Apr 10

L’incontro del 9 aprile al Ministero della Salute – I^ parte – L’intervento del Dottor Filippo PALUMBO

Cari amici, considerato che già su molti siti sono stati riportati resoconti sintetici della riunione tenutasi lo scorso 9 aprile, ho pensato di fare cosa gradita ai clienti dello studio e, più in generale, a tutti i frequentatori del sito pubblicando un resoconto il più possibile dettagliato ed oggettivo delle quasi cinque ore di riunione tenutasi al Ministero della Salute.
Mi scuso anticipatamente se verranno involontariamente omesse alcune parti e se vi saranno talune imperfezioni lessicali.
Ho appuntato quasi tutto, non vogliatemene se qualcosa è sfuggito.
Buona lettura a tutti, i commenti a dopo.
Cominciamo con la prima parte della riunione.
Nei prossimi giorni pubblicherò la seconda parte, dedicata ai singoli interventi dei partecipanti alla riunione ed alle risposte del Dott. Filippo PALUMBO, Direttore generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema.
In questa seconda parte, su richiesta dei partecipanti, verranno meglio precisati alcuni concetti esposti in linea generale nella prima parte.

Puntuale alle ore 09:00 ha aperto la seduta l’Onorevole Antonio GAGLIONE il quale ha subito precisato che la riunione non era stata convocata per motivi elettorali, ma perché era giunto il momento di fare un censimento delle pratiche ed era opportuno ascoltare le proposte dei presenti per migliorare il percorso di attuazione di quanto stabilito dalla Legge Finanziaria.
È stata data quindi la parola al Dott. Filippo PALUMBO il quale ha ringraziato tutti della presenza ed ha subito precisato che il gruppo di lavoro interministeriale recentemente costituito (con componenti del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze) non ha ancora concluso le proprie riflessioni, ma a breve elaborerà un primo documento di riferimento.
Anche se, nel corso dell’iter che condurrà alla stipula delle transazioni vi saranno necessariamente momenti formali bilaterali, in questo caso abbiamo ritenuto di procedere unilateralmente.
Il Direttore Generale ha riferito che il gruppo di lavoro ha anzitutto riflettuto sul portato della norma contenuta nella Finanziaria.
Tale norma individua un ambito generale di riferimento allargato, ma al tempo stesso specifico, includendo thalassemici, altre emopatie assimilabili, emofilici, emotrasfusi, vaccinati obbligatori.
L’impegno finanziario, che chiunque ha lavorato a questa tematica non potrà non ritenere cospicuo, sembra in effetti da intendere come scaglionato in più anni.
Nel corso dei lavori preparatori si era parlato di una spalmatura dell’impegno complessivo in dieci anni, ma il testo definitivamente licenziato dalle camere non lo dice espressamente, non prevede cioè un limite generale, ma si limita a fissare la decorrenza dal 2008.
La commissione si è quindi chiesta se la norma contenuta in Finanziaria non abbia addirittura stabilito una sorta di via extragiudiziale permanente.
Questo è vero solo in parte.
Da un lato, infatti, anche tra vent’anni la norma di che trattasi potrà rappresentare un importante punto di riferimento, tuttavia il legislatore ha fatto inequivocabilmente riferimento alla pendenza della causa alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2008).
Sempre secondo quanto affermato dal Dottor PALUMBO, quanto sopra non esclude affatto che, in futuro, con apposite modifiche normative, possano accedere alle transazioni anche i soggetti che abbiano promosso azione risarcitoria dopo il 31 dicembre 2007, analogamente a quanto accaduto per la definizione del contenzioso con i soggetti emofilici.
L’operazione in via di definizione, essendo qualificata come “transazione”, rimane comunque un procedimento negoziale che ci impone di passare, per ogni singolo gruppo teorico contemplato dalla norma contenuta in Finanziaria, da un gruppo teorico all’individuazione specifica dei soggetti.
Anche al fine di poter operare la giusta programmazione dell’arco temporale necessario per poter completare i pagamenti, è necessario gestire la fase iniziale con la massima trasparenza.
La situazione odierna è esattamente all’opposto di quella vissuta nel 2003.
Oggi infatti la norma precede l’operazione transattiva e non viceversa.
Occorre pertanto passare dal generale allo specifico e coinvolgere tutti i soggetti potenzialmente interessati alla transazione, attraverso una fase ricognitiva iniziale, con strumenti operativi trasparenti, della durata di alcuni mesi (non pochissimi).
C’è quindi un problema di ordine dei lavori
.
Daremo – ha proseguito il Dott. PALUMBO – modalità tecniche ed arco temporale congruo.
Questa fase ricognitiva avrà poi un significato ulteriore.
Chi si accrediterà avrà un diritto di priorità
Chi non si accrediterà verrà dopo, ma questo non significa in alcun modo che sarà escluso.
Ma in cosa consisterà, concretamente, questa fase ricognitiva?
Si aprirà una finestra di dialogo attraverso la compilazione di una scheda che, tenendo conto delle priorità indicate dal legislatore (a parità di gravità priorità per le situazioni di disagio economico), conterrà le generalità del danneggiato, la storia giudiziale ed altri elementi significativi.
L’inoltro di tali dati avverrà esclusivamente per via telematica e, verosimilmente, per il tramite dei vari avvocati, confidando che gli stessi possano dotarsi dei necessari strumenti informatici
Questa prima fase durerà almeno tre mesi, ma sarà tutto tempo guadagnato per la gestione delle fasi successive, evitando tutte le complicazioni derivanti dalla gestione del cartaceo e consentendo di monitorare la situazione in tempo reale.
Nel mese successivo alla chiusura della predetta fase ricognitiva saranno definiti gli aspetti economici e procedurali.
In proposito è vero che la norma contenuta nella Finanziaria parla di analogia e coerenza con i criteri adottati nella precedente vicenda transattivi, ma a nostro giudizio, ha precisato il Dott. PALUMBO, ciò significa che l’operazione che andiamo a fare rassomiglierà molto, ma non sarà sovrapponibile con esattezza alla precedente (non sarà la fotocopia del vecchio decreto ministeriale o della lettera attuativa), bensì un’operazione sostanzialmente nuova.

Approfondimento pubblicato il 10 Aprile 2008 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. Maria coccode 13 Apr 2008 | Rispondi

    …spero che questa non sia l’inizio di una lunga attesa,un attesa che dura gia’ da troppo tempo.
    Inoltre spero che il mio avvocato(mi ha detto di si)fosse presente alla riunione.

  2. as.ter.-di.ma. 14 Apr 2008 | Rispondi

    bravo avv. Lazzarini!
    a questo punto sono proprio curioso di conoscere il contenuto degli interventi.
    Rifletto su una cosa: la ns associazione non è stata invitata dal ministero, nonostante le insistenze del presidente. La cosa ci è sembrata alquanto strana, dal momento che almeno 50 dei ns associati hanno causa pendente c/ il MDS presso il Trib. Bari in epoca precedente al 31.12.2003. La storia degli emofiliaci ce la ricordiamo bene e prendiamo atto ( seppur tardivamente) che il Dott. Palumbo nn vuole ripetere (?) gli errori del passato. Penso che il tempo necessario x tutto il percorso nn potrà essere inferiore ad un anno, salvo complicazioni (leggi ricorsi amministrativi avverso il D.M. e, soprattutto le graduatorie che si andranno a stilare)

  3. as.ter.-di.ma. 14 Apr 2008 | Rispondi

    leggasi: precedente al 31.12.2007

  4. Antonio 16 Apr 2008 | Rispondi

    Gentile Avv.to Lazzarini.

    Si dice che il “censimento ricognitivo” durerà almeno tre mesi, (e arriviamo alle ferie), ma quando partirà questa ricognizione?

    Ora si deve formare il nuovo Governo, si presume già in settimana. Dopo ci sarà, per dovere Costituzionale, il giuramento davanti al Presidente della Repubblica, dopodichè il Ministro designato dovrà nominare il sottosegretario di competenza. Mi chiedo, in termini temporali, quando verrà apposta la firma sul Decreto che autorizza l’inizio del censimento?

    Un interrogativo, positivo, che mi pongo è se i Dirigenti ministeriali preposti e “stabili”, (Dr. Palumbo o D.ssa Scalera), possano in qualità di delegati, apporre la firma sul provvedimento, se mai fosse stato già “precedentemente” predisposto?

    RingraziandoLa per il Suo oggettivo parere, distintamente La saluto.

    Antonio.

  5. alessandro 17 Apr 2008 | Rispondi

    Egr.Avv.
    Sono un operatore sanitario HBV-HCV, vorrei chiederle se ci sono e dove visionarle sentenze in favore di questa categoria nei confronti del datore di lavoro (ASL).
    Dimostrare le carenze che possono aver causato tali patologie mi sembra alquanto problematico.
    Aiutooooooooo

  6. denj 17 Apr 2008 | Rispondi

    Ill.mo avv.
    è sempre piu diffusa notizia di vittoria “legale” x la rivalutazione ISTAT interessi maturati negli anni e arretrati vari.
    Suscita perpeslità il perchè lo STATO non paga.
    C’è una sentenza del GIUDICE del LAVORO,a quali obblighi è sottosposto lo STATO? per quanto concerne il pagamento dovuto?
    Ad una sua risposta,
    la ringrazio anticipatamente e le inVio cordiali saluti.

  7. @ Antonio

    secondo il mio modesto parere occorrerà attendere ancora almeno un mese un mese e mezzo prima di vedere messo nero su bianco il primo dei due decreti.

    @ Alessandro

    Pubblicheremo appena possibile qualche sentenza interessante.
    Il problema della prova è a mio parere meno grave di quello che potrebbe sembrare, infatti l’art.2087 cod. civ. che regola la responsabilità – contrattuale – del datore per la salute dei lavoratori introduce una sorta di inversione dell’onere della praova

    @ Denj

    purtroppo ottenere il pagamento dal Ministero della Salute occorre notificare la sentenza munita di formula esecutiva.
    Poichè controparte non adempie occorre notificare precetto – ma ciò nei confronti delle P.A. è possibile soltanto decorsi 120 giorni dalla notifica della sentenza.
    Se nei 10 giorni successivi alla notifica del precetto il Ministero rimane ancora inadempiente è possibile partire con il pignoramento, procedura che però è irta di ostacoli (ad esempio buona parte delle somme che teoricamente potrebbero essere aggredite da un “presso terzi” alla Banca d’Italia sono protette da vincoli d’impignorabilità stabiliti ex lege….
    Quindi dopo il precetto o si riesce a pignorare qualcosa in altro modo oppure bisogna attendere….

  8. as.ter.-di.ma. 18 Apr 2008 | Rispondi

    @ avv. lazzarini

    se si fa valere la responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. occorre stare attenti che i fatti addebitabili all’ente e che abbiano cagionato l’infezione devono essere stati posti in essere in un periodo successivo al 30.6.1998 (sennò c’entra il tar e te lo raccomando quello).

    A puro titolo esemplificativo, ne elenco qlkn: mancata fornitura di guanti antitaglio e mascherine copriviso; insufficiente pulizia dei camici; nn adozione di contenitori idonei ad evitare le punture accuidentali d’aghi infetti; etc etc

  9. alessandro 21 Apr 2008 | Rispondi

    Egr.Avv.
    Operatore sanitario, il primo episodio della malattia risale al 1972, il secondo al 1992, l’adozione dei contenitori idonei ad evitare
    le punture accidentali di aghi infetti sono sicuramente successivi al primo episodio e forse anche al secondo, guanti antitaglio mai visti, mascherine copriviso solo in sala operatoria,considerato che ho sempre svolto mansioni di tecnico di radiologia in sezioni angiografiche, il rischio era costante.
    Che dice ci provo?

  10. @ Alessandro

    RisponderLe senza avere un quadro documentale più esauriente è per me difficile.
    Valuti attentamente costi e benefici e, se il saldo è attivo agisca subito per non perdere la possibilità, in caso di fure transazioni estese anche agli operatori sanitari, di accedervi.

    Buona serata

  11. salvatore 7 Giu 2008 | Rispondi

    Egr. Avv.

    Sono un operatore sanitario a cui è stato riconosciuto (Febbraio 2008)il nesso causale per HCV ma decorrenza dei termini per intempestività della domanda per benefici secondo la legge 210/92.
    Infatti tale richiesta l’ho presentata a giugno del 2006 essendomi stato riconosciuto l’aggravamento (7 ctg.) per pregressa patologià HCV nel 1994 già riconosciuta come dipendente da causa di servizio nel 1986.
    Inoltre l’iter amministrativo in campania è un pò diverso rispetto alle altre Regioni nel senso che per promuovere ricorso gerarchico avverso il Ministero della Salute bisogna attendere la notifica del processo verbale della CMO di Caserta non attraverso l’ASL territorialmente competente che ha l’onere, in questa fase, soltanto di permetterne la visione all’interessato ma poi successivamente di trasmetterlo ad un organismo in seno alla Regione Campania che a sua volta provvederà a notificarmelo.
    La mia preoccupazione e che lungaggini burocratiche possano in qualche modo pregiudicare la possibilità di inoltro del ricorso gerarchico ed inoltre far decorrere ulteriore tempo per un eventuale rissarcimento danni.
    Posso io richiedere ai sensi della legge 241/90 alla CMO di Caserta la notifica del processo verbale e promuovere autonomamente sia il ricorso gerarchico che la richiesta del risarcimento danni?
    Oppure devo necessariamente attendere la notifica del prcocesso verable da parte dell’Ente Regione Campania?
    Inoltre nel caso avessi bisogno di assistenza legale da parte del suo studio c’è la possibilità qui a Napoli di avere un suo riferimento LEGALE? Diversamente come potrei contattarLa?
    La ringrazio e La saluto, mi scuso per essermi un pò dilungato.
    Salvatore

  12. Simone Lazzarini 15 Giu 2008 | Rispondi

    @ Salvatore

    Può senz’altro agire subito senza attendere notifiche ufficiali.
    Può contattarmi allo 02.89078924.
    Cordialità

    Avv. Simone LAZZARINI

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