Come avrà già appreso chi si sia trovato a proporre ricorso al Giudice di pace avverso una sanzione amministrativa, dal 1° gennaio di quest’anno tali giudizi sono sottoposti al pagamento preventivo del c.d. contributo unificato, ossia di una tassa che si deve anticipare nel momento in cui s’intraprende un contenzioso.
L’importo di tale versamento è proporzionale all’importo del contendere, quindi più è alta la sanzione, più è alto il valore della causa, più alto è il valore del contributo unificato che si deve anticipare.
Si va quindi da un minimo di 30 euro ad massimo di 170 euro (più una marca da bollo di 8 euro in ogni caso)
Non è compito né interesse di questo sito né di questo articolo occuparsi della necessità, della opportunità o della legittimità della disposizione normativa in parola.
Può invece essere utile, a scopo puramente pratico, ricordare che, accanto e parallelamente al ricorso avanti al Giudice di Pace avverso le sanzioni amministrative è possibile proporre ricorso al Prefetto.
Si tratta di un ricorso di tipo amministrativo – o gerarchico – e non di tipo giurisdizionale. Sono stati scritti diversi articoli (anche qui) sulla distinzione tra ricorso amministrativo e ricorso giurisdizionale e non è il caso di ripetersi.
Basterà quindi rammentare che il ricorso amministrativo è un ricorso diretto alla stessa autorità che ha emesso l’atto o ad un’autorità superiore e col quale si chiede a tale autorità di annullare o rivedere (tecnicamente si dice: in autotutela) l’atto impugnato.
La possibilità di proporre ricorso al Prefetto è indicata – e deve esserlo – in calce a tutti i provvedimenti che irrogano una sanzione amministrativa , anche se, in questo articolo, ci stiamo occupando solo dei ricorsi di cui alla l. 689/81.
Circa le modalità di presentazione del ricorso si può senz’altro citare quanto riportato sul sito web del Comune di milano,
“Il ricorso deve essere presentato, entro 60 giorni dalla data della contestazione immediata o dalla notifica del verbale di accertamento. Il ricorso deve essere redatto in carta semplice con allegati il verbale oggetto di contestazione e i documenti che si ritengono utili a dimostrare le proprie ragioni … Può essere presentato:
· all’ufficio o comando di Polizia che ha accertato l’infrazione (consegnandolo direttamente o tramite lettera raccomandata senza busta [nda]con avviso di ricevimento )
· direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata senza busta [nda] con avviso di ricevimento.
In entrambi i casi si possono allegare i documenti ritenuti idonei a dimostrare la fondatezza del ricorso e può essere richiesta l’audizione personale…. ”
È opportuno chiarire il meglio possibile quali sono i pro e i contro di questa procedura.
Un “contro” è dato senz’altro dal fatto che, se il Prefetto respinge il ricorso, la sanzione è raddoppiata.
Questo “spauracchio” dovrebbe però servire da deterrente contro ricorsi defatigatori o pretestuosi.
Un “pro” è dato dal fatto che la decisione del Prefetto è a sua volta impugnabile innanzi al Giudice di Pace.
In pratica, è come se si avesse un grado di giudizio in più.
Del resto, se si è convinti delle proprie ragioni, non si avrà timore di sostenerle sia davanti al Prefetto che davanti al Giudice di Pace.
Un secondo “pro” è dato dalla possibilità di definire il procedimento mediante il c.d. “silenzio assenso”.
Con questa espressione si indica, semplificando, questa modalità di definizione.
Se il prefetto respinge, emette un’ordinanza e la fa notificare.
Se accoglie o risponde esplicitamente oppure, semplicemente, non risponde.
La legge prescrive che se il Prefetto non risponde entro 180/210 giorni dalla proposizione del ricorso, il ricorso si intende accolto.
A conferma di quanto sopra si riporta quanto si può leggere, per esempio, sul sito del comune di Milano.
“… il ricorso si intende accolto … comunque decorsi 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del prefetto se gli è stato inviato direttamente o di 180 giorni se il ricorso gli è stato inviato attraverso l’ufficio o comando che ha elevato la multa.”
Può capitare, peraltro, che il Prefetto rigetti il ricorso, ma troppo tardi, cioè oltre i 180/210 giorni di cui si parlava sopra.
In questo caso si deve impugnare l’ordinanza tardiva innanzi al Giudice di Pace, ma questo non esaminerà più la multa per verficare, per così dire, se è giusta o no, ma solo se la decisione del Prefetto è tempestiva o no. Ovviamente il giudizio davanti al Giudice di Pace seguirà le consuete regole procedurali – ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo unificato.
Un terzo “pro” è la semplicità e il minor costo della procedura amministrativa rispetto a quella giurisdizionale.
A proposito della possibilità di essere sentiti personalmente dal Prefetto può non essere inutile una precisazione.
Proponendo il ricorso si può chiedere l’audizione personale (v. quanto scritto sopra). È stato a lungo discusso se, in tal caso, sia obbligo del Prefetto ascoltare il ricorrente. Assai di recente, con Sentenza del 28/1/2010 n°1786, le Sezioni Unite si sono espresse affermando che l’audizione del ricorrente NON è un obbligo. Quindi il Prefetto può decidere anche senza sentire il ricorrente che ne abbia fatto richiesta. Un tale assunto non può che destare qualche perplessità – e, di fatto, rende inutile la richiesta di audizione personale, ma per una più approfondita analisi della questione è opportuno attendere le motivazioni della Sentenza.
Tornando all’argomento iniziale – può essere curioso ricordare che, alcuni anni fa, il legislatore impose una cauzione a chi impugnava, ai sensi della l. 689/81, una sanzione amministrativa, ma la Corte Costituzionale dichiarò la norma illegittima.
È possibile che, mutatis mutandis, la stessa questione venga sollevata in rapporto all’obbligo di versare il contributo unificato.
Conclusivamente sul punto, può essere utile una precisazione.
Può accadere che, nonostante la pendenza del ricorso gerarchico, l’ente impositore notifichi una cartella esattoriale.
Orbene. A parte l’evidente necessità di conservare (aggiungo: per almeno cinque anni – meglio dieci) la prova dell’inoltro del ricorso al Prefetto, è importante far notare come in tale caso la cartella sia illegittima e vada impugnata.
La giurisprudenza, sul punto, è costante da anni e l’ultima Sentenza della Cassazione in proposito è la 26173/2009.
Il ricorso al Prefetto ha dunque l’effetto, finchè pende, di inibire l’emissione di cartelle esttoriali.
Se una cartella viene notificata deve essere impugnata.
Tuttavia (mi rendo conto di essere a questo punto un po’ tecnico, ma essere semplicistico equivale in questo caso a sbagliare e far sbagliare) l’opposizione avverso detta ipotetica cartella non può essere proposta nelle forme di cui alla l. 689/81 – cioè nelle forme cui di solito ricorre il cittadino quando contesta una multa innanzi al Giudice di Pace.
Opponendosi si deve far valere che il Comune non può procedere ad esecuzione nei confronti del cittadino perchè il titolo esecutivo non si è formato, essendo tuttora pendente il ricorso gerarchico.
Secondo l’appena citata Cass. 26173/2009 “in pendenza di ricorso al Prefetto, e unque fino a quando quest’ultimo non decide in proposito, non esiste alcun titolo esecutivo che possa dar luogo all’emissione di una cartella esattoriale di pagamento. Illegittimamente quindi è stata emessa cartella esattoriale“.
E’ appena il caso di notare che questo motivo di opposizione non c’entra nulla col fatto che la multa fosse giusta o no e si basa solo su motivi processuali consistenti nel contestare che l’ente impositore possa procedere ad esecuzione forzata.
L’opposizione avverso la cartella notificata in pendenza di ricorso gerarchico deve quindi proporsi nelle forme del giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Per chi è del mestiere non è difficile, ma le formalità di un’opposizione ex art. 615 c.p.c. sono un po’ più complesse del “normale” ricorso contro le multe, sicchè si suggerisce al cittadino che si trovi nella sgradevole situazione di aver ricevuto una cartella in pendenza di ricorso al Prefetto di rivolgersi ad un professionsita del luogo.
Scusatemi, potere chiarirmi cosa significhi “lettera raccomandata senza busta [nda]”. Grazie e cordialità, Rosario Lembo
Chiarisco il concetto di “lettra raccomandata senza busta”.
Anziché inviare la lettera racchiusa in una busta, si piega il plico in modo da lasciare una parte in bianco esposta verso l’esterno e, su questa parte in bianco, si scrivono indirizzo del mittente e del destinatario, dopodichè si spedisce il tutto in raccomandata a.r.
Ciò perché si deve poter verificare che quanto spedito è esattamente quanto prodotto, mentre in una busta chiusa ci potrebbe essere qualunque cosa (cioè io potrei dire che ho spedito una lettera con scritto A mentre ho scritto B).
Illustre avvocato Rossi, scaduti i 210 gg. per l’emissione dell’ordinanza, il prefetto ha ancora 150 giorni per la notifica. Le chiedo come faccio a verificare che la data di emissione sia effettivamente nei termini, cioè anteriore ai 150 giorni concessi per la notifica? Può un legislatore serio consentire la giacenza di una pratica per 150 giorni, senza nessuna giustificazione. Grazie per l’eventuale risposta e complimenti per l’efficienza del suo studio
E’ bene precisare che “ai fini del calcolo del termine concesso al prefetto, non si deve considerare l’attività di notificazione del provvedimento (e la data del suo compimento) ma soltanto il momento della sua adozione, restando estranea a tale fase il rischio dell’esito negativo della procedura di notificazione. (Cass. civ., Sez. II, 17/11/2005, n. 23299 ed altre)”
In linea di massima, il provvedimento prefettizio (ordinanza ingiunzione)dovrebbe essere datato e ciò dovrebbe consentire di verificare la tempestività dell’emissione e della notifica dell’ordinanza ingiuntiva.
La data fa piena prova fino a querela di falso.
Da un punto di vista pratico è evidente altresì che se l’ordinanza ingiuntiva è spedita al destinatario più di 360 giorni (210 + 150) dal momento in cui costui ha spedito il ricorso gerarchico, l’ordinanza è tardiva.
Il problema potrebbe porsi per il caso in cui l’ordinanza di rigetto non è datata e perviene al destinatario più 210 giorni dalla proposizione del ricorso gerarchico, ma meno di 360 giorni (210 + 150).
Non mi risultano precedenti in tema di efficacia od inefficacia del provvedimento prefettizio per mancanza di data.
A parere dello scrivente l’apposizione della data è necessaria al fine di garantire una più efficace difesa del destinatario in applicazione dei principi di trasprarenza, efficienza e buon andamento della p.a..
Egregio Avvocato, mi illumini, per favore:il 16 corrente, seguito ricorso consegnato direttamente ai vigili di Vicenza il 15 aprile 2009 ho ricevuto ordinanza- ingiunzione pagamento datata in calce 26 gennaio 2010, intempestiva per scadenza dei termini entro l’11 novembre 2009. Eccependo tale vizio dinanzi al giudice di pace, ritiene opportuno sottoporgli anche quelli che il prefetto ha lasciato marcire? Insomma, più che un quesito di diritto,il mio, è una domanda di tattica.Consideri che anche le altre cartucce non sono a salve. Con gratitudine e viva cordialità, Rosario Lembo
Egregio avv. Rossi, a seguito del fax,ho ricevuto la sua puntuale risposta. Ho tentato di risponderle con la mia casella di posta,ma sono in difficoltà.Indipendentemente dalla pubblicità che le farò, mi faccia conoscere le sue coordinate bancarie.Con viva gratitudine e cordialità, Rosario Lembo
Posso chiderle i tempi di notifica dopo i quali c’è la prescrizione?
sia dopo aver depositato un ricorso e sia dopo la prima notifica di un verbale??
Inoltre nell’enventualita di accoglimento del ricorso da parte del giudice di pace come faccio per la restituzione della tassa che ho pagato per il ricorso??