E’ possibile “fermare” un fermo amministrativo? (od un’ipoteca esattoriale?)

Sul fermo amministrativo è stato scritto di tutto e di più, sia perchè la giurisprudenza in materia è stata piuttosto oscillante, sia perchè, in tale contesto dai contorni non sempre ben definiti, il legislatore è intervenuto con modifiche legislative piuttosto scoordinate ed incomplete.

Il fermo, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, è il vincolo posto su un bene mobile al fine di facilitare l’esecuzione forzata sul medesimo. Assolve, cioè, alla medesima funzione cautelare dell’ipoteca.

Diverso è il preavviso di fermo, ossia l’avvertimento che il concessionario della riscossione rivolge al debitore, preavvertendolo che, in caso di mancato saldo del dovuto, eseguirà il fermo vero e proprio mediante trascrizione del vincolo sui pubblici registri.

Secondo alcuni il preavviso di fermo è atto impugnabile e contro il quale si può proporre ricorso d’urgenza; secondo altri (T. Napoli; T. Bologna) no. Secondo questa giurisprudenza, il preavviso di fermo ha lo stesso valore, in pratica, di una diffida ad adempiere; come  se fosse una raccomandata di messa in mora. Come tale, non è atto autonomamente impugnabile, meno che mai in Commissione Tributaria. Resta sempre il dubbio se sia proponibile un ricorso ex art. 700 c.p.c. ovvero ex 615 – 624 c.p.c. avanti al Giudice Ordinario.

Il fermo amministrativo, invece, è atto impugnabile – per legge (la Visco – Bersani) – davanti alla Commissione Tributaria. Le Sentenze le quali affermano che contro di esso può proporsi ricorso davanti al Giudice Ordinario si riferiscono sovente a fattispecie nate prima della Visco / Bersani e, quindi, vanno citate ed usate con molta prudenza.

Partendo dal presupposto che si tratta di atto autonomamente impugnabile davanti alla CTP si pongono almeno tre quesiti:

a) I termini: devono essere indicati in calce al fermo stesso; sono – in ogni caso – sessanta giorni. Il problema è stabilire da quando decorrono. Come detto, infatti, secondo una circolare, il concessionario della riscossione deve preavvertire il contribuente del fatto che sta per disporre il fermo (che, in caso di mancato pagamento, verrà poi disposto). Il preavviso di fermo, però, non è il fermo, che viene eseguito mediante iscrizione al PRA. A rigore, i sessanta giorni decorrono dal fermo, non dal preavviso. Però può capitare che il contribuente non si avveda del fatto che il fermo, già preannunciato, è stato disposto. E quindi vi sia incertezza sul momento a partire dal quale decorrono i termini. Il problema, di difficile soluzione, è causato dal fatto che il legislatore non obbliga il concessionario ad avvisare il contribuente che il fermo è stato disposto, ma solo a preavvertirlo. Preavviso del fermo e fermo, però, sono due cose differenti. Nel dubbio, pragmaticamente, è opportuno contare i termini per l’impugnazione dal preavviso.

 b) Se sia possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo. Come detto, il fermo è impugnabile in Commissione Tributaria e, davanti a tale organo, è possibile chiedere la sospensione dell’atto se ricorrono i presupposti di cui all’art. 47 Dlt. 546/92. Vi è qualche dubbio sul se e sul come si possa sospendere un atto cautelare, ma, ancora una volta, visto che il legislatore ha taciuto (non ha detto cioè “si deve ricorrere in Tributaria, ma non è possibile chiedere la sospensiva“), deve affermarsi che è possibile (sempre che ricorrano fumus e periculum). Lo scrivente, in un caso nel quale vi era pericolo di danno grave ed irreparabile, documentalmente provato, ha ottenuto una sospensiva, ma ciascun caso è diverso dall’altro. Inoltre, una Commissione Tributaria può valutare una fattispecie in modo differente da un’altra.

c)   Quali vizi dedurre.

Sicuramente, vizi propri dell’atto. Sul punto, sarà interessante verificare come potrebbero le varie Commissioni Tributarie Provinciali giudicare i casi in cui non sono indicati il responsabile del procedimento (anche alla luce della recente Ordinanza della Corte Costituzionale, n° 377/2007), o i termini per fare ricorso etc.

Altrettanto sicuramente, il fermo potrebbe essere impuganto per vizi della notifica, ma in questo caso, solitamente, le CTP affermano che, se il contribuente ha impugnato l’atto, ogni difetto della notifica è stato sanato.

Probabilmente, per vizi della notifica della cartella, se il contribuente riesce a dimostrare di non aver ricevuto, senza sua colpa, la cartella, chiedendo quindi di essere rimesso in termini.

Forse, ma con qualche dubbio, per sproporzione tra credito richiesto ed eccessività della misura adottata (es: auto fermata per poche decine di euro di debito).

Certamente, infine, per decadenza dalla potestà esecutiva. Su quest’ultimo punto, esistono almeno una Sentenza della CTP di Cosenza (anteriore, però, alla Visco – Bersani) ed una della CTP di Milano (successiva alla Visco – Bersani) – ottenuta dallo scrivente.  Con motivazioni identiche, le due commissioni, accogliendo le tesi del ricorrente, hanno infatti annullato il fermo. Sono state depositate le motivazioni di tutt’e due le Sentenze.

 PS: lo stesso discorso, o quasi, può farsi per l’ipoteca, per la quale, però, non è revisto alcun obbligo di preavviso.      

39 pensieri su “E’ possibile “fermare” un fermo amministrativo? (od un’ipoteca esattoriale?)

  1. Salve,
    vorrei chiedervi come valutate le recenti pronunce delle S.U. della Cassazione in merito (ordinanze n. 2053/06 e n. 875/07)?
    Si tratta di pronunzie che riconoscono la competenza del giudice ordinario.

  2. Il provvedimento di fermo amministrativo dei beni mobili registrati (nella specie, un’autovettura) emesso da un concessionario del servizio riscossione tributi ex art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 è un atto funzionale all’espropriazione forzata attraverso il quale si realizza il credito dell’amministrazione, e pertanto la tutela giurisdizionale nei confronti dello stesso si realizza dinanzi al giudice ordinario con le forme dell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.
    Cass. civ. (Ord.), Sez. Unite, 17/01/2007, n.875

    Credo che (e dico credo perchè non ho l’intera motivazione dell’ordinanza) si tratti di fattispecie nata prima della Visco Bersani .
    L’opposizione ex 615 c.p.c. è a mio parere possibile tuttora, ove non vietata – e quindi (in sintesi) per le entrate non tributarie, ma non (o, meglio, non più) per contestare il diritto di “fermare” o “ipotecare”, bensì per contestare il diritto di “pignorare”, di “eseguire”, di “espropriare” – che è una cosa diversa.
    Cordiali saluti.
    Avv. Roberto Rossi

  3. Salve,
    sono un collega e non sono espertissimo in tributario.
    Dopo questa doverosa premessa, vorrei dire che anche se la sentenza si riferisce ad una fattispecie nata prima del decreto Bersani essa è comunque successiva (insomma se non ne ha tenuto conto c sarà un perchè..forse individuabile nella corretta interpretazione della competenza)
    Visto che si tratta di sezioni unite, molti Giudici ne tengono conto e una delle eccezioni più frequenti attiene, purtroppo, proprio alla giurisdizione.
    Grazie

  4. A mio giudizio non è tanto un problema di tributario, ma di legge e giurisdizione esistente al momento della proposizione della domanda.
    Ovviamente, quot capita, tot sententiae, tuttavia, prima della Visco Bersani l’unico rimedio contro fermo ed ipoteca era (secondo l’interpretazione più accreditata) l’opposizione ex 615 c.p.c.
    Questa opposizione è tuttora possibile per talune entrate riscosse mediante ruolo (in sintesi : quelle non tributarie, ma non tutte)e, quando è possibile, vi è giurisdizione dell’AGO.
    Essa, tuttavia, secondo l’interpretazione più accreditata (e che personalmente condivido), non può più essere utilizzata contro fermo ed ipoteca per le quali, secondo la legge ratione temporis applicabile , è esperibile il rimedio del ricorso in tributaria (in dottrina: Alaimo “Ipoteca ed Espropriazione Immobiliare… Experta edizioni, 2007” .
    Poi, anche a me è capitato che, dopo la Visco – Bersani, controparte affermasse che dovevo ricorrere contro il fermo davanti all’AGO, ma la CTP ha respinto l’eccezione.
    Cordiali saluti.
    Roberto Rossi

  5. Collega il Suo ragionamento fila liscio, ciò che mi lascia un pò perplesso è la motivazione delle Sezioni unite (n. 875 del 2007) allorquando, in sede di liquidazione delle spese, afferma che esse devono compensarsi “per via dei problemi interpretativi esistenti ai tempi della proposizione della domanda”.
    Questo non significa forse che le Sezioni Unite, nel prendere atto delle difficoltà precedenti, abbiano voluto cambiar rotta? secondo me è probabile.
    Ovviamente il consiglio di un tributarista che si basa sull’esperienza supera i miei dubbi.
    Quindi seguirò il suo consiglio e proporrò entrambi i ricorsi (sia quello avverso fermo basato su sanzioni amministrative sia quello basato su credito (prevalentemnte) INPS.
    Male che vada, avrò sempre tempo per proporre opposizione all’esecuzione davanti al Giudice Ordinario.
    Speriamo bene!

  6. A mio personale giudizio, la compensazione delle spese dipende da questo:
    1) prima della Visco Bersani, si erano dichiarati competenti un pò tutti: giudice ordinario, giudice amministrativo, giudice tributario
    2) successivamente le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione dell’AGO
    3) contemporaneamente, o quasi, il legislatore ha promulgato la Visco – Bersani (una legge, va detto, piuttosto pedestre)
    Non a caso, le SSUU hanno affermato che “ai tempi della proposizione della domanda” vi erano problemi interpretativi.
    A quei tempi, con ogni probabilità, si era ancora alla fase “1” dei punti da me sopra illustrati.
    Ma, ormai, le fattispecie nate “a quei tempi” stanno esaurendosi.
    Ovviamente, ed a un Collega è superfluo dirlo, non si può mai sapere.

  7. Mi permetto di continuare la discussione..
    Le SSUU, dopo la Legge Visco-Bersani, quando già la conoscevano, hanno detto: il fermo è “un atto funzionale all’espropriazione forzata attraverso il quale si realizza il credito dell’amministrazione, e pertanto la tutela giurisdizionale nei confronti dello stesso si realizza dinanzi al giudice ordinario con le forme dell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi”.
    Orbene, questa decisione è intervenuta quando bersani aveva già partorito il suo capolavoro, a prescindere dal fatto che la controversia risalisse a tempo addietro.
    Secondo questo ragionamento dovrei proporre opposizione al provvediemento di fermo davanti al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro per quanto riguarda il credito riconducibile a contributi previdenziali e davanti al GdP per quanto riguarda il fermo basato su sanzioni amministrative (non ci sono tributi in ballo).
    Il punto non è (sempre secondo il mio modesto parere) che non posso proporre questo tipo di opposizione (anche perchè la pronuncia citata è conforme ad un’altra precedente sempre delle SSUU (n.14710 del 2006) e del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4689 del 2005.
    Il ragionamento che faccio io è questo: visto che la competenza è dubbia propongo ricorso davanti alla Commissione. Se poi qualcuno contesta o la Commissione d’ufficio si dichiara incompetente, sperando in quest’ultimo caso che compensi le spese, sarò sempre in tempo per proporre opposizione all’esecuzione davanti alla AGO (che posso sempre proporre fino a quando inizia l’esecuzione).

  8. A mio parere, giusto l’art 5 c.p.c., non si può prescindere dal fatto che la controversia risalisse a tempo addietro, quando la giurisdizione era dubbia.
    Ad ogni buon conto, ora credo che il dubbio non ci sia più e che la competenza vada individuata in quella tributaria.
    Concordo quindi col fatto che, proponendo la controversia ora, si debba adire la CTP.
    Se poi si dichiarerà incompetente (ho qualche dubbio, ma tutto può essere) si vedrà.
    Cordiali saluti.

  9. Ciao a tutti contrari all’ ” istituto giuridico di fermo amministrativo “. Io sono una cittadina ( la somma era inferiore alle 1.500,00 euro ) che ha impugato il fermo amministrativo presso la Commissione tributaria di Perugia ho chiamato in causa anche l’Ag. di Entrate e L’Equitalia. La prima amministrazione ho chiamata in causa per la mancata notifica della cartella essattoriale, convinta che dopo otto anni non aveva più la relata di notifica della stessa, invece è stata depositata. Comunque nel frattempo ho ottenuto dalla Commisione la sospensione del provvedimento impugnato e spero di potere annullare il provvedimento per altri vizi come p.e. per la mancata sotoscrizione del resp. del proc. e per la mancata indicazione dell’Autorità cui è possibile ricorrere. Vi farò sapere. Ciao.

  10. Quanto alla posizione dell’agenzia delle entrate in ordine alle censure relative alla mancata indicazione (non sottoscrizione, che è altra cosa) del responsabile del procedimento esiste, a tale proposito, la circolare 16/E del 6 marzo 2008 disponibile sul sito della agenzia delle entrate.
    Cordiali saluti.

  11. SALVE COLLEGHI.
    Ho visto le vostre discussioni sul fermo amministrativo.
    Cmq riguardo alla giurisdizione recentemente (dal 5 giugno 2008) tutto è cambiato (cfr. Cass. S.U. sent. depositata il 5 giugno 2008). Ed invero tale sentenza ha stravolto tutto in materia di giurisdizione. Adesso per i fermi disposti per sanzioni amministrative è competente il G.O. Spero di esserVi stato di aiuto. Cordiali saluti. Avv. Pelle.

  12. Salve a tutti,probabilmente il mio commento stonerà, essendo più una richiesta di aiuto che altro.
    Mi è giunto un preavviso di fermo in relazione ad una contravvenzione al codice della strada, ma attinente ad un periodo in cui il veicolo non era di mia proprietà.
    Sul retro della lettera si indica, quale autorità competente la Commisione Tributaria, ma a quanto pare dovrei agire innanzi al GdP.
    Per favore potreste darmi delle delucidazioni a riguardo.
    Grazie

  13. Egregio dottore
    le spiego il mio problema sperando di poter avere una risposta a conferma delle mie ipotesi.

    Nell’aprile del 2007 ho ricevuto un preavviso di fermo auto da parte di equitalia TERNI, con elenco delle cartelle
    non pagate. Ho eseguito un controllo personale e riscontro che di due cartelle notificate secondo equitalia il
    27/11/2006,io non ho ricevuto alcuna notifica.
    Chiedo spiegazioni all’ufficio equitalia e dopo il controllo mi dicono che sono state notificate a mia madre il
    27/11/2006.
    Così prendo atto e faccio richiesta di rateazione di una cartella (entrate) e verso una acconto dell’altra (INPS).
    Quest’anno sul suo sito sono venuto a conoscenza che quando la cartella è notificata a terzi è obbligatorio l’invio
    della raccomandata con una legge dell’agosto 2006.
    Ed inoltre faccio presente che mia madre ha 78 anni e non è un familiare convivente avendo il proprio stato di famiglia
    ed abitando nell’appartamento sopra il mio anche se è lo stesso numero civico.
    Ora mi chiedo:
    Alla luce della legge dell’agosto 2006 è valida la loro notifica senza il successivo invio della raccomandata?
    (a tale proposito ho letto la sentenza 1258 del 19/1/2007
    cassazione dove annulla la cartella perchè non inviata la raccomandata).
    E’ lecita la notifica a mia madre non essendo un familiare convivente?
    Ora mi chiedo se possibile intervenire in mia difesa in quanto poi successivamente equitalia ha messo
    il fermo il 29/9/2007 perchè dicono loro l’agenzia delle entrate non si era pronunciata sulla rateazione della cartella,
    e di tale fermo ne sono venuto a conoscenza nel febbraio di quest’anno al momento di cambiare l’autovettura; per cui ho
    circolato 7 mesi senza sapere nulla del fermo.

    Distinti saluti

    Passoni Maurizio
    Narni TR
    3280549392
    0744733219

  14. spettabile avvocato vorrei un suo parere, ho ricevuto un fermo amministrativo,a riguardo delle cartelle esattoriali riguardante all?anno ‘1998, ho ricevuto delle notifiche in anni indietro,ma non potevo pagare ,sono passati più di 10 anni, ho comprato nel 2004 un camper nuovo facendo dei sacrifici sto ancora pagando fino al 2014. adesso mi e arrivato questo fermo ,e devo pagare euro 19.000.non li ho non posso pagare ce un modo di evitarlo tenga presente che il camper a un impoteca fatta dalla banca verso un notaio,come devo fare? la prego mi indichi qualcosa se no vanno in fumo tutti i soldi che ho pagato e devo pagare io lavoro a tempo determinato e non so come fare ,distinti saluti lorenzo attendo risposta.

  15. Buongiorno, io ho ricevuto un preavviso di fermo che scatterà fra 20 giorni, volevo sapere con tutti questi cavilli di leggi se devo tenere a conto come tempistica quando sono andato in posta a prelevare la raccomandata oppure quando é stato emesso il provvedimento e cioè 17 giorni fà. grazie

  16. Buon giorno,vorrei sapere se è possibile eseguire un fermo amministrativo su mezzi di una persona portatrice di invalidità civile 55%per gravi problemi a deambulare.grazie

  17. Prima ancora ci si deve chiedere se il bene sottoposto a fermo è pignorabile.
    Se si ritiene impignorabile un bene essenziale ancorchè non espressamente menzionato negli elenchi di cui all.art. 514 c.p.c. se ne potrebbe dedurre che è impossibile sottoporre a fermo quel bene.
    Naturalmente, per rispondere alla domanda, è necessaria una ricerca normativa e giurispruienziale approfondita.
    Avv. Roberto Rossi

  18. Salve, stamattina aprendo la posta ho trovato un foglio lasciato da un presunto ufficiale giudiziario il quale intimerebbe un versamneto di 1500 euro da effettuare a un avvocato che avrebbe difeso in passato mio fratello. Ho chiamato quest’avvocato che mi dice di non aver ricevuto alcun soldo della sua parcella da mio fratello e quindi di essersi visto costretto a tali provvedimenti. Mio fratello in questione ha solo la residenza a casa mia ma da un anno abita da un’altra parte ed é domiciliato in un appartamento da lui preso in affitto con contratto annuale, lavora e ha una regolare busta paga dove eventualmente potrebbero rivalersi, nella lettera invece viene espressamente intimato che in caso di mancato pagamento verrà fatta una visita di un ufficiale giudiziario, con un fabbro e le forze dell’ordine e in caso di assenza verrà sfondata la porta per provvedere al pignoramento. Io vi abito in affitto con la mia ragazza, i mobili(di nessun valore) non sono neanche miei ma della padrona di casa e sono indispensabili all’utilizzo quotidiano dell’appartamento. Cosa posso fare? mi devo aspettare da un giorno o l’altro di trovarmi la porta sfondata? come posso comportarmi? Possibile che gli altri residenti che poi sarebbero anche quelli effettivi che vi abitano siano messi alla mercé di tali situazioni senza nulla fare? Più di qualcuno mi ha consigliato l’ausilio di un legale. In attesa di una vostra risposta vi porgo distinti saluti.

  19. Gent.mo collega.
    A prescindere dalla questione sulla competenza qui trattata (dal mio punto di vista ritengo che alla luce del recente intervento legislativo, per tutte le questioni tributarie i giudizi vadano incardinati presso le CTP) vorrei sottoporle un quesito relativo ad una questione particolarmente intricata.
    FATTO:
    avviso di accertamento del 2006, per contributi e oneri relativi alla gestione artigiani anni 1998 e 1999. Proposto ricorso, con sentenza del 2006 la CTP accoglie e ordina di procedere al ricalcolo dei ricavi attribuibili al ricorrente.
    Tramite il proprio contabile il contribuente provvede in tal senso e, successivamente, versa (22.01.2008 e 04.04.2008) quanto dovuto alla luce dei suddetti nuovi calcoli.
    Senza tenere conto della sentenza e senza attendere i relativi pagamenti, nel 2007 l’Inps provvide ad emissione di un nuovo ruolo, il cui computo non teneva conto del ricalcolo (da effettuarsi tramite agenzia delle entrate).
    Il Concessionario (22.01.2008….) provvide alla successiva iscrizione ipotecaria.
    Le somme dovute alla luce dei nuovi calcoli sono state versate dal contribuente.
    Ma, nonostante le promesse di sgravio della suddetta cartella(per il funzionario Inps non c’e’ruolo, ma non sa – non vuole? – sgravare la cartella), viene a tutt’oggi mantenuta l’iscrizione ipotecaria!
    Ulterioremente e fondamentalmente PREMESSO che
    il “professionista” che curava gli interessi del debitore, non contestò la cartella, ne’la comunicazione di iscrizione ipotecaria, ricevuta il 22.01.2008, A MEZZO POSTA ORDINARIA, dalla quale non si evincono termini per l’opposizione e responsabile del procedimento.
    CHIEDO
    devo esperire ricorso alla CTP o devo adottare altro rimedio?
    Ringrazio in anticipo per l’opinione che vorra’ esprimere in merito ad un problema che sta comportando numerosi pareri contrastanti all’interno dello studio e tanti, tanti dubbi.

  20. Direi che alla luce di una recente Sentneza in materia che ha “disperso” le giurisdizioni sul punto (si tratta di Ordinanza delle SSUU che commeterò a breve), reputo che si debba far accertare e dichairare che l’INPS non ha diritto di procedere alla esecuzione forzata. L’ordinanza in questione è la 14831/08 del 5/6/08.

  21. Egr. Avvocato.
    Nel ringraziarla innanzitutto per l’attenzione prestata e nel conforto che trovo nella sua tesi, Le chiedo quindi se adire il Tribunale ai sensi dell’art. 617 cpc, come mi ero accinto a fare, sia, quindi, la cosa corretta.
    Dico cio’in quanto preoccupato dal rispetto dei termini (e delle condizioni) per proporre opposizione:
    – scaduti certamente quelli per la contestazione della cartella (il commercialista non propose alcun ricorso avverso la cartella!)
    – altrettanto potrebbe dirsi per quelli utili ad opporsi all’iscrizione ipotecaria, ove si considerasse debitamente notificata la stessa.
    La strada che scelgo, optando per un’azione ex art. 617 cpc, e’quella che punta all’irregolarita’della notifica e all’assenza nel dcoumento di elementi essenziali, qual è, tra l’altro, la mancata indicazione nel documento recapitato al contribuente del termine per proporre opposizione.
    Le chiedo quindi di valutare tale opzione o di indicarmi quale, a Suo parere, sia la soluzione da applicare al caso concreto.
    Cordialita’.

  22. salve sn una madre di tre bambini coniugata ho ricevuto un ingiunzione di pignoramento della casa anche se pago ancora il mutuo per soli 6.000,00 premetto che la casa vALE MOLTO DI PIU’ COSA POSSO FARE? PER CERCARE DI OTTENERE UN ACCORDO E NN FARE PIGNORIARE LA CASA? GRAZIE IN ANTICIPO.

  23. Ci sono molti sistemi per evitare la vendita coattiva di un immobile.
    L’importante è muoversi prima che venga disposta la vendita (la vendita è un atto successivo al pignoramento).
    Proprio perchè ci sono diversi rimedi, è essenziale sapere chi pignora e perchè – cioè per quale credito.
    Per dare una risposta completa, sarebbe opportuno avere copia degli atti.
    Avv. Roberto Rossi

  24. ho bisogno di chiarimenti.siamo un azienda con 50 dipendnete parre di debito con EQUITALIA risale anni 2003/2004/2005 abbiamo cheisto rateizzazione ma saltata perchè alcune scadenze non sono state rispettate ora volgiono l’intero importo, gli abbiamo conferamto che vogliamo pagare ma in modo dilazionato in modo da non mettere in cirsi l’zienda che sfama 50 famiglie, la buona volonà nel pagare è stata dimostrata nell’effettuare dei vesamenti importanti, ma questi non ci sentono, come possiamo raggirare l’ostacolo per continuare a lvorare in modo sereno???

  25. 12 ANNI FA MI SONO ARRIVATE DELLE CARTELLE ESATTORIALI DOVE MI VENIVA CHIESTO IL PAGAMENTO DI ALCUNE SOMME DI DENARO, IO IGNARO DI TUTTO CIO’ NON SONO ANDATO A PAGARE.SENZA PORTARLA TROPPO ALLE LUNGHE IO SONO ANDATO SVARIATE VOLTE A CHIEDERE A COSA SI RIFERIVANO QUELLE CARTELLE,MA NON MI HANNO MAI DATO SPIEGAZIONI. L’ANNO SCORSO MI E’ ARRIVATA UNA RACCOMANDATA DI PREVVISO FERMO AMMINISTRATIVO E IO PER L’ENNESSIMA VOLTA SONO ANDATO A CHIEDERE SPIEGAZIONI, DOVE MI HANNO MANDATO AL CONSIRZIO DI DIFESA E SI E’ VENUTO A SCOPRIRE CHE SI TRATTA DI UNA POLIZZA ANTIGRANDINE RIGUARDANTE UN VIGNETO E CON LA MIA FIRMA. POLIZZA CHE IO NON HO MAI STIPULATO E ALTRETTANTO FIRMATO. OGGI SONO VENUTO A CONOSCENZA CHE HO IL FERMO AMMINISTRATIVO SENZA AVER RICEVUTO NULLA.COME DEVO COMPORTARMI, COSA DEVO FARE?

  26. salve.
    ho acquistato nel marzo 2005 una moto.
    pagando il bollo del 2008 mi dissero allo portelloche questo non poteva essere pagato in quanto il veicolo era bloccato da fermo amministrativo dal dic 2003.facendo varie richieste ho scoperto che il fermo è a nome del precedente proprietario della mia attuale moto.ho invitato gentilmente il proprietario a pagare la casella esattoriale ma lui ha messo tutto in mano al suo avvocato e chissa quanto tempo passerà prima che io possa riutilizzare la mia moto?come devo fare per risolvere il problema e riutilizzare la moto prima dell’estate????grazie

  27. ogni procedimento di fermo deve riispettare determinati momenti della procedura,e non posso far altro che rinviare ai primi post della pagina che tra l altro sono molto chiari,per cui mi rivolgo ai signori ciro e francesco,bisognerebbe verificare se sono stati rispettati tutti i momenti della procedura.
    Apicella

  28. SONO INVALIDO CIVILE ALL’80% E IL PRA HA DISPOSTO IL FERMO AMMINISTTRATIVO DELLA MIA VETTURA PER DEI VECCHI BOLLI NON PAGATI…VORREI SAPERE SE PRESENTANDO I DOCUMENTI DELLA MIA INVALDITA’ AL PRA E’ POSSIBILE REVOCARE IL FERMO . LA RINGRAZIO

  29. sett.le avvocato rossi, nel 2008 le ho scritto che mi e stato fatto il fermo amministrativo sul camper , per non aver pagato delle cartelle esatoriali dal 1997.tuttora non e stato fatto nulla il camper e ancora qui ,però mi e stato recapitato dalla regione piemonte il pagamento del bollo , come e possibile se il camper e in stato di fermo ammministrativo, sio che non si deve pagare vorrei per cortesia e cosi? la ringrazio attendo una vostra risposta. lorenzo

  30. BUONGIORNO , E’ STATO DISPOSTO IL FERMO AMMINISTRATIVO DELLA MIA AUTOVETTURA DALL’EQUITALIA. IO SONO INVALIDO CIVILE ALL’80% PERCHE’ AFFETTO DA MORBO DI WILSON CHE NON MI COMPORTA NESSUNA DIFFICOLTA’ MOTORIA. VISTO CHE COMUNQUE SIA L’EQUITALIA NON NE VUOLE SENTIRE COME SE LA MIA NON FOSSE UNA CATEGORIA PROTETTA VOLEVO CHIEDERLE SE POSSONO METTERE SOTTO FERMO AMMINISTRATIVO ANKE UN EVENTUALE NUOVA VETTURA INTESTATA A ME E MIA SORELLA. LA RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE

  31. VOLEVO SAPERE SE UNA MACCHINA CHE HO SOTTO FERMO AMMINISTRATIVO E’ SEMPRE SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’? DEVO CONTINUARE A PAGARE I BOLLI??? E’ SCADUTA L’ASSICURAZIONE ED E’ FERMA DAVANTI A CASA MIA .. SE DOVESSE SUCCEDERE QUALCOSA CHI NE RISPONDE ???

  32. Non mi risultano, da una prima sommaria ricerca su banche dati, precedenti di Sentenze in termini.
    Rispondo dunque a lume di logica.
    È sicuro che il fermo serve a bloccare l’auto per evitare che il debitore se liberi, magari fittiziamente.
    Un auto in regime di comunione tra due o più soggetti può essere venduta e può essere pignorata.
    Si può dedurre che, potendo essere pignorata, ancorché nella misura pari alla quota del debito a carico del proprietario insolvente (es. 50%), possa essere fermata nella stessa misura (es 50%).
    In altre parole: così come è possibile ipotecare mezza casa (il fermo ha lo stesso scopo dell’ipoteca) ritengo sia possibile “fermare” mezza auto.
    Dato che è a mio parere impossibile “fermare” un auto per metà (o è ferma o non lo è) ritengo che un eventuale giudice dovrebbe decidere se, in primo luogo, l’auto è da considerarsi bene indivisibile e se, in secondo luogo, sia legittimo un fermo amministrativo di un bene indivisibile appartenente più persone.
    Credo che, trattandosi di bene – in ipotesi – indivisibile si verta altresì in caso di litisconsorzio processuale necessario.
    Cordiali saluti
    Avv. Roberto Rossi

  33. ho tanto bisogno di aiuto !!! sono andata a pagare il bolo della mia auto è mi e stato detto che avevo un fermo amministrativo . Sono andata ha informarmi e mi e stato detto che ho un debito di euro 56.000,00 .IO sono una donna di 41 anni nn ho nulla e da due anni faccio pulizie sono in casa d’affitto è sono sconvolta xche nn riesco ha capire il xche .. posso solo pensare che nel 1994 fino al 1996 ho avuto una videoteca solo solo x noleggio di cassette senza vedita solo partita iva , è solo il 1995 fino al maggio 1996 nn ho potuto pagare le tasse xche nn andava bene e quindi lo venduta x lire 5.000 milioni … e nn mi sempra giusto che adesso dopo 15 anni devo pagare tutti questi euro 56.000,00 .e nn so ‘ cosa fare la mia macchina vale solo 3.000,00 ma mi serve per vivere e mangiare sono sola e nn ho aiuto da nessuno …MI POTETE AIUTARE è SCUSATE SE NN HO SCRITTO CORRETAMENTE ………… GRAZIE

  34. Egregio avvcato
    desideravo sapere il termine entro cui posso impugnare PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO.
    è di 60 giorni dalla notifica?
    specifico che si tratta di crediti non tributari
    grazie

  35. come poso fermare il muttuo per un anno con la banca unicredit banca? sono rimasta senza lavorma ma il mio marito lavora ancora ma non cellafaciamo avendo altre due finanziari in corsco.mi po rispondere che devo fare.

  36. Salve a tutti,
    “navigando” per la rete per caso ho trovato questo sito.
    Mi complimento con lo “Studio Legale Lazzarini Rossi Simione” per la completezza degli argomenti e per gl’interventi nei forum.
    Passo ad esporre il mio caso:
    Come presidente di una piccola società cooperativa a responsabilità limitata sono andato al PRA per richiedere il duplicato del TITOLO di PROPIETA’,smarrito, di un motociclo aziendale dismesso e fuori uso da oltre 5 anni per procedere alla vendita o rottamazione.
    L’impiegato del PRA dopo aver digitato il numero di targa mi ha informato che non poteva darmelo in quanto nel 2006 era stato iscritto un fermo amministrativo dalla società di riscossione esattoriale per l’importo di circa 900 euro.
    Per poter richiedere il duplicato, o provvedere alla radiazione, dovevo pagare prima le cartelle, procedere alla cancellazione del fermo e successivamente avrebbero potuto rilasciare il duplicato o accettare la radiazione.
    Poichè la società si è sciolta da un bel pezzo (circa 5 anni)anche dal notaio e non avendo più la possibilità di detenere il motociclo per mancanza di spazio cosa posso fare?
    Io non ho mai avuto notizia di questo “fermo”, se è stato inviato il preavviso o la notifica sicuramente sarà tornato al mittente in quanto la sede era stata chiusa.
    Domando :
    1) – il fermo aministrativo non doveva essere seguito da pignoramento e successiva vendita?
    2) – il fermo aministrativo decade o si prescrive naturalmente per inerzia della società di riscossione?
    Spero di avere qualche informazione;
    RingraziandoVi
    SALUTO TUTTI cordialmente

  37. Salve,
    vorrei sapere se è possibile impugnare un fermo amministrativo su un’auto intestata ad un invalido civile che necessita di assistenza permanente.
    Grazie.

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