo.

NOTA La sentenza in commento è gratuitamente scaricabile in formato PDF dal Sito della Cassazione.

Sanzioni Amministrative: la tassa sul Ricorso al Giudice di Pace e gli (altri) strumenti di tutela.

Come avrà già appreso chi si sia trovato a proporre ricorso al Giudice di pace avverso una sanzione amministrativa, dal 1° gennaio di quest’anno tali giudizi sono sottoposti al pagamento preventivo del c.d. contributo unificato, ossia di una tassa che si deve anticipare nel momento in cui s’intraprende un contenzioso.

L’importo di tale versamento è proporzionale all’importo del contendere, quindi più è alta la sanzione, più è alto il valore della causa, più alto è il valore del contributo unificato che si deve anticipare.

Si va quindi da un minimo di 30 euro ad massimo di 170 euro (più una marca da bollo di 8 euro in ogni caso)

Non è compito né interesse di questo sito né di questo articolo occuparsi della necessità, della opportunità o della legittimità della disposizione normativa in parola.

Può invece essere utile, a scopo puramente pratico, ricordare che, accanto e parallelamente al ricorso avanti al Giudice di Pace avverso le sanzioni amministrative è possibile proporre ricorso al Prefetto.

Si tratta di un ricorso di tipo amministrativo – o gerarchico – e non di tipo giurisdizionale. Sono stati scritti diversi articoli (anche qui) sulla distinzione tra ricorso amministrativo e ricorso giurisdizionale e non è il caso di ripetersi.

Basterà quindi rammentare che il ricorso amministrativo è un ricorso diretto alla stessa autorità che ha emesso l’atto o ad un’autorità superiore e col quale si chiede a tale autorità di annullare o rivedere (tecnicamente si dice: in autotutela) l’atto impugnato.

La possibilità di proporre ricorso al Prefetto è indicata – e deve esserlo – in calce a tutti i provvedimenti che irrogano una sanzione amministrativa , anche se, in questo articolo, ci stiamo occupando solo dei ricorsi di cui alla l. 689/81.

Circa le modalità di presentazione del ricorso si può senz’altro citare quanto riportato sul sito web del Comune di milano,

Il ricorso deve essere presentato, entro 60 giorni dalla data della contestazione immediata o dalla notifica del verbale di accertamento. Il ricorso deve essere redatto in carta semplice con allegati il verbale oggetto di contestazione e i documenti che si ritengono utili a dimostrare le proprie ragioni Può essere presentato:
· all’ufficio o comando di Polizia che ha accertato l’infrazione (consegnandolo direttamente o tramite lettera raccomandata
senza busta [nda]con avviso di ricevimento )

· direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata senza busta [nda] con avviso di ricevimento.

In entrambi i casi si possono allegare i documenti ritenuti idonei a dimostrare la fondatezza del ricorso e può essere richiesta l’audizione personale…. ”

È opportuno chiarire il meglio possibile quali sono i pro e i contro di questa procedura.

Un “contro” è dato senz’altro dal fatto che, se il Prefetto respinge il ricorso, la sanzione è raddoppiata.

Questo “spauracchio” dovrebbe però servire da deterrente contro ricorsi defatigatori o pretestuosi.

Un “pro” è dato dal fatto che la decisione del Prefetto è a sua volta impugnabile innanzi al Giudice di Pace.

In pratica, è come se si avesse un grado di giudizio in più.

Del resto, se si è convinti delle proprie ragioni, non si avrà timore di sostenerle sia davanti al Prefetto che davanti al Giudice di Pace.

Un secondo “pro” è dato dalla possibilità di definire il procedimento mediante il c.d. “silenzio assenso”.

Con questa espressione si indica, semplificando, questa modalità di definizione.

Se il prefetto respinge, emette un’ordinanza e la fa notificare.

Se accoglie o risponde esplicitamente oppure, semplicemente, non risponde.

La legge prescrive che se il Prefetto non risponde entro 180/210 giorni dalla proposizione del ricorso, il ricorso si intende accolto.

A conferma di quanto sopra si riporta quanto si può leggere, per esempio, sul sito del comune di Milano.

“… il ricorso si intende accolto … comunque decorsi 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del prefetto se gli è stato inviato direttamente o di 180 giorni se il ricorso gli è stato inviato attraverso l’ufficio o comando che ha elevato la multa.”

Può capitare, peraltro, che il Prefetto rigetti il ricorso, ma troppo tardi, cioè oltre i 180/210 giorni di cui si parlava sopra.

In questo caso si deve impugnare l’ordinanza tardiva innanzi al Giudice di Pace, ma questo non esaminerà più la multa per verficare, per così dire, se è giusta o no, ma solo se la decisione del Prefetto è tempestiva o no. Ovviamente il giudizio davanti al Giudice di Pace seguirà le consuete regole procedurali – ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo unificato.

Un terzo “pro” è la semplicità e il minor costo della procedura amministrativa rispetto a quella giurisdizionale.

A proposito della possibilità di essere sentiti personalmente dal Prefetto può non essere inutile una precisazione.

Proponendo il ricorso si può chiedere l’audizione personale (v. quanto scritto sopra). È stato a lungo discusso se, in tal caso, sia obbligo del Prefetto ascoltare il ricorrente. Assai di recente,  con Sentenza del 28/1/2010 n°1786, le Sezioni Unite si sono espresse affermando che l’audizione del ricorrente NON è un obbligo. Quindi il Prefetto può decidere anche senza sentire il ricorrente che ne abbia fatto richiesta. Un tale assunto non può che destare qualche perplessità – e, di fatto, rende inutile la richiesta di audizione personale, ma per una più approfondita analisi della questione è opportuno attendere le motivazioni della Sentenza.

Tornando all’argomento iniziale – può essere curioso ricordare che, alcuni anni fa, il legislatore impose una cauzione a chi impugnava, ai sensi della l. 689/81, una sanzione amministrativa, ma la Corte Costituzionale dichiarò la norma illegittima.

È possibile che, mutatis mutandis, la stessa questione venga sollevata in rapporto all’obbligo di versare il contributo unificato.

Conclusivamente sul punto, può essere utile una precisazione.

Può accadere che, nonostante la pendenza del ricorso gerarchico, l’ente impositore notifichi una cartella esattoriale.

Orbene. A parte l’evidente necessità di conservare (aggiungo: per almeno cinque anni – meglio dieci) la prova dell’inoltro del ricorso al Prefetto, è importante far notare come in tale caso la cartella sia illegittima e vada impugnata.

La giurisprudenza, sul punto, è costante da anni e l’ultima Sentenza della Cassazione in proposito è la 26173/2009.

Il ricorso al Prefetto ha dunque l’effetto, finchè pende, di inibire l’emissione di cartelle esttoriali.

Se una cartella viene notificata deve essere impugnata.

Tuttavia (mi rendo conto di essere a questo punto un po’ tecnico, ma essere semplicistico equivale in questo caso a sbagliare e far sbagliare) l’opposizione avverso detta ipotetica cartella  non può essere proposta nelle forme di cui alla l. 689/81 – cioè nelle forme cui di solito ricorre il cittadino quando contesta una multa innanzi al Giudice di Pace.

Opponendosi si deve far valere che il Comune non può procedere ad esecuzione nei confronti del cittadino perchè il titolo esecutivo non si è formato, essendo tuttora pendente il ricorso gerarchico.

 Secondo l’appena citata Cass. 26173/2009 “in pendenza di ricorso al Prefetto, e unque fino a quando quest’ultimo non decide in proposito, non esiste alcun titolo esecutivo che possa dar luogo all’emissione di una cartella esattoriale di pagamento. Illegittimamente quindi è stata emessa cartella esattoriale“. 

E’ appena il caso di notare che questo motivo di opposizione non c’entra nulla col fatto che la multa fosse giusta o no e si basa solo su motivi processuali consistenti nel contestare che l’ente impositore possa procedere ad esecuzione forzata.

 L’opposizione avverso la cartella notificata in pendenza di ricorso gerarchico deve quindi proporsi nelle forme del giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

 Per chi è del mestiere non è difficile, ma le formalità di un’opposizione ex art. 615 c.p.c. sono un po’ più complesse del “normale” ricorso contro le multe, sicchè si suggerisce al cittadino che si trovi nella sgradevole situazione di aver ricevuto una cartella in pendenza di ricorso al Prefetto di rivolgersi ad un professionsita del luogo.

Anche la Commissione Tributaria Regionale si pronuncia sul bollo auto.

 Con Sentenza del 4/7/2008 n° 35/26/2008 – ormai passata in giudicato – la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia si pronuncia sugli avvisi di accertamento per il bollo auto.

Con la pronuncia in commento, confermando quanto già affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale, la CTR ha applicato lo Statuto del contribuente e censurato la lacunosità dell’avviso di accertamento che, nel caso di specie, non precisava se il versamento era stato “omesso” del tutto oppure “versato in ritardo” e richiamava una tabella che però non allegava.

Per tali motivi la Commissione Tributaria Regionale ha annullato l’avviso di accertamento condannando la Regione al pagamento delle spese di lite.

A scanso di equivoci è bene precisare che la Sentenza in commento riguarda un avviso di accertamento e non una cartella di pagamento che è un atto diverso, notificato da Equitalia e che deve rispondere ad altri requisiti formali e sostanziali.

È anche bene precisare che, anche se redatti in serie, non è detto che tutti gli avvisi di accertamento siano affetti dai vizi che hanno travolto quello impugnato. Bisogna quindi valutare caso per caso, esaminandoli, se gli avvisi sono viziati oppure no.

Per promemoria, infine, è bene ricordare che sia gli avvisi di accertamento sia le cartelle esattoriali vanno impugnati entro sessanta giorni dalla loro ricezione. Se si lasciano decorrere inutilmente detti sessanta giorni, difficilmente la situazione è reversibile.

Cani al guinzaglio: fin dove si spinge l’obbligo?

 Una curiosa sentenza che forse non sarebbe stata neppure pronunciata se i comuni, da un po’ di tempo a questa parte, non fossero preda di una sorta di (perdonate il latino maccheronico) vis multandi che li induce a sanzionare sempre e comunque infliggendo contravvenzioni di ogni genere e sorta.

Nel caso in esame un signore era stato multato perché portava a spasso il cane su un “tratturo” (sic.).

Il comune aveva irrogato la sanzione perché asseriva che il fatto era avvenuto in un centro abitato ed il cittadino, cui evidentemente non deve far difetto la pervicacia, dato che il Giudice di Pace gli aveva dato torto, ha promosso ricorso in cassazione affinché il supremo collegio, tra le altre questioni, in primis la necessità della contestazione immediata per le sanzioni amministrative diverse dalle contravvenzioni per violazioni al codice della strada, avesse modo di pronunciarsi sulla nozione di centro abitato.

Ricordato che, per le sanzioni amministrative diverse dalle violazioni del codice della strada non esiste l’obbligo di indicare subito le ragioni per le quali la contestazione non è avvenuta immediatamente, ben potendo tali ragioni essere indicate, come avvenuto nel caso di specie, anche in sede giudiziale, la Suprema Corte (Cass. 23820/2009) ha affermato che la nozione di centro abitato non può desumersi dalla semplice, asserita e generica presenza di “altre abitazioni”, essendo necessari più precisi riscontri. Esaminata la cartografia in atti, la Cassazione, ricordato che le sanzioni devono essere specifiche ed indicare il luogo esatto (via etc.) ed il momento esatto in cui sarebbe avvenuta la violazione contestata, ricordato, insomma, che il verbale deve contenere elementi inequivocabili che consentano di definire la fattispecie, ha annullato la sanzione, condannando il comune al pagamento sia delle spese di primo grado sia di quelle del giudizio di cassazione.

A prescindere dalla peculiarità, se non dalla bizzarria del caso di specie, sia consentita una nota forse un po’ polemica.

Ci si lamenta ed a ragione dell’eccessivo carico delle sedi giudiziarie evidenziando la carenza di strutture atte a farvi fronte.

Senza entrare nel merito di una questione sulla quale non è questa la sede per disquisire, basti osservare che meno sanzioni “a vanvera” comporterebbero sicuramente meno opposizioni e, di riflesso, un minor carico di lavoro per gli uffici.

A tale proposito, un più severo regime di condanna alle spese di giudizio, quale può senz’altro desumersi dal nuovo testo dell’art. 91 c.p.c. potrebbe forse costituire un più valido deterrente (indubitabilmente di più della mai abbastanza censurata prassi della compensazione, cui spesso i giudici ricorrono anche quando non ci sarebbero i presupposti) contro il proliferare di controversie assurde.

A tale proposito sarebbe interessante nel prosieguo verificare qual è la percentuale di soccombenza relativamente al capo delle spese di giudizio allorché una delle parti è la pubblica amministrazione rispetto ad analogo numero di casi in cui le parti sono semplici privati.

Ma si sa, Natale si avvicina e siamo tutti (?) più buoni.

Casa nuova, spese condominiali vecchie.

 È buona norma ricordarsi il disposto dell’art. 63 disp. Att. c.c. che prescrive “Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente“. Per questa ragione, è buona norma, quando si compra casa, chiedere il c.d. “certificato di pagate spese”, cioè un’attestazione che acclari che il venditore è in regola coi pagamenti condominiali.

E se non accade?

Come sopra letto, il condominio può chiedere ad acquirente e compratore il pagamento delle spese condominiali predette (cioè quelle relative all’anno in corso ed a quello precedente).

Come?

La Cassazione, confermando un precedente orientamento, esclude che il condominio possa chiedere un Decreto Ingiuntivo ad un ex condomino.

Con la recente Sentenza 23686/09 – sezione II – ha affermato che non esiste il “condomino apparente”. “L’obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c.c. è collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile”, quindi “alla perdita di quella qualità consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo” (conforme v. Cass. 23345/2008)

Ovviamente, questo non significa che il venditore moroso non debba pagare.

A così ritenere, infatti, si finirebbe per abrogare l’art. 63 disp. Att. sopra citato.

Su questo punto la cassazione ha così affermato “l’obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell’edificio deriva non dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, atteso il carattere meramente dichiarativo di tali delibere, ma dal momento in cui sia sorta la necessità della spesa ovvero la concreta attuazione dell’attività di manutenzione e quindi per effetto dell’attività gestionale concretamente compiuta e non per effetto dell’autorizzazione accordata all’amministrazione per il compimento di una determinata attività di gestione, cfr. tra le altre Cass. 12013/2004 (v. In motivazione); 6323/2003; 4393/1997.

L’obbligazione di corrispondere i contributi relativi al godimento dei beni e dei servii comuni può qualificarsi reale, nel senso che la titolarità del soggetto passivo è determinata in base al rapporto di natura reale esistente con la cosa al momento in cui sorge l’obbligazione” Giustamente, quindi si afferma “l’esistenza del credito azionato nei confronti del venditore  in quanto relativo alla gestione di beni e di servizi condominiali concernente un periodo di tempo anteriore alla vendita dell’appartamento“. (v. sempre Cass. 23345/2008) .

Quindi, l’ex condomino può essere richiesto del pagamento, ma non con un Decreto Ingiuntivo, che può essere pronunciato solo contro l’attuale condomino.

Se ne può dedurre che contro l’ex condomino sia possibile un atto di citazione ordinario.  

La Cassazione si pronuncia sul riparto di giurisdizione in materia di rifiuti.

 Si ricorderà che qualche tempo fa la Corte Costituzionale si era pronunciata sulla natura non tributaria della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Quale conseguenza di tale pronuncia ora la Cassazione s’interroga sulla giurisdizione in materia.

Più precisamente, la Cass. si domanda ora se, in questa materia, debba continuare ad esistere la giurisdizione tributaria.

Osserva la Cassazione che   A favore della natura non tributaria è poi l’assenza, all’interno della disciplina della Tia, di norme riguardanti l’accertamento, le sanzioni e il contenzioso. Ulteriori elementi importanti sono costituiti dal fatto che la Tia è soggetta ad Iva ed è riscossa tramite fatture, non qualificabili come atti impositivi. Tutti questi elementi, che portano a escludere la natura tributaria della Tia, vanno considerati nel quadro normativo più generale nel quale si colloca il passaggio dalla Tarsu alla Tia e alla Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, caratterizzato da una scelta legislativa per la privatizzazione che giustifica il passaggio dalla tassa alla tariffa con connotazioni di corrispettività.

Dunque, si domanda la Cassazione, se non si tratta di tributi, è giusto che decida in proposito la Commissione Tributaria?

Questa la risposta “Deve ordinarsi la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Cancelleria della Corte Costituzionale per l’esame della questione, rilevante e non manifestamente infondata, di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 – convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 – nella parte in cui sono devolute alla cognizione della giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone (tariffa) lo smaltimento dei rifiuti urbani” (Cass. civ. (Ord.), Sez. Unite, 15/06/2009, n. 13894)

E quindi non resta che attendere la decisione in proposito della consulta.

Nelle more, e cioè in attesa che il Giudice delle leggi si pronunci, si ritiene che in materia continui a sussistere la giurisdizione tributaria.

La ragione è semplice: se si potesse affermare, in proposito, la giurisdizione ordinaria, l’ordinanza della Cassazione – che sostiene la giurisdizione tributaria in materia, ma ne mette in dubbio la legittimità – non avrebbe ragione di esistere.

È bene avvertire che questa questione non ha un’influenza diretta sulla questione relativa alla giurisdizione sulle controversie dirette ad ottenere il recupero dell’Iva indebitamente caricata sulle somme chieste a titolo di smaltimento rifiuti.

Il condominio in frantumi e la notifica del titolo esecutivo

Qualche tempo fa, commentando la nota Sentenza delle SSUU circa la fine, almeno per certi versi, della solidarietà tra condomini in materia condominiale, ci si domandava “Sul piano processuale (ma qui è d’obbligo procedere con molta cautela) si potrebbe porre il problema della notifica del titolo esecutivo” e si restava in attesa di pronunce della giursprudenza che affrontassero la questione.

Una  delle prime in materia è la Sentenza 11/3/2009 n° 6693 del Tribunale di Napoli.

Il caso era quello di un soggetto che aveva ottenuto un Decreto Ingiuntivo contro un condominio e, non pagato, aveva notificato atto di precetto ad un condomino.

Questi si opponeva eccependo che nessuno aveva mai notificato a lui il decreto ingiuntivo in forma esecutiva.

Il decreto era stato notificato infatti al condominio, ma mai al condomino.

Il Giudice ha ritenuto che non sia dubbia la c.d. efficacia espansiva del titolo esecutivo, ma sia incerto se, prima di procedere contro il singolo condòmino, sia necessario notificare anche a lui personalmente il Decreto.

Il giudice partenopeo ha risolto il dubbio rispondendo di no.

Secondo il Giudice è sufficiente che il creditore notifichi il titolo esecutivo al condominio. Una volta soddisfatto questo incombente, il creditore può agire in executivis contro il singolo condòmino.

Ciò in quanto l’art. 654 c.p.c., che esclude la “rinotifica” del titolo ai fini dell’eecuzione è norma speciale  che prevale sulla norma generale di cui all’art. 479 c.p.c.

La dottrina (v. nota di Ghigo Giuseppe Caccia in “Altalex” articolo del 9/10/2009) opina che la norma di cui all’art. 654 si riferisce al caso in cui il debitore è sempre lo stesso, mentre, nel caso di specie, il titolo è stato notificato prima ad un soggetto (il Condominio) e poi ad un altro soggetto (il condòmino) distinto dal primo.

Dal punto di vista teorico, per quanto possa valere l’opinione personale dello scrivente, l’obiezione coglie nel segno. Anzi, si può andare ancora oltre. Se si ritiene che l’obbligazione del condòmino sia parziaria (come affermano le SSUU) e che condòmino e condominio siano soggetti non confondibili, si potrebbe anche sostenere che, per poter agire nei confronti del singolo, è necessario notificargli un titolo esecutivo “parziario” e specificamente diretto contro di lui per la quota che lo riguarda.  A giudizio di chi scrive, se si ragionasse diversamente (come si può dire faccia il Tribunale di Napoli) si perverrebbe ad una specie di “notifica collettiva ed impersonale” al di fuori dei casi di successione iure hereditario.   Tale procedura, siccome (ancora una volta) speciale, non può, sempre a parere dello scrivente, essere applicata in via estensiva al di fuori delle succesioni mortis causa.

Al di là delle riflessioni teoriche, tuttavia, la prassi è allo stato orientata nel senso che sembra. La ragione potrebbe essere (e, in un punto, la Sentenza in commento lo suggerisce) l’esigenza di una “maggiore speditezza” del processo esecutivo.

Tale esigenza non può essere tenuta in non cale, sicchè sarà interessante verificare se e quali altri Tribunali aderiranno all’orientamento di quello di Napoli e quale altro orientamento seguiranno le Corti superiori.

Forse (?) si potrebbe arrivare a porre nuovamente la questione all’attenzione della Suprema Corte, magari suggerendo una “rimeditazione” della Sentenza SSUU 9148/2008.

E’ fuori di dubbio, infatti, che tale pronuncia, oltre a sollevare numerosi problemi, moltiplica i procedimenti (ed i relativi costi).

A tale proliferazione di contenzioso cerca di rimediare, quantomeno sul piano esecutivo, la pronuncia del Tribunale di Napoli qui commentata.

  

Fermo e preavviso di fermo, un pericoloso distinguo della Cassazione.

 Sappiamo che cos’è il fermo amministrativo e sappiamo anche che è un atto impugnabile, sia pure con le note difficoltà che sono state da più parti illustrate.

Bisogna però distinguere il fermo dal preavviso di fermo.

Il preavviso di fermo è una comunicazione con la quale si avverte il contribuente (in senso lato) che, se non paga entro X giorni l’importo richiesto, l’ente riscossore eseguirà il fermo.

Insomma il preavviso (appunto) avvisa, il fermo blocca.

In concreto, tale distinzione non è sempre agevole e non è mai possibile dire se si tratti di preavviso di fermo – o di fermo – senza leggere la comunicazione.

Si diceva che il fermo è impugnabile, ma il preavviso? Lo è?

Con la Sentenza 8890/2009 la Cassazione, seconda sezione, ha aderito alla tesi negativa.

Essa afferma: la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (c.d. preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio – poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporne (dunque venderlo, guidare etc.) è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell’esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente  impugnabile ex art. 23 l. 689/81 (la legge che disciplina l’impugnazione delle sanzioni amministrative) non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. (Cass. 20301/2008). L’azione di accertamento negativo del credito dell’amministrazione, da parte sua, non può essere astrattamente proposta in ogni tempo per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella esattoriale, impugnabile, eventualmente in via recuperatoria con le forme i tempi ed il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere (la Cassazione sta dicendo che si deve impugnare la cartella , la quale arriva – o dovrebbe arrivare sempre – prima del fermo).

Quindi, non solo non si può impugnare il preavviso di fermo come se fosse una multa (es. ricorso al Giudice di Pace) … e fin qui, niente di strano, ma, addirittura, secondo la cassazione non esiste neanche un interesse processualmente tutelabile ad impugnarlo.

Da questa tesi si potrebbe dedurre, addirittura, che il preavviso di fermo non è impugnabile mai, neppure utilizzando il ricorso ex art. 700 c.p.c. , tesi già sostenuta per es. da Trib. (Ord.) Bologna, 27/06/2007 e respinta, invece, da T Roma Ord. 8/8/06.

Tuttavia tale tesi potrebbe creare un vuoto di tutela.

Infatti spesso il contribuente viene preavvisato che si eseguirà il fermo se non si paga, ma non viene avvisato quando il fermo viene effettivamente eseguito.

L’obbligo di avvisare – ed è curioso per un atto impugnabile – non è infatti imposto da una legge, ma solo da una circolare.

Prima dell’intervento della Cassazione con la Sentenza in commento si ovviava, a volte, nella prassi impugnando il preavviso “come se” fosse non semplice preavviso, ma una vera e propria comunicazione di fermo.

Ora non sarà più possibile o, quantomeno, sarà rischioso.

Bisognerà attendere il fermo vero e proprio, con inevitabili problemi applicativi, difficoltà di individuare il momento a partire dal quale decorre il termine per impugnare etc. etc.

          

L’Iva, la TARSU, la TIA e la richiesta di rimborso

 Ciclicamente dal 2007 appaiono su internet ed anche altrove articoli del seguente tenore: con una recente Sentenza la Cassazione ha dichiarato illegittima l’applicazione dell’Iva sulla Tarsu; potete chiedere quindi indietro dieci anni di Tarsu se fate così e cosà. Il “così e cosà” comporta di solito l’iscrizione a qualche associazione – onlus – patronato e, inevitabilmente, il pagamento di una quota associativa.

Anche se ridere fa buon sangue, però, sulle tasse è difficile scherzare. Soprattutto è pericoloso fidarsi del passaparola e del “si dice”.

Il consiglio è risalire alla fonte. Si cita una “recente sentenza della cassazione”; quale? Si fa cenno a “migliaia di ricorsi” pendenti. Con quale esito?

Il fatto è che la questione è purtroppo più complicata di quanto possa apparire da certe trionfalistiche (e, a volte, imprecise quando non approssimativamente scopiazzate)  affermazioni.

Andiamo con ordine. Avverto subito che questa è una semplificazione, dato che ci sono stati numerosi interventi legislativi in materia, ma, ai fini illustrativi del presente articolo, reputo sia una semplificazione accettabile.

Bisogna innanzi tutto distinguere “tassa” e “tariffa” .

La tassa, sappiamo più o meno tutti cos’è: un tributo, una prestazione patrimoniale imposta a prescindere da altri fattori, che trova la sua fonte nella legge e legata alla capacità contributiva.

La tariffa può essere definita come un prezzo, determinato da qualche autorità pubblica (es: comune CIPE), di servizio reso. Un corrispettivo, insomma. È tariffa, per esempio, la tariffa del servizio idrico integrato. È tariffa la TOSAP (a differenza della COSAP)

La TARSU è nata, almeno come concetto, nel 1941 – legge 366 ed è stata modificata e resa obbligatoria dal Dlgs 786/1981.

Il decreto legislativo 507/93 ha imposto ai comuni di adottare una tassa annuale, usualmente denominata Tarsu, da applicarsi su base tariffaria, cioè secondo regolamenti comunali.

Il Decreto Ronchi -decreto legislativo n ° 22/1997 – ha previsto che i comuni istituissero una tariffa per la copertura integrale dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, sicchè può dirsi che dal 1997 la Tarsu è (o avrebbe dovuto essere) sostituita dalla TIA (Tariffa Integrata Ambientale). Lo stesso decreto, con complesso regime transitorio, prevede l’abolizione della TARSU. Di rinvio in rinvio il legislatore ha concesso termine ai comuni fino al 2008 per sostituire gradualmente la Tarsu con la Tia.

Nel 2006, tuttavia, il legislatore, con il Decreto 152/2006 ha introdotto la Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani che costituisce un corrispettivo che ha soppresso la TIA.

Da tutta questa complessa successione di norme deriva che ci sono comuni in cui esiste la TARSU, altri in cui esiste la TIA e che, secondo tempi di attuazione non prevedibili, tutt’e due le entrate verranno sostituite dalla Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

Ma torniamo alla Tarsu /TIA e sveliamo l’assassino: l’assoggettamento di TIA e TARSU ad IVA è legittimo od illegittimo?.

La “Sentenza recente” della Cassazione cui accennavo all’inizio, di solito, non viene citata. Peraltro una puntigliosa ricerca e dei siti istituzionali e dei siti non istituzionali induce ad affermare che la Sentenza in questione è la 17526/2007.

In tale pronuncia la parola IVA non compare nemmeno una volta in tutto il testo. Non compare neppure il DPR 633/1972 – cioè la legge sull’Iva.

La Sentenza però dice un’altra cosa: interessante, utile, positiva, ma un’altra cosa: anche se la TIA è una tariffa, continua ad essere, in pratica, un tributo.

Va precisato che la Cassazione è intervenuta sul tema, magari incidentalmente, con le pronunce 13902/1997,  4895/2006, 5298 e 5297/2009, sostanzialmente confermando sempre, sia pure con diverse sfumature, la natura tributaria della prestazione.

Da questa tesi, qualche interprete (la genericità è d’obbligo perché di solito gli articoli non sono firmati) deduce che l’Iva – in quanto “tassa su tassa” – è illegittima.

Sul punto è intervenuta, or ora – e cioè con la Sentenza 238/2009 del 24/7/2009 – la Corte Costituzionale in persona. Il testo della Sentenza è disponibile gratuitamente sul sito della Corte stessa.

Sono dieci pagine di Sentenza – scritte in piccolo – ma quel che conta ai fini che interessano è riportato al punto 7.2.3.6.

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I termini per impugnare le delibere condominali (I)

 Per una corretta impostazione del rapporto tra condomini e condominio è necessario ricordare che, come principio generale, le delibere sono obbligatorie per i condomini che le hanno approvate.

È ovvio che un condomino assente o dissenziente ha diritto di impugnare una delibera alla quale è contrario, mentre se un condomino è favorevole a quanto deliberato – ed esprime il proprio favore in assemblea – non la può impugnare.

Pertanto (per esempio) un condomino che “cambi idea” e decida di non approvare più una delibera che prima aveva approvato si vedrà respinta l’impugnazione, salvo casi specialissimi di cui si dirà più oltre.

E il condomino astenuto?

In linea generale In tema di impugnazione di delibere di assemblea di condominio annullabili, la legittimazione ad impugnare va riconosciuta anche al condomino presente che si sia astenuto dal voto. (Cass. civ., Sez. II, 10/10/2007, n. 21298) in quanto il condomino che si astiene è equiparato al condomino dissenziente (Cass. 129/1999).

È anche ovvio, però, che una delibera condominiale, anche se immediatamente esecutiva, non può rimanere “sospesa” all’infinito perché un domani qualcuno la potrebbe impugnare.

Per questa ragione la legge – art. 1137 c.c. – stabilisce un termine breve per le impugnazioni ed impone “a pena di decadenza” che chi intende impugnare una delibera debba farlo entro trenta giorni.  “A pena di decadenza” vuol dire che se il termine scade inutilmente la delibera è intangibile e quanto da essa stabilito non può più essere messo in discussione.

Questo termine rigoroso può essere aggirato solo nel caso di delibere c.d. “nulle”.

La giurisprudenza, da molti anni, ha infatti introdotto una distinzione (ignota alla legge) tra delibere “nulle” e delibere “annullabili”.

Le delibere annullabili sono quelle delibere viziate che devono essere impugnate a pena di decadenza, come si diceva sopra, entro trenta giorni dal momento in cui il condomino assente, dissenziente od astenuto ne ha avuto conoscenza.

Le delibere nulle sono delibere affette da un vizio così grave che possono essere impugnate e rese invalide in qualsiasi momento, anche dopo la scadenza del predetto termine di trenta giorni.

Anche per evitare un proliferare di ricorsi tardivi la giurisprudenza interpreta in modo restrittivo (e, col passare del tempo, sempre più restrittivo) il concetto di nullità di delibera assembleare.

La più importante delle pronunce più recenti della Cassazione in materia di nullità di delibera assembleare condominiale ha affermato (tra l’altro) che “Devono qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all’oggetto, devono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all’oggetto. ” (Cass. SSUU 4806/2005)

Un criterio che i Tribunali interpretano in modo rigoroso, sicché si può dire che la maggior parte delle delibere condominiali viziate sono affette da semplice nullità (il concetto di più difficile individuazione di solito è quello della compressione dei diritti individuali) e devono quindi essere impugnate entro tenta giorni.

Un ultimo chiarimento pare necessario – ovviamente, per i “non addetti ai lavori”. La impugnazione di una delibera assembleare non è una contestazione inviata per raccomandata o in altra forma. È una causa. E, trattandosi di una decadenza, o si fa causa nei termini innanzi al Tribunale, oppure si subisce il deliberato dell’assemblea, né l’invio di lettere, fax, messaggi di qualunque genere e natura può supplire al mancato deposito del ricorso.

Quindi, se si intende contestare una delibera condominiale, è bene muoversi per tempo allo scopo di valutare con la dovuta ponderatezza se intraprende o no un giudizio che avrà, inevitabilmente, i suoi tempi e i suoi costi.