Mag 24

Quali prospettive di tutela per i non ascrivibili ex lege 210/92 dopo la recente sentenza della Corte di Cassazione?

La recente sentenza 10214/2007 della Corte di Cassazione, da noi per primi segnalata, ha suscitato, come era prevedibile, una ridda di interrogativi e di possibili interpretazioni (non sempre condivisibili) su quali possano essere le prospettive per i soggetti danneggiati che si siano visti negare il diritto all’indennizzo sulla scorta di un giudizio di non ascrivibilità tabellare.
A nostro parere occorre distinguere varie ipotesi e, correlativamente, vari comportamenti da adottare:
Caso di soggetto giudicato non ascrivibile che non abbia proposto alcun ricorso gerarchico
In questa prima ipotesi è opportuno che il soggetto proponga immediatamente ricorso gerarchico e ciò anche qualora il termine di 30 giorni al quale fa riferimento l’art.5 della legge 210/1992 sia spirato. infatti, contrariamente a quanto immotivatamente affermato dall’Amministrazione, il termine di 30 giorni non è espressamente stabilito dal legislatore a pena di decadenza sicchè l’unico termine realmente dirimente è quello della prescrizione decennale. Per quanto si dirà in seguito il ricorso gerarchico è da considerare soltanto una tappa di un percorso più articolato.
Caso di soggetto giudicato non ascrivibile che abbia proposto ricorso gerarchico, ancora non deciso dal Ministero
In questa seconda ipotesi è bene che l’interessato rompa gli indugi ed agisca giudizialmente innanzi al Tribunale del Lavoro del luogo di residenza senza attendere la decisione del Ministero sul ricorso presentato in via amministrativa. L’esperienza di centinaia di casi ci ha purtroppo insegnato che assai raramente l’Ufficio Medico Legale ministeriale modifica in senso favorevole al danneggiato il giudizio sulla menomazione dell’integrità psico-fisica espresso dalle Commissioni medico-ospedaliere di cui all’art.4 legge 210/1992.
Caso di soggetto giudicato non ascrivibile anche all’esito della decisione del Ministero della Salute sul ricorso gerarchico
In questa terza ipotesi l’unica strada è quella dell’azione giudiziaria, ancora una volta da proporre innanzi al Tribunale del Lavoro competente per territorio. A giudizio di chi scrive – ma anche di autorevole giurisprudenza di merito – il termine annuale entro il quale agire in giudizio (anch’esso stabilito dalla legge 210/1992) non può essere considerato (al pari di quello di trenta giorni entro cui presentare ricorso gerarchico) come previsto a pena di decadenza giacchè se il legislatore lo avesse così voluto intendere, lo avrebbe detto espressamente. è semmai da tenere presente, ancora una volta, il termine prescrizionale decennale.
In ciascuna delle tre ipotesi sopra illustrate sarà senz’altro utile esibire a giudici e consulenti (auspicabilmente competenti in materia e non specializzati solo in infortunistica stradale) l’ormai nota sentenza e, in caso di esito favorevole, si potrà verosimilmente ottenere il riconoscimento del diritto all’indennizzo con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della originaria domanda amministrativa.
Anche per questo non ci sentiamo francamente di condividere l’orientamento, suggerito da altri, i quali invitano a presentare domanda di aggravamento all’ente competente. Nel caso che occupa, infatti, non è configurabile alcun aggravamento (si tratta soltanto di proporre a chi deve giudicare un diverso criterio valutativo della menomazione dell’integrità psico-fisica già valutata) e, soprattutto, affidarsi all’aggravamento significherebbe automaticamente perdere tutti gli arretrati decorrenti dalla domanda originaria, considerato che l’eventuale accoglimento della domanda di aggravamento farebbe maturare il diritto all’indennizzo soltanto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla proposizione di tale domanda
Saranno probabilmente le prime sentenze in materia a chiarirci definitivamente le idee.

Approfondimento pubblicato il 24 Maggio 2007 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. Salvatore V. 9 Mar 2008 | Rispondi

    Egr. Avvocato,

    Lei ha citato esempi in cui nei diversi gradi di giudizio si verifichi il diniego dell’ascrivibilità della menomazione ma qual’è il suo orientamento in caso di non tempestività della domanda relativo ad un operatore sanitario a cui è stato, in ogni caso, riconosciuto sia il nesso causale che l’ascrivibilità tabellare della menomazione psico-fisica conseguente all’ECA HCV correlata.
    Le spiego, in breve, il percorso dell’intera vicenda personale.
    1) anno 1987 CMO Napoli: Note di epatopatia post-epatitica dipendente da causa di servizio
    con ascrivibilità tabellare 8^ categoria;
    2) anno 1994 CMO Caserta: epatopatia cronica HCV correlata per constato aggravamento della preesistente patologia con un giudizio di ascrivibilità alla 7^ categoria.
    Com’è noto per gli operatori sanitari HCV RNA positivi la legge 210/92 non prevedeva alcun indennizzo se non soltanto per quelli infettati dall’HIV.
    Con la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 476/92 è stato possibile estendere tale beneficio anche agli operatori sanitari.
    Chi scrive ha fatto diversi cicli di terapia combinata (IFN+Ribavirina)cinque per l’esatteza, ognuno di essi per la durata di un anno, nel tentativo e nella speranza di poter eradicare il virus e quindi pervenire alla guarigione. Per cui l’unico suo pensiero era rivolto alla guarigione ed, in verità, non ha mai pensato di poter esperire istanza di indennizzo ex legge 210/92.
    Dopo i diversi e deludenti tentativi terapeutici lo hanno profondamente amareggiato e per la prima volta, in tanti anni, ha avuto la consapevolezza dell’irreversibilità della sua patologia e ai danni che essa stava causando al suo equilibrio sia fisico che psichico.
    L’istanza della richiesta di indennizzo ex legge 210/92 è stata presentata, seppur in ritardo, nel giugno del 2006, su espresso consiglio di un medico legale di mia fiducia.
    La CMO di Caserta ha espresso un giudizio favorevole per quanto concerne il nesso causale ma ovviamente ha giudicato intempestiva la domanda.
    Inoltre ha riconosciuto un grado di menomazione tabellare dell’ottava categoria in piena contraddizione con il precedente giudizio relativo al riconoscimento di aggravamento per causa di servizio.
    Com’è possibile che una patologia prima considerata aggravata ora non lo è più attesa la potenziale evolutività di tale affezione in considerazione anche dell’inefficacia della terapia praticata?
    Alla luce di quanto esposto che tipo di argomentazioni devo indicare nel ricorso gerarchico avverso il Ministero della Salute per poter sperare in accoglimento positivo dello stesso?
    Inoltre nell’ipotesi di dover adire le vie legali posso anche considerare la possibilità di inserire anche il risarcimento del danno biologico?
    Le chiedo scusa per le troppe domande e le invio distinti saluti.

  2. luca 1 Feb 2013 | Rispondi

    salve ho avuto una frattura di scafoide carpale riconosciuta da causa di servizio ma non ascrivibile ha categoria .ho fatto domanda di agravamento e mi stata giudicata una menomazione post traumatica ma il decreto e stato negativo.mi conviene fare ricorso alla corte dei conti,distinti saluti

    • Simone Lazzarini 1 Feb 2013 | Rispondi

      Egregio Signor Luca,
      è difficile darLe una risposta senza poter visionare tutta la documentazione
      Se lo desidera – e senza alcun impegno – potrà trasmettermi tutta la documentazione a Sue mani per un consulto gratuito
      Cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

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